Sentenza 14 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nella motivazione e nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, cui sia stata subordinata l'efficacia dell'accordo, e possa tuttavia desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera svista, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. (Nella specie, caratterizzata da subordinazione risultante dal verbale di udienza, la Corte ha sottolineato l'alternativa secca posta al giudice dal procedimento speciale, tra accogliere la richiesta in modo aderente alla proposta, se conforme ai presupposti di legge, ovvero, invece, rigettarla, procedendo oltre nel giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/12/2020, n. 3741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3741 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2020 |
Testo completo
03741-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1726 Gastone Andreazza - Presidente - -CC 14/12/2020 NI Corbo Giuseppe Noviello R.G.N. 23836/2020 Enrico Mengoni -Relatore - Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata nel procedimento nei confronti di PO NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/5/2020 del Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 28/5/2020, il Tribunale di Macerata disponeva la correzione dell'errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della sentenza emessa dallo stesso Ufficio il 13/12/2019, irrevocabile il 18/5/2020, così riconoscendo all'imputato NI PO il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata con la stessa sentenza. Q 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 130, 648 cod. proc. pen. Premesso che né la motivazione, né il dispositivo della sentenza in esame farebbero mai menzione della sospensione condizionale ex art. 163 cod. pen., l'imputato non avrebbe potuto chiedere la correzione della pronuncia medesima, ma solo farne oggetto di ricorso per cassazione;
l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione, pertanto, dovrebbe essere annullata. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta infondato. Occorre premettere che all'udienza del 13/12/2019, il PO-imputato per -aveva avanzatoil delitto di cui all'art. 10-ter, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., subordinando l'accordo alla sospensione condizionale della pena. Il pubblico ministero aveva prestato il consenso. Il Giudice, pronunciando la sentenza, aveva aderito all'accordo negoziale proposto dalle parti, senza ovviamente mutarne alcun carattere;
tuttavia, né- la motivazione, né il dispositivo avevano menzionato la sospensione condizionale della pena, alla concessione della quale la richiesta era stata subordinata, ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. Tanto premesso e pacifico, ritiene il Collegio che sia esente da vizi l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione ha disposto questa sospensione condizionale, nella motivazione e nel dispositivo della pronuncia, sul presupposto che la mancata indicazione in sentenza fosse addebitabile ad un errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., e sussistendo le condizioni per il beneficio.
4. Come di recente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 4, n. 5357 del 4/2/2020, Calleri, Rv. 278444; Sez. 1, n. 37243 del 25/06/2019, Sarno, Rv. 276839; Sez. 6, n. 6418 del 20/1/2016, Romanazzi, Rv. 265845), infatti, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, qualora nel dispositivo della sentenza il giudice abbia omesso di concedere la sospensione condizionale della pena, cui era subordinata l'efficacia dell'accordo, e dal tenore della decisione possa desumersi che siffatta mancata pronuncia sia da ascrivere ad una mera omissione, come nel caso di specie, si configura un'ipotesi di errore materiale che, in difetto di cause ostative alla concessione del beneficio, può essere emendato ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., eventualmente anche dalla Corte di cassazione mediante diretta integrazione della sentenza sul punto.
5. La giurisprudenza di legittimità, invero, ha espresso al riguardo anche un indirizzo diverso (tra le altre, Sez. 1, n. 1768 del 23/11/2017, Capobianco, Rv. 2 271985; Sez. 1, n. 36257 del 29/9/2010, Iarusso, Rv. 248284), secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti che ometta di pronunciarsi in dispositivo sulla richiesta di sospensione condizionale della pena, cui l'accordo è subordinato, non può essere oggetto del procedimento di correzione materiale ex art. 130 cod. proc. pen., in quanto tale omissione integra un vizio afferente al contenuto decisionale della pronuncia, censurabile tramite ricorso per cassazione. Questo indirizzo, ancora, ha precisato che la distinzione fra le ipotesi di mero errore materiale e quelle di vizio della sentenza di applicazione della pena ha trovato definitivo accreditamento nel nuovo art. 130, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha ammesso la procedura di correzione dell'errore materiale limitatamente ai casi in cui "si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione e di computo" e nel nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge, che ha individuato tra i casi di ricorso per cassazione il "difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza". Ritiene il Collegio, tuttavia, che debba essere confermato il primo orientamento espresso.
