Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/08/2001, n. 10695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10695 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
O 2 L -7 L 0 1 O - B 6 2 I L D E D A 2 0695/01 T 4 4 S . O R . R P P . . M D I EPUBBLICA ITALIANA U B . l A l D a . b E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO a T t N 2 2 E . S A CORTE SUPREMA DI CASSAZI t E r Oggetto a Exproprazone for SEZIONE PRIMA IVI E h.M. Composta dagli Ill.mi s 1 R.G.N. 15603/99 CARNEV LEDott. Corrado - Presidente Dott. Vincenzo PROT Consigliere Cron.23313 ConsigliereDott. Mario ADAMO Rep. 3642 Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere Ud. 30/04/01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA del Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. Goo 03 AGO. 2001 COMUNE DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 72, CANCELLERIA presso l'avvocato GIUSEPPE BENEDETTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO CAPRUZZI giusta procura in CAMPOLIETO e BIANCALAURA DE 454952 calce al ricorso;
- ricorrente F45405
contro
GIORDANO LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE B. BUOZZI 991 presso l'avvocato ANTONIO 2001 D'ALESSIO, rappresentata e difesa dall'avvocato 1147 GIUSEPPE ROMITO , giusta mandato a margine del 1 controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 160/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 16/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giuseppe Benedetto, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Romito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento degli altri motivi;
in subordine il rigetto del ricorso. M SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con un decreto prefettizio il Comune di Bari venne autorizzato nel 1972 all'occupazione temporanea e d'urgenza di un suolo per la realizzazione di una scuola elementare, mentre il decreto di esproprio fu emesso dal Sindaco del medesimo Comune il 26 luglio 1986. Con atto di citazione notificato in data 8 maggio 1979, IA DA, nuda proprietaria del terreno 2 premesso che il 9 aprile 1979 le era stata notifica- ta la relazione dell'UTE con la determinazione della indennità definitiva di esproprio e che l'occupazione era divenuta illegittima per il decorso del termine relativo - proponeva opposizione alla stima, convenen- do dinanzi alla corte d'appello il Comune di Bari e chiedendo la rideterminazione della indennità di esproprio e di occupazione sulla base dell'effettivo valore venale del fondo;
Il Comune di Bari si costituiva concludendo per il rigetto dell'opposizione. Successivamente faceva pre- espropriativa avrebbe dovuto sente che la procedura essere svolta a cura del genio civile, che chiedeva venisse chiamato in causa, eccependo il difetto della propria legittimazione passiva. Era disposta consulenza tecnica di ufficio per la determinazione delle giusta indennità di espropriazio- ne e di occupazione. - 16 febbraio 1999, la Corte Con sentenza del 9 d'appello di Bari determinava l'indennità di espro- priazione in lire 116.397.000 e quella di occupazione nell'importo corrispondente agli interessi del 5 per cento su detta somma dal 28 aprile 1972 al 26 luglio 1986. Osservava, in particolare, per quanto rileva in questa sede: 3 a) che non pareva dubbio che la causa avesse ad oggetto l'opposizione alla stima, risultando ciò dal chiaro tenore delle richieste, di cui all'atto di ci- tazione, nel quale pure si faceva riferimento alla il- legittimità della procedura espropriativa per essere intervenuto il decreto di esproprio ben oltre la sca- denza della occupazione legittima, sia dal fatto che la concludente, pur espressamente invitata dal- 1'istruttore, non aveva ritenuto di chiarire se inten- deva far valere in effetti la pretesa risarcitoria conseguente alla assunta occupazione acquisitiva e sia, infine, dal fatto che conformi alla richieste iniziali, peraltro significativamente proposte alla Corte di Appello in unico grado, erano le stesse con- clusioni definitive;
b) che era infondata l'eccezione del Comune di difetto di legittimazione passiva, poiché la definiti- va acquisizione dell'area doveva farsi risalire diret- tamente al Comune stesso, che l'aveva operata a pro- prio favore;
c) che l'effettivo valore del terreno (da uti- lizzarsi quale elemento per il calcolo dell'indenni- tà), del quale non era dubbia l'edificabilità legale, poteva essere congruamente determinato in lire 150.000 al mq. Avverso la sentenza della Corte d'appello il Comu- ne di Bari ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. IA DA ha resistito con controricorso, depositando una memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente ha depositato in cancelleria nel corso del giudizio di cassazione un atto, denominato "atto di costituzione" nel quale si fa presente che il difensore del Comune, avvocato Leonardo Campolieto è deceduto. In calce а tale atto è apposta una procura speciale del Comune a favore dell'avvocato Biancalaura Capruzzi.
