Sentenza 12 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/08/2002, n. 12163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12163 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2002 |
Testo completo
IN NOM EL PO LO ALI1 2 1 63 /02 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE AZIONE DI RIVENDICAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente - R.G.N. 325/00 Cron.25773 Dott. Ugo RIGGIO Rel. Consigliere- Rep. 3247 - Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.10/04/02 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio Sole SENTENZA dal Sig. 1,55 per diritu sul ricorso proposto da: 12 AGO 2002 IL AN FL GN IMPR COSTR EDILI DITTA SNC, in persona dei legali rappresentanti Sigg. Giorgio GN e Claudio GN, elettivamente domiciliati in ROMA NCELLERIA VIA GIANDOMENICO ROMAGNOSI 1/, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI F MELIADO' che li difende ' unitamente all'avvocato ADALBERTO NERI, giusta delega 雞 絲 in atti;
ricorrenti
contro
OT NT AB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio 2002 dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la difende 554 -1- unitamente all'avvocato GIUSEPPE SUARDI, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
IST DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO P PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato MARIO SPINETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè
contro
FR GI, IN AO, RE AC, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso lo studio dell'avvocato STEFANO COEN, che li difende unitamente all'avvocato NICOLETTA VANNINI, giusta delega in atti;
controricorrenti - avversO la sentenza n. 383/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 03/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
udito l'Avvocato Giovanni MELIADO, difensore del l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto ricorso;
-2- udito 1'Avvocato Stefano COEN, difensore dei resistenti FR +2, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -3- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per denuncia di nuova opera depositato il 4 marzo 1988 AB SI IN esponeva di essere proprietaria di un terreno sito in Gorlago, comprendente tra gli altri il mappale 2880 che, stralciato dall'originario mappale 659, confinava con il terreno di proprietà della S.n.c. EL F.LI impresa edile. censito al mappale n. 2875. Premesso che l'impresa EL aveva intrapreso la costruzione di un fabbricato unifamiliare di due piani fuori terra sul confine con il mappale 2880. in violazione della distanza regolamentare minima di 5 metri, ed aperto inoltre sul lato a confine tre vedute;
che inoltre aveva invaso con una recinzione, con scavi e con la posa delle fondamenta il mappale 2880. la ricorrente chiedeva che ai sensi dell'art. 1171 c.c. venisse vietata la continuazione dell'opera e che in esito al giudizio venisse ordinata la riduzione in pristino, con condanna di controparte al risarcimento del danno. L'impresa EL, costituitasi. contestava di aver violato le distanze legali minime dal confine e di aver occupato il terreno altrui;
eccepiva comunque l'inammissibilità del ricorso per denuncia di nuova opera, in quanto i fatti dedotti dalla ricorrente avrebbero dovuto essere fatti valere con azione possessoria, e nel merito deduceva di aver edificato in conformità con il piano di lottizzazione di cui all'atto 27 settembre 1985 n. 69144, sui lotti ivi previsti e composti mediante permuta di aree tra i danti causa della convenuta e la ricorrente: eccepiva che in ogni caso nessun danno in itinere. rilevante ai sensi dell'art. 1171 c.c., era ravvisabile nella narrativa di controparte. 325-2000 EL FrateLI s.n.c.SI IN e altri. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. Sospesa dal pretore la prosecuzione delle opere la società convenuta. previa autorizzazione, chiamava in giudizio i propri danti causa Impresa Milano. con i tre soci di fatto, e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, per esserne garantita in caso di soccombenza. Questi si costituivano in giudizio contestando di essere tenuti a qualsivoglia garanzia in favore della convenuta. la quale aveva acquistato i terreni con atti che facevano espressa menzione della convenzione di lottizzazione, ed era perciò edotta e consapevole delle obbligazioni e degli oneri che da questa discendevano. Esperita consulenza tecnica d'ufficio e acquisiti i documenti prodotti dalle parti il pretore, con sentenza n. 24/89, dichiarava la illegittimità della porzione di opera costruita sul mappale n. 2880 di proprietà della ricorrente e ordinava la г л riduzione in pristino