Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
La condotta inerente alla vita privata del lavoratore assume rilevanza ai fini della giusta causa del licenziamento non solo quando leda il rapporto fiduciario tra dipendente e datore di lavoro, ma anche quando la stessa costituisca strumentalizzazione delle mansioni svolte dal lavoratore nell'organizzazione di impresa, per finalità illecite. (Nella specie la S.C. ha ritenuto non pertinente alla sola sfera privata il comportamento di un impiegato di banca che aveva emesso assegni a vuoto per circa cento milioni di lire, in quanto il lavoratore, proprio in virtù della sua posizione lavorativa, era riuscito ad occultare per qualche tempo operazioni irregolari che se compiute da un normale cliente, sarebbero altrimenti venute alla luce).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2003, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO CA, difeso - giusta procura speciale a margine del ricorso - dall'avv. Mario Fiaccavento con domicilio eletto in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99 (studio avv. Antonio D'Alessio);
- ricorrente -
contro
BANCO DI SICILIA S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., difeso - giusta procura speciale per atto notaio Ugo Serio di Palermo in data 28 agosto 2000, rep. 55465 - dagli avv.ti Silvano Bigazzi del Foro di Palermo e Vincenzo Fazzino del Foro di Siracusa, con domicilio eletto in Roma, via Tibullio n. 10 presso l'avv. Marcello Furitano;
- controricorrente -
nonché
contro
SICILCASSA S.p.A.
- intimata -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 94/99 in data 28 giugno/4 agosto 1559 (R.G. 5007/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2002 dal Cons. Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Vincenzo Fazzino;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa, respingendo l'appello, ha confermato la sentenza del Pretore del luogo, con la quale era stata rigettata l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato dalla CI il 27 luglio 1992 al dipendente MO CA, al quale era stata contestata l'emissione, tra il 1991 e il 1992, di sedici assegni a vuoto per circa cento milioni di lire, tratti sulla stessa CI e su altri istituti di credito. Il Tribunale ha ritenuto che la condotta del funzionario, agevolata dalla sua posizione lavorativa, era idonea a ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra il dipendente e la Banca datrice di lavoro, la cui immagine era stata gravemente compromessa dai comportamenti tenuti dal MO.
Avverso questa decisione MO CA ricorre per Cassazione con tre motivi, cui resiste il Banco di Sicilia con controricorso illustrato anche da memoria. La CI s.p.a. non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod.civ. e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 cod.proc.civ.), il ricorrente critica l'impugnata sentenza per avere il Tribunale giustificato il licenziamento con il mero riferimento ad una violazione della legge penale, senza valutare se le mancanze incidessero sul futuro adempimento delle obbligazioni contrattuali del lavoratore. L'inconsistenza di un siffatto giudizio risulterebbe evidente considerando la recente depenalizzazione del reato di emissione di assegni a vuoto.
Il motivo è infondato. Non è esatto che il Tribunale abbia ritenuto sussistente la giusta causa sul semplice presupposto che le mancanze addebitate costituissero reato. Al contrario, nel respingere la tesi, addotta dall'appellante, della necessità di accertare se il divieto di emissione di assegni a vuoto fosse contemplato nel codice disciplinare, ha rilevato che il fatto contestato è "di valutazione etica negativa"; e, a conforto di tale