1.1. Tale procura non può considerarsi valida. Co- me già ritenuto da questa Corte, nel giudizio di cas- sazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso O dal 831 terzo comma, cod. controricorso, poiché l'art. proc. civ., nell'elencare gli atti in margine о in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, indica, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli sopra menzionati. Pertanto, se la pro- cura non è rilasciata in occasione di tali atti, è ne- cessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pub- 1 0 5 blico o con scrittura privata autenticata, facenti ri- ferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata. Né a una conclusione diversa può pervenirsi nel caso in cui debba sostituirsi il difensore nominato con il ricorso, deceduto nelle more del giudizio, non rispon- dendo alla disciplina del giudizio di cassazione, do- minato dall'impulso d'ufficio a seguito della sua in- staurazione con la notifica e il deposito del ricorso e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e se- guenti cod. proc. civ., il deposito di un atto redat- to dal nuovo difensore (anche in quel caso denominato "atto di costituzione") su cui possa essere apposta la procura speciale (Cass. 9 ottobre 1997 n. 9799).
2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 19 della legge n. 865 del 22 ottobre 1971 e dell'art. 2948 c.C., nonché insuffi- ciente motivazione.
2.1. La Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare di ufficio la propria incompetenza funzionale, avendo da- to atto che il decreto di espropriazione doveva rite- nersi giuridicamente nullo, in quanto emesso in asso- luta carenza di potere per effetto del decorso dei termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità (oltre che di quello di durata 6 dell'occupazione d'urgenza) successivamente all'irreversibile trasformazione del fondo.
2.2. Poiché il Comune, in un altro giudizio propo- sto dalla DA dinanzi al Tribunale di Bari, aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al ri- sarcimento del danno, la decisione della Corte d'ap- pello, ove passasse in giudicato, violerebbe l'art. 2948 C.C., precludendo il diritto del Comune di avva- lersi dell'eccepita prescrizione.
2.3. La sentenza impugnata aveva concluso che la causa senza alcun dubbio aveva ad oggetto l'opposizio- ne alla stima senza fornire una motivazione basata su un'analisi completa ed approfondita dell'azione propo- sta dalla DA.
3. Il motivo non è fondato.
3.1. Poiché la domanda introduttiva è stata inter- pretata dalla Corte d'appello come diretta contro la stima dell'indennità di espropriazione, correttamente quel giudice ha ritenuto di essere competente ad esa- minarla, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971. 3.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricor- rente, la sentenza impugnata non dà atto che il decre- to di espropriazione doveva ritenersi giuridicamente nullo, in quanto emesso in assoluta carenza di potere 7 per effetto del decorso dei termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità (oltre che di quello di durata dell'occupazione di urgenza) e successiva- mente all'irreversibile trasformazione del fondo.
3.3. Nessun accenno è stato effettuato dalla Corte territoriale alla dichiarazione di pubblica utilità e, in particolare, ai termini di validità della medesima, né risulta che tali questioni siano state sollevate dalle parti dinanzi al giudice di merito. Dalla sen- tenza impugnata non si ricava nemmeno quando sia stata realizzata la costruzione dell' opera pubblica. Né le parti sostengono che tale elemento di fatto fosse sta- to acquisito agli atti, ma non sia stato poi valutato dal giudice.
3.4. Ne consegue che tali elementi hanno carattere di novità e non possono essere, quindi, presi in con- ह siderazione.
3.5. Nessuna violazione di legge è configurabile in questa sede con riferimento all'art. 2948 C.C.. L'eccezione di prescrizione sollevata in un altro giu- dizio, avente un diverso oggetto (e cioè il diritto al risarcimento del danno), non può produrre effetti nel- la presente causa, riguardante la determinazione dell'indennità di espropriazione.
3.6. Infine, la censura di insufficiente motiva- 8 zione è inammissibile per la genericità dei termini con cui essa è stata formulata.
4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 13 e 14 della legge n. 641 del 28 luglio 1967 e dell'art. 106 c.p.c., violazione dei principi generali in tema di concorso di enti con pre- valenza esterna, di esercizio dei poteri rispettivi e delle responsabilità conseguenti, nonché omessa о con- traddittoria motivazione.
4.1. In base alla legge n. 641 del 1967 il Genio civile era l'unico destinatario dei poteri ablativi ed era l'unico investito del potere di porre in essere a propria cura e spese tutti gli atti del procedimento finalizzati all'acquisizione dei suoli occorrenti per la realizzazione dell'edificio scolastico. La Corte 乃 d'appello avrebbe dovuto accogliere quindi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune o, al- meno, la richiesta di quest'ultimo di chiamare in cau- sa il Genio civile, ai sensi dell'art. 106 c.p.c.