mediante abbattimento. Avendo la EL F.LI S.n.c. а impugnato la pronuncia di primo grado il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 24 settembre 1998, rigettava il gravame. Il tribunale, per quanto ancora interessa, rilevava che l'appellante non aveva provato in alcun modo che tra i propri danti causa e la SI IN era intervenuta una permuta di terreni, tra i quali il mappale 2880, volta a consentire la formazione dei lotti per l'attuazione della convenzione del 27 settembre 1985. e quindi non aveva provato che la proprietà del mappale oggetto della causa era stata alienata dalla SI IN ai chiamati in causa e da questi all'appellante. Vi era anzi la prova del contrario, poiché con atto 7 gennaio 1988 e con atto 16 novembre 1981 la società EL aveva acquistato dall'Impresa Milano i terreni contraddistinti dai mappali 1036, 1860. 1862. 1863. 865 e 669. e quindi spettava proprio all'Impresa EL, che aveva assunto la relativa obbligazione 325 2000 EL FrateLI s.n.c. SI IN e altri. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 5 con la sottoscrizione della compravendita del 7 gennaio 1988, stipulare le permute ivi previste per acquisire la proprietà, tra gli altri. del mappale 2880 e dare quindi corso all'attuazione del piano di lottizzazione. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la EL F.LI s.n.c. in base ad un unico ampio motivo di ricorso, al quale resistono AB SI IN nonchè IA NZ, IU NC e AO OS. in proprio e quali legali rappresentanti dell'Impresa Milano s.d.f. e l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, con distinti controricorsi. NZ. NC e OS hanno anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e segg. c.c., nonché l'omessa. insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, la ricorrente sostiene che sia la sentenza di primo grado che quella di appello hanno प नी individuato nell'azione proposta dalla SI IN, dopo l'esaurimento della fase a cognizione sommaria conclusasi con l'adozione del provvedimento di sospensione da parte del pretore, una azione di rivendicazione, essendo oggetto del giudizio la proprietà in capo all'attrice del mappale n. 2880. proprietà contrastata dall'attuale ricorrente, che su tale mappale aveva edificato una parte del proprio edificio, così possedendolo. Pertanto. essendo presupposto logico di tale domanda l'accertamento della proprietà in capo all'attrice, questa avrebbe dovuto darne la relativa prova, mentre invece si era limitata a produrre una sentenza di divisione, neppure definitiva, che le assegnava il mappale n. 659, da cui a suo dire sarebbe derivato il fondo oggetto della causa. per successivi frazionamenti. Il tribunale, peraltro, senza neppure porsi il problema, aveva 325-2000 EL FrateLI s.n.c. SI IN e altri. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 6 respinto l'impugnazione sul presupposto che la ditta F.LI EL non aveva provato l'acquisto, a mezzo di permuta dell'area oggetto del giudizio, operando così un'inversione dell'onere della prova. Rileva la Corte che il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile. essendo incentrato su una censura proposta per la prima volta in questa sede. Fino ad ora, infatti. l'Impresa FrateLI EL non aveva mai mosso contestazioni circa il titolo di proprietà della SI IN sul mappale n. 2880, riconoscendone quindi tacitamente il diritto. Come ciò non bastasse la ricorrente. sostenendo anche che quel terreno era stato permutato dai suoi danti causa con la - www aveva esplicitamente SI IN senza poi riuscire a darne la prova riconosciuto il diritto di proprietà di costei sull'immobile, per cui non può oggi proporre contestazioni al riguardo. L'infondatezza del motivo illustrato con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. P. M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 230.00 oltre agli onorari. liquidati in €. 1.000,00 per ciascuno in favore della SI IN e dell'Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero, ed in €.
1.500.00 in favore di NZ, NC e OS, in proprio e quali legali rappresentanti della Impresa Milano s.d.f. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2002. Vego Miggin esti Spadan 325-2000 EL FrateLI s.n.c. SI IN e altri. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. DEPOSITATO IN Roma IL ANRE CO La AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 8 OTT 200 rie 4. 0142092 versate €. 149.77 CENTOQUAPANTANOVE/77...) (euro p. 11 Dirigente Area Servial (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPRO) Il Responsabile Servizio Atli Glories (Dr. M. RACCICHINI OTI A CATE M O R IL ANRE C1 AO Talarico 1037129 LAST 20,66 149,77