6. Occorre verificare in concreto, infatti, se la mancata concessione della sospensione condizionale corrisponda ad una scelta dell'organo giudicante, che, laddove contraria all'accordo, determina la nullità della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e la necessità del suo annullamento, oppure ad una mera svista, suscettibile di correzione tramite il procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Sul punto, peraltro, deve ribadirsi che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del ん 25/09/2018, dep. 2019, Rv. 275690).
7. Tale prospettiva, ancora, non appare in realtà mutata all'esito delle modifiche apportate, con la 1. n. 103 del 2017, agli artt. 130 e 448 cod. proc. pen., nei termini appena menzionati. L'avere tipizzato quale particolare causa di - correzione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. la rettifica della specie e della quantità della pena per errore di denominazione o di computo, infatti, non esclude la possibilità della correzione in applicazione della disciplina generale, laddove ricorrano errori materiali di tipo diverso. Il legislatore, infatti, ha inteso soltanto introdurre una disciplina particolarmente snella e celere ("la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento") per i casi 3 in cui l'errore attenga alla sola specie o quantità della pena, risolvendosi dunque in una discrasia di immediata evidenza, ed ha rinviato, invece, alla più strutturata procedura di cui all'art. 127 cod. proc. pen. per le altre ipotesi - che ben possono verificarsi in cui si riscontri un diverso errore materiale parimenti emendabile. - 8. Negli stessi termini, l'avere inserito tra i limitati motivi di impugnazione consentiti avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta - il difetto - di correlazione tra la richiesta stessa e la sentenza (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.), non esclude che possano verificarsi alcune ipotesi in cui tale discrasia sia soltanto apparente, in quanto frutto di una mera svista o di un errore materiale;
casi, cioè, in cui difetto di correlazione non è effettivo, ossia fondato sulla deliberazione emessa in violazione di legge dal giudice del patteggiamento, ma conseguenza di una palese alterazione verbale determinata da errore materiale, rispetto al quale, dunque, il difetto di correlazione è soltanto apparente.
9. Da ultimo, ed a completamento di quanto precede, vi è da considerare che la ratio che sorregge l'affermazione della non modificabilità, mediante il procedimento di correzione, dei capi essenziali della sentenza risiede nella necessità di non intaccare l'essenza della decisione, quale espressione della valutazione discrezionale e (per tale connotato) intangibile dispiegata dal decidente, come enunciata nel dispositivo, dalle parti della decisione che non incidono sulle cause che l'hanno fondata: queste ulteriori parti, se risultano affette da meri errori materiali o semplici sviste, ben possono essere oggetto del procedimento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. Posto questo discrimine, deve allora sottolinearsi che il giudice a cui viene chiesta l'applicazione della pena concordata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. si trova di fronte all'alternativa secca ed ineludibile di accogliere la richiesta in modo aderente alla proposta, se conforme ai presupposti di legge, oppure di rigettarla e procedere oltre nel giudizio;
ne consegue, in ragione della specificità del procedimento, che, in ipotesi di apparente discrasia tra il dispositivo della sentenza e il verbale di udienza che consacra i termini dell'accordo sanzionatorio raggiunto dalle parti, deve prevalere il verbale, non disponendo, il giudice, del potere discrezionale sull'entità e sulla natura della pena concordata dalle parti che abbia inteso accettare e suggellare con la decisione, trattandosi di contenuto obbligatorio e predeterminato del provvedimento. 10. In questa prospettiva, pertanto, deve ribadirsi che il dispositivo e la motivazione della sentenza patteggiata che, per errore, indichino una pena non corredata da sospensione condizionale, invece richiesta come da verbale, possono essere oggetto di correzione dell'errore materiale. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020 Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Mengoni Gastone Andreazza DEPORTATA IN CANCELLEMIA L -1 FEB 2021 IL CANCEL ENEPERTO Luana Myka 5