Sentenza 14 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2002, n. 6938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6938 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
74798 069 38 / 02 M I T R A E T A I R R B U T A I A REPUBBL 6 1 8 / 9 N 1 4 . A . 1 B . 8 L T B / A 6 - L 2 5 N . . . R P D . E D I S E N S I A E N I S E I E T Z R E A D R T A E G N O S IN NOME DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Trikati Agevolazini- SEZIONE TRIBUTARIA Love Торкнитай composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4239/01 Dott. Michele CANTILLO - Presidente Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 18626 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere - Rep. Rel. Consigliere Dott. Stefano BENINI Ud. 30/01/02 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74798 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 ricorrente 455
contro
IA IO;
- intimata avversO la sentenza n. 359/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 23/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza depositata il 23.12.1999, la Commis- sione tributaria regionale di Perugia ha rigettato l'appello del locale Ufficio imposte dirette motivando che le somme relative alla sospensione delle imposte dirette, disposta a favore dei contribuenti delle zone terremotate, non concorrono alla formazione dell'impo- nibile per IR e LO, e correttamente erano state dedotte da AB AN nella dichiarazione dei redditi. Ricorre per Cassazione il Ministero delle finanze sulla base di un solo motivo. Apparendo manifestamente infondato, il ricorso viene trattato in camera di con- 2 siglio, previa acquisizione della richiesta del Procu- ratore generale. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, il Ministero delle finanze, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1. 13.5.1999, n. 133; 3, comma 2 bis, d.1. 30.12.1985 n. 791; 13, primo comma, 1. 27.12.1997 n. 449; 10 1. 28.2.1986 n. .46; 2 d.p.r. 597/73; d.l. 29.5.1989 n. 202, conv. in 1. 293/89, sostiene il ca- rattere solo provvisorio della sospensione delle impo- ste, con possibilità di successivo recupero rateizzato da parte dell'erario. Il ricorso si rivela manifestamente infondato, e va rigettato. Va ritenuto che in tema di agevolazioni tributarie, l'art. 3, secondo comma bis, d.l. 30.12.1985 n. 791, conv. in 1. 28.2.1986 n. 46, il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette e dei contributi assistenziali e previdenziali, sospesi, in virtù dell'art. 13 quinquies d.l. 26.5.1984 n. 159, conv. in 1. 24.7.1984 n. 363, fino al 31.12.1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da calamità naturali, non concorrono alla for- mazione dell'imponibile ai fini IR e LO, va consi- derato, alla luce dell'interpretazione autentica di cui 3 all'art. 28 1. 13.5.1999, posto in relazione all'art. 11 1. 18.2.1999 n. 28, norma introduttiva di un'ulte- riore agevolazione consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi (Cass. 24.8.2001, n. 11248; 26.7.2001, n. 10237; 25.6.2001, n. 8659; 18.4.2000, n. 4945). Non v'è luogo a procedere per le spese, non essen- dosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30.1.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Benini Michele Cantillo IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NN BA Oggi 14 MAG/2002 IL CANCELLIERE C1 NN BA