Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2003, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
AULA A 0.54.17 /03 1 RE BBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 9978/2000 Vincenzo Mileo Presidente Natale Capitanio - Consigliere Z Pasquale Picone relatore cr Rep. Cron. 1940 Paolo Stile 66 Aldo De Matteis 6 Ud. 30.10.2002 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da "LA VIGILANTE" DI D'IA DO & C. S.A.S, in persona del socio accomandatario Aldo D'Elia, elettivamente domiciliata in Roma, via Tito Labieno, n. 70, presso l'avv. Giuseppe Nardelli, difesa dall'avv. Pasquale Vieli con procura speciale apposta a margine del ricorso;
-ricorrente- 4254
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -Inps- in persona del presidente Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17, presso gli avv.ti Fabrizio Correra, Domenico Ponturo e Fabio Fonzo, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-resistente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Taranto n. 5 in data 3 gennaio 2000 (R.G. 3661/94); sentiti, nella pubblica udienza del 30.10.2002: il cons. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Tribunale di Taranto, decidendo sugli appelli, rispettivamente, principale e incidentale, dell'Inps e della la s.r.l. "La Vigilante" contro la sentenza del Pretore della stessa sede, in accoglimento dell'impugnazione dell'Inps, ha condannato la società al pagamento di £ 113.141.005 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali per il periodo 1.1.1985-30.9.1989, calcolati nella misura prevista per il settore industria, mentre ha rigettato l'appello incidentale. Ha osservato il Tribunale che, non essendo applicabile al caso in esame l'art. 49 I. 9 marzo 1989, n. 88, l'inquadramento andava effettuato alla stregua dell'art. 2195 c.c., a nulla rilevando il fatto che con D.M. 18 luglio 1983 le imprese esercenti attività di vigilanza erano state sottoposte al regime giuridico delle imprese commerciali ai fini degli assegni familiari, trattandosi di una disposizione illegittima, e perciò disapplicabile, e comunque da ritenere limitata a questo specifico aspetto del regime contributivo. Anche dopo l'entrata in vigore della 2 legge n. 88 del 1989, quindi, perdurando il regime transitorio, l'inquadramento restava inalterato, non essendo idonei ad incidere sull'obbligazione contributiva eventuali provvedimenti dell'INPS in senso diverso. Donde il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento del ricorso principale, concernente i contributi dovuti successivamente al 1° marzo 1989. Per l'annullamento di tale sentenza ricorre la S.r.l. "La Vigilante per un unico motivo., al quale resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso viene denunziata violazione ed errata interpretazione e applicazione degli artt. 49 1. 9 marzo 1989 n. 88, 33 e 34 d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797, nonché di principi fondamentali dell'ordinamento circa la natura costitutiva del decreti ministeriali. Assume la ricorrente società che l'art. 49 riconosce validità, tra gli altri, agli inquadramenti conseguenti ai decreti emanati ai sensi dell'art. 34 d.p.r. 797/1955; che il D.M. 18 luglio 1983, di natura costitutiva, aveva aggregato i datori di lavoro esercenti attività di vigilanza e di investigazione al settore commercio, senza che venisse impugnato né nelle sedi competenti, né dall'INPS nel presente giudizio, con la conseguenza che non poteva essere disapplicato dal giudice ordinario. Lo stesso Inps, poi, aveva riconosciuto l'inquadramento nel settore terziario a far data dal 1° marzo 1989. Il ricorso va rigettato. Il problema, sul quale la Corte è chiamata a decidere è se sia possibile riclassificare una determinata azienda nel settore industria, ai fini contributivi, nonostante che fosse già stata classificata per la Cassa unica assegni familiari come azienda commerciale, in forza del decreto emesso ai sensi dell'art. 34 d.p.r. 3 n. 797-1955, ovvero se a questo decreto possa essere riconosciuta una forza espansiva, che ne importa la utilizzabilità per tutto il regime