5. Nemmeno questo motivo è fondato.
5.1. L'art. 13 della legge n. 641 del 1967 stabi- lisce che spetta agli enti locali interessati di for- nire le aree per la costruzione degli edifici scola- stici (primo comma), sempre che non intendano, previa indicazione dei suoli da utilizzare,凶chiedere, nei 9 modi previsti dal successivo art. 14 (mediante espro- priazione), che lo Stato provveda direttamente per loro conto all'acquisto dell'area, salvo rimborso annualità senzadella spesa relativa in venticinque interessi (secondo comma). Le opere vengono eseguite dal Ministero dei lavori pubblici (art. 17), qualora non siano affidate in concessione agli enti obbligati (art. 16).
5.2. Questa Corte ha affermato che l'affidamento in concessione dell'opera da parte dello Stato al Co- mune, a norma dell'art. 16 citato, integra un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva, in cui il Comune agisce in nome proprio e non come rappresen- tante dello Stato delegante (Cass. 2 luglio 1998 n. 6465).
5.3. Nella specie deve escludersi la sussistenza M dei lamentati vizi di violazione di legge, atteso che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Bari è stata respinta dalla Corte d'appello perché il Comune era portatore della delega al compi- mento di quanto necessario per l'espletamento della procedura espropriativa, oltre che della delega per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, e l'espro- priazione era stata pronunziata dal Sindaco del Comune : di Bari a favore del medesimo comune. L'ente territo- 10 riale, in quanto autore e beneficiario del provvedi- sentenza im-mento ablativo, è stato considerato dalla pugnata quale unico e diretto obbligato alla corre- sponsione dell'indennità di espropriazione.
5.4. La Corte d'appello, quindi, si è posto il problema dell'individuazione in concreto del soggetto titolare dei poteri ablativi ed ha ritenuto che essi fossero stati delegati al Comune, sicché non sussiste nemmeno il denunciato vizio di motivazione.
6. Il terzo motivo esprime una doglianza di omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla determina- zione del valore del suolo espropriato, nonché di acritica ed ingiustificata accettazione delle risul- tanze della c.t.u.
6.1.1. La determinazione della Corte d'appello di che ha di fatto accolto le risultanze della Bari c.t.u, riducendo in minima parte la valutazione del c.t.u. da lire 160.000 a 150.000 al mq. sono, a giu- dizio del ricorrente, prive di adeguate argomentazioni di natura tecnica e giuridica, considerato che l'adot- tato criterio di valutazione equitativa non è valido nei confronti di un suolo con potenzialità edificato- ria, con un codice di fabbricabilità territoriale di 2mc/mq. La valutazione e l'esigua riduzione operata dal giudice di merito non sono né giustificate né suf- 11 soprattutto in riferimento al- ficientemente motivate, note tecniche svolte, agli accertamenti eseguiti le presso l'U.T.E., all'esame del valore di aree similari a quella espropriata ed alle altre scritture di compa- razione prodotte dal consulente tecnico di parte del Comune, il quale aveva concluso nella sua relazione per il valore di 123.800 al mq., che poteva ritenersi il più adeguato al valore reale.
7. Il motivo non merita accoglimento.
7.1. Secondo le affermazioni del c.t.u., riportate nella sentenza impugnata, il fondo all'epoca del- l'esproprio ricadeva fra due Zone contigue del com- prensorio urbano del rione caratterizzate da indici di fabbricabilità territoriale la cui media, da prendere a base della determinazione, era di 3,5 mc/mq; soste- neva per contro l'ente territoriale che il fondo rica- deva in zona tipizzata dallo strumento urbanistico con destinazione "area a servizi della residenza" con un indice di fabbricabilità territoriale di 2 mc/mq, sic- ché il detto criterio dell'individuazione dell'indice del comprensorio sarebbe stato incongruo.
7.2. La Corte d'appello, tuttavia, fatta questa premessa, ha precisato che doveva tenersi conto della suddetta specifica destinazione urbanistica, la quale non risultava efficacemente contestata. La circostanza 12 che il rapporto tra il valore giudicato congruo (lire 150.000 al mq.) e quello indicato dal c.t.u. 109T 250.000 (160.000/165.000 al mq.) non corrisponda alla diffe- 456T renza tra i due indici di fabbricabilità non rende il- logica la valutazione giudiziale, la quale è stata TO evidentemente effettuata in via equitativa, come si ricava dal riferimento fatto del giudice di merito al- l'estrema difficoltà ed aleatorietà della valutazione stessa.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
9. Le spese processuali, liquidate come nel dispo sitivo, vanno poste a carico del ricorrente in consi- 6 34 3 7 1 3 derazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- cassa-rente al rimborso delle spese del giudizio di I D zione, liquidate in lire 2000, oltre a lire 10.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 30 aprile 2001. Il Presidente Il Cons. est. Лошаль хашить Dott. Corrado Carnevale Dott. Massimo Bonomo Тажик Втомо F: Depot IL CANGEL 2201 OLLIBRE 13