Sentenza 18 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di patteggiamento, è illegittima, a seguito della scomposizione del processo in distinti tronconi per effetto del provvedimento di separazione, l'applicazione, in relazione ai reati-satellite, di una pena a titolo di continuazione in aumento rispetto a quella irrogata con la sentenza emessa nel procedimento stralciato, in misura inferiore a quanto originariamente concordato, al solo fine di rispettare i termini quantitativi dell'accordo globale iniziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/01/2012, n. 29136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29136 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 18/01/2012
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 93
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 18069/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL IG, nato ad [...] il [...];
PP CA, nato a [...] il [...];
avverso sentenza Tribunale di Torino del 14.01.2011;
udita nella udienza camerale del 18 gennaio 2012 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Renato GRILLO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. RIELLO IG che ha richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti al Tribunale di Torino;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 14 gennaio 2011 il GUP del Tribunale di Torno applicava nei confronti di AL IG e PP AN LU, ex art. 444 c.p.p., in continuazione rispetto alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione applicata con precedente sentenza ex art. 444 c.p.p. del 2 luglio 2008 per il reato di cui all'art. 480 cod. pen.,
la pena di giorni dodici di reclusione, sostituita L. n. 689 del 1981, ex art. 53, con Euro 450,00 di multa ciascuno (pena dichiarata interamente condonata) per i residui reati contravvenzionali di cui ai capi b) (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c)) (art. 110 c.p. e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 - fatti commessi in Torino nel maggio 2005).
Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarava ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. non doversi procedere a carico dei detti imputati in ordine ai restanti reati contravvenzionali (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 - lett. d), e),
f) e g) della rubrica - fatti commessi in Torino tra il 2003 ed il 2004), perché estinti per prescrizione.
Tale sentenza veniva emessa nell'ambito di un più complesso procedimento che vedeva imputati anche altri soggetti che erano acceduti al rito ordinario, nel cui ambito i predetti AL e PP erano imputati in origine del delitto di cui all'art. 480 cod. pen. (capo a) dell'originaria rubrica) e di fattispecie contravvenzionali per violazioni delle leggi urbanistiche e paesaggistiche meglio enunciate nei capi b), c), d), e), f) e g). Propongono ricorso contro la detta sentenza i due imputati AL IG e PP AN LU a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo violazione della legge processuale penale (art.178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), in correlazione con l'art.444 cod. proc. pen., per avere il Tribunale applicato la pena in assenza del consenso da parte degli imputati. Rilevano anche che si è trattato di una applicazione della pena su richiesta parziale, come tale non consentita. Denunciano, pertanto, la nullità o, in ogni caso, abnormità della sentenza impugnata. Il ricorso è fondato.
Appare necessario, ai fini di una migliore comprensione degli avvenimenti, riepilogare i tratti salienti della complessa vicenda processuale.
Nei confronti degli odierni ricorrenti era stato emesso decreto di citazione diretta del 12 aprile 2008 per l'udienza del 29 novembre 2006 dinnanzi al Tribunale di Torino: tale decreto comprendeva oltre al delitto di falso ideologico (art. 480 cod. pen.) - suddiviso in più episodi tra loro collegati - meglio specificato al capo a) della originaria rubrica, anche le distinte e connesse contravvenzioni per violazione della legge urbanistica (D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c)) e paesaggistica (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) meglio indicate ai capi b), c), d), e), f) e g) della rubrica: detti reati riguardavano tre distinte costruzioni oggetto di altrettanti abusi edilizi e paesaggistici. All'udienza del 12 gennaio 2008 veniva disposta la separazione rispetto agli altri imputati, delle posizioni processuali dei predetti PP e AL i cui difensori avevano manifestato la volontà di definire il procedimento a loro carico con l'applicazione della pena, senza, peraltro, che fino a quel momento l'accordo in fieri fosse stato perfezionato. Tale accordo veniva consacrato attraverso il consenso del P.M., alla successiva udienza del 5 marzo 2008: in tale occasione i difensori, muniti di procura speciale, avanzavano richiesta di applicazione della pena per tutti i reati contestati (i delitti di falso di cui al capo a) e le contravvenzioni urbanistico-edilizie-antisismiche di cui ai successivi capi b), c), d), e), f) e g) nella misura complessiva di mesi nove di reclusione (pena base per il più grave reato di cui al capo a), mesi sei di reclusione, aumentata per la continuazione interna fino a mesi nove di reclusione e definitivamente diminuita di un terzo per il rito prescelto): su detta richiesta il P.M. di udienza esprimeva il proprio consenso.