contributivo (escluso comunque quello relativo agli sgravi, che resta regolato, pur dopo la legge n. 88 del 1989, dall'art. 2195 c.c.). La risposta negativa è stata data da una decisione (Cass., 29 marzo 1996, n. 2895) che si pone tuttavia in contrasto con l'opposto, assolutamente prevalente e ribadito di recente, orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte (Cass. 20 aprile 1995, n. 4422, Cass. 25 settembre 1995 n. 10148; 27 settembre 1996, n. 8549; 26 고 aprile 2002, n. 6092), il quale merita di essere ulteriormente confermato nell'affermazione che l'efficacia del decreto di aggregazione resta limitato alla disciplina degli assegni familiari. Per fissare i termini del problema è opportuno richiamare alcuni dati normativi, invocati a sostegno delle opposte tesi. L'art. 33 d.p.r. 797/1955 dispone che "la misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro è fissata nelle tabelle di seguito indicate ...". L'art. 34 dello stesso d.p.r., modificato dall'art. 7 legge 17 ottobre 1961, n. 1038, a sua volta, dispone che con decreto del Ministro del lavoro "sarà stabilito quale delle tabelle indicate nell'art. 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino nelle categorie elencate nell'articolo precisato, né tra gli enti contemplati dagli artt. 79 e 81". Da ultimo l'art. 4 legge 15 marzo 1973, n. 44, integrativa della legge 27 dicembre 1953, n. 967, relativamente all'obbligo di iscrizione all'INPDAI, chiarisce che per aziende industriali si intendono le imprese o enti "esercenti le attività di cui ai punti 1 e 3 dell'art. 2195 cod. civ. o attività ausiliaria delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla 4 Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'INPS". Dal coordinamento di queste norme si possono far discendere le seguenti considerazioni: a) nel sistema del d.p.r. 797/1955, l'assegnazione (disposta dall'INPS ai sensi dell'art. 33) e l'aggregazione (disposta dal Ministro del lavoro ai sensi dell'art. 34) sono finalizzate alla determinazione della misura degli assegni familiari e del contributo dovuto a tale riguardo dal datore di lavoro;
b) ai fini della iscrizione dei dirigenti all'INPDAI, la natura industriale del datore va determinata ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., ovvero dall'assegnazione o aggregazione, quale esercente attività di natura industriale, alla CUAF;
c) nel regime precedente alla legge n. 88/1989, nel mentre, in generale, classificazione e aggregazione operano ai soli fini del regime CUAF, le stesse, se riferite alle imprese industriali e quando si tratti di dirigenti, esplicano la loro efficacia a tutto il regime previdenziale (Cass. 9 maggio 1991 n. 5146). Questa dissonanza, che emerge dalla lettura piana delle norme prese in esame, non è altro che la conferma della estrema frammentazione e disorganicità della disciplina previdenziale unanimamente riconosciute prima della legge n. 88/1989, destinata a rimanere durante il regime transitorio (Corte cost. 7 novembre 1994 n. 378) e fino all'operatività dell'art. 3 comma 8, 1. 8 agosto 1995, n. 335. Se tutto questo è vero, deve ritenersi che, una volta messo in discussione l'inquadramento di un'impresa, l'INPS possa richiedere che la riclassificazione operi a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali e, quindi, rivendicare il pagamento della eventuale maggiore contribuzione conseguente a tanto. Del resto è il caso di osservare che proprio la specifica previsione, ai fini della iscrizione all'INPDAI, del carattere "espansivo" dell'aggregazione disposta ex art. 34 T.U. n. 797/1955 - se relativa al settore industriale - conferma che non è configurabile tale 5 carattere negli altri casi. L'assenza di un apposita previsione per determinare il regime contributivo generale deve allora indurre a ritenere che, essendo gli artt. 33 e 34 riferiti alla sola gestione degli assegni familiari, la classificazione operata a questi fini non può essere vincolante per la qualificazione agli altri fini contributivi. In linea di massima, quindi, anche quando si abbia un decreto del Ministro, non si tratta di contestare l'aggregazione disposta, ma solo di riconoscerne la operatività ai soli limitati fini della CUAF, per cui, accertata la natura industriale per la concessione degli sgravi, quell'accertamento deve riflettersi anche sugli altri aspetti del regime contributivo. Ovviamente il discorso si pone in termini diversi dopo l'entrata in vigore della legge n. 88/1989, ma si tratta di una disciplina che non interessa la questione devoluta all'esame della Corte, che ha per oggetto esclusivamente un periodo precedente alla operatività di quella legge. Infatti, una volta escluso che, in base alla precedente disciplina fosse possibile riconoscere un effetto espansivo alla classificazione CUAF, cade l'argomento che la ricorrente vorrebbe trarre dall'art. 49 della legge 88/1989, il quale, con l'ultima parte del terzo comma, ha il solo scopo di dettare una disciplina intertemporale per conservare validità alle situazioni pregresse fino alla entrata a regime del nuovo assetto, con la conseguenza che resta fermo tutto quello che era regolato e fissato in forza della normativa in atto al marzo 1989. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte (ampiamente richiamata da Cass. sez. un. 18 maggio 1994 n. 4837), la cui opinione è pienamente condivisa dalla dottrina, è nel senso che l'art. 49 non ha efficacia retroattiva, che a tale norma viene ad essere invece riconosciuta indirettamente nella misura in cui si attribuisce alla stessa valore di interpretazione autentica della precedente normativa. 6 Le conclusioni raggiunte trovano autorevole conferma nella richiamata decisione delle sezioni unite, le quali, sebbene chiamate a decidere in una controversia relativa all'obbligo di iscrizione all'INPDAI ovvero all'INPS di un determinato datore di lavoro, ha colto l'occasione per un'interpretazione di tutta la complessa normativa, che aveva dato luogo a risposte contrastanti nella stessa giurisprudenza di legittimità. Orbene, di fronte all'interrogativo se, a seguito del provvedimento discrezionale di aggregazione alla categoria del commercio fosse legittimo una classificazione "previdenziale" della stessa impresa diversa da quella risultante dal decreto ministeriale, le sezioni unite - dopo aver richiamato il precedente orientamento per il quale si riteneva legittimo, nonostante il provvedimento di inquadramento adottato dall'INPS ai sensi dell'art. 33 d.p.r. n. 797 del 1955, che la individuazione dei datori di lavoro tenuti ad iscrivere i propri dirigenti all'INPDAI ✓ avvenisse in base all'art. 2195 c.c. ha letteralmente ed esplicitamente aggiunto - che tale principio è estensibile ai decreti emanati dal ministro del lavoro in forza del successivo art. 34, avendo desunto dal testo della norma che "anche questi ultimi provvedimenti, benché di natura costitutiva, hanno efficacia vincolante limitata all'ambito di applicazione della disciplina degli assegni familiari (e di altre leggi che eventualmente richiamino, ai propri fini l'inquadramento previdenziale disposto ai sensi del citato testo unico sugli assegni familiari del 1955)". Alla stregua di queste considerazioni, la sentenza impugnata ha deciso correttamente la controversia, anche nella parte relativa ai periodi contributivi successivi all'entrata in vigore della 1. 88/1989, siccome il quadro normativo pevigente è rimasto immutato fino al 31 dicembre 1996, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha determinato 7 la fine del regime transitorio rendendo operante l'art. 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sicché le determinazioni assunte dall'Inps non potevano essere considerate idonee a modificare i contenuti dell'obbligazione legale nata dalla natura dell'attività aziendale ai sensi dell'art. 2195 c.c. In ordine al regolamento delle spese del giudizio,, le incertezze riconducibili allo stesso comportamento tenuto dall'INPS inducono a compensarle interamente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 ottobre 2002. Il Presidente incluso Miles Il Consigliere estensore дори IL CANCELLIEREKANCELLIE Depositato in Cancelleria 7 APR. 2003 E R oggi E CANCELLIERE 8