Tuttavia il GUP in luogo di provvedere con la sentenza di applicazione della pena, disponeva una ulteriore separazione del procedimento a carico dei nominati PP e AL limitatamente al delitto di falso ideologico, per il quale emetteva, alla successiva udienza del 2 luglio 2008 sentenza di cui all'art.444 cod. proc. pen. con pena concordata di mesi quattro e giorni venti di reclusione sostituita L. n. 689 del 1981, ex art. 53; per quanto, invece, afferiva ai reati contravvenzionali veniva formato un separato fascicolo processuale e disposta la sospensione del procedimento fino alla conclusione dei procedimenti amministrativi in corso per effetto della istanza di concessione in sanatoria frattanto avanzata dai due imputati.
Non essendo andata a buon fine la procedura amministrativa della sanatoria, tale procedimento veniva ripreso e - dopo alcuni rinvii e l'astensione del giudice originario assegnatario per incompatibilità - assegnato ad altro GUP che emetteva la sentenza di applicazione della pena concordata oggi impugnata, nei termini precedentemente indicati.
Tale decisione, sulla quale il P.M. esprimeva il consenso, veniva assunta nonostante i difensori avessero opposto il diniego - quanto meno per le contravvenzioni di cui ai capi b) e c) non ancora estinte per prescrizione - in quanto "l'accordo originario quello del 5 marzo 2008 non consente di determinare la pena per i residui capi b) e c) " (v. pag. 5 sentenza impugnata).
Il GUP, andando di contrario avviso affermava, anzitutto, che l'accordo a suo tempo intercorso tra le parti all'udienza del 5 marzo 2008 doveva considerarsi ancora vigente, nonostante l'intervenuta separazione, in quanto comprensivo (all'epoca) di tutti i reati contestati ai due imputati (falso ideologico e contravvenzioni "satelliti"); inoltre considerava tale accordo vincolante inter partes in quanto irretrattabile essendo intervenuto il consenso del P.M.; inolttfe poiché la sentenza di applicazione della pena per il reato dì falso ideologico (sentenza emessa il 2 luglio 2008) era passata in giudicato, la pena per i reati contravvenzionali "satelliti" poteva essere facilmente determinata (tenuto conto che, a suo tempo, nell'accordo del 5 marzo 2008, per ognuna delle contravvenzioni era stata indicata una pena in aumento di giorni dieci di reclusione. Da qui la decisione di individuare la pena complessiva da applicare nella misura di giorni venti ai reclusione in continuazione rispetto alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione già applicata per il delitto di falso ideologico continuato, diminuita poi per il rito prescelto nella misura finale di giorni dodici di reclusione. Tanto premesso, plurime sono le ragioni per le quali si impone, in accoglimento del ricorso, l'annullamento senza rinvio della sentenza nei termini qui di seguito precisati. Una prima - e prevalente - ragione consiste nell'avere il Tribunale pronunciato una sentenza di applicazione della pena in assenza del consenso delle parti: ciò non tanto con riferimento alla mancanza ab origine di una volontà delle parti di negoziare un accordo con il Pubblico Ministero (posto che entrambi gli imputati avevano, originariamente, deciso di accedere per tutti i reati loro contestati a tale rito alternativo), quanto con riferimento alla cd. "ultrattività", ritenuta dal giudice, dell'accordo negoziale originano comprendente anche il reato di falso ideologico di cui all'art. 480 cod. pen., raggiunto tra le parti all'udienza del 5 marzo 2008..
L'affermazione del Tribunale contenuta a pag. 6 della sentenza impugnata è, sotto tale peculiare aspetto, non solo errata, ma soprattutto inosservante delle speciali regole cui deve ubbidire il rito del patteggiamento: invero, la ragione della validità dell'accordo, individuata dal Tribunale nella irretrattabilità del consenso (principio conforme all'orientamento prevalente di questa Corte dal quale non vi è ragione di discostarsi - v. Cass. Sez. 3^ 4.6.2009 n. 38730, Bevilacqua, Rv. 244892; Cass. Sez. 1^ 17.12.2008 n. 1066, P.M. in proc, Quintano, Rv. 244139 - ma inapplicabile nella specie) in tanto può condividersi, in quanto quel consenso sia stato validamente e compiutamente prestato e raggiunto.
A ben vedere - come esattamente rilevato sia dai ricorrenti, sia dal P.G. requirente - la richiesta (globale) di applicazione della pena formulata il 5 marzo 2008 era stata effettivamente superata dalla successiva richiesta formulata all'udienza del 2 luglio successivo nell'ambito del procedimento cd. "stralciato" avente per oggetto il solo reato di falso: il che ha determinato la sostanziale caducazione dell'accordo originario.
Inoltre è evidente che, stante il dissenso in parte qua (vale a dire limitatamente ai reati di cui ai capi b) e c), manifestato dalle difese dei ricorrenti all'udienza del 14 gennaio 2011, non si è in presenza di alcun accordo.
Senza dire poi che - ove questo fosse realmente intervenuto - si sarebbe trattato di un accordo parziale in quanto non abbracciava, come d'obbligo, tutti i reati (quello di falso e le contravvenzioni con prescritte), ma soltanto una parte (quella cioè afferente ai reati contravvenzionali non ancora estinti per prescrizione, residuati dopo la separazione). È evidente, infatti, che la volontà iniziale delle parti fosse quella di definire l'intero processo per tutti i reati a loro carico con una indicazione di pena finale pari a mesi sei di reclusione. L'operazione che ne è seguita, si è rivelata, invece, una anomala scomposizione del processo in due tronconi, con accordi tra loro autonomi ma considerati dal giudice, uno (il secondo) naturale prosecuzione e completamento dell'altro (il primo), nonostante i presupposti per il secondo accordo fossero in realtà mutati.
Una ulteriore ragione che giustifica l'annullamento della sentenza afferisce al patteggiamento parziale che - per orientamento prevalente cui questa Corte ritiene di dover aderire - non è consentita (v. ex multis, Cass. Sez. 2^ 8.7.2010, P.G. in proc. Azzolina, Rv. 248208; Cass. Sez. 1^ 12.1.2006 n. 6703, P.G. in proc,. Ignacchiti, Rv. 233409).
Ma a prescindere dalla inammissibilità del patteggiamento cd. "parziale", appare assorbente ai fini dell'annullamento, altro, più decisivo, profilo riguardante la sostanziale assenza di consenso delle parti cui è seguito il recepimento (presunto) da parte del Giudice di un accordo in realtà non raggiunto e, per di più, lesivo anche della regola della determinazione della pena in misura conforme a quella voluta dalle parti.
Come è noto il giudice ha, in subiecta materia il potere di accogliere o respingere la richiesta ex art. 444 c.p.p. e non può procedere ad una revisione discrezionale della pena proposta, essendogli inibita la possibilità di modificare la pena presa a base del calcolo, anche in favor rei (come è accaduto nel caso in esame - vds. pag. 6 della sentenza impugnata) attraverso un meccanismo di riduzione più favorevole all'imputato (in termini Cass. Sez. 3^ 17.1.1994 n. 110, P.M. in proc. Badaoui, Rv. 196957; nello stesso senso Cass. Sez. 4^ 19.6.290 903 n. 35164, P.G. in proc,. Di Dio, Rv. 226176; Cass. Sez. 3" 14.1.2009 n. 9888, Perrella, Rv. 243097). Nel caso in esame il Giudice ha violato tale regola: invero, venuto meno l'accordo globale convenuto all'udienza del 5 marzo 2008 accordo che prevedeva - per tutti i reati contestati in origine - una pena base di mesi sei di reclusione calcolata con riguardo al reato sub a), oltre ad un aumento per la continuazione "interna" (riferita sempre al reato di falso di cui al capo a) pari ad un mese) ed una continuazione "esterna" (riferita ai reati contravvenzionali da b) a g) pari a mesi due calcolata in ragione di dieci giorni di reclusione per ciascuno dei reati satelliti), diminuita alla pena finale complessiva di mesi sei, il Giudice, nella sentenza oggi impugnata ha applicato per i reati "satelliti", a titolo di continuazione "esterna" rispetto alla pena applicata con sentenza definitiva, una diminuzione di pena maggiore rispetto al consentito. Ciò ha fatto al solo fine di rispettare i termini quantitativi dell'accordo originano (stabilito nella misura complessiva di sei mesi complessivi di reclusione).
Ma sotto diverso profilo il giudice è intervenuto nel computo della pena in modo del tutto indipendente rispetto alla volontà delle parti: operazione, questa, certamente vietata proprio perché contraria alla regola della stretta osservanza degli accordi, senza che al giudice fosse consentita alcuna possibilità di intervento rispetto ad essi, in funzione correttiva o integrativa della volontà delle parti.
La sentenza in parola deve quindi essere annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Torino: tuttavia tale annullamento riguarda soltanto quella parte della pronuncia afferente alle ipotesi contravvenzionali indicate ai capi b) e c), essendo invece immodificabile la sentenza con riguardo alla decisione immediata di proscioglimento adottata dal Giudice ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen. per quelle contravvenzioni enunciate ai capi d),
e), f) e g) ritenute - e dichiarate - prescritte (e per le quali i due imputati non hanno proposto ricorso). Rimane ovviamente impregiudicata la sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa in data 2 luglio 2008 e relativa al solo reato di falso ideologico di cui all'originario capo a), avendo tale pronuncia acquistato valore di res judicanda.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Atti al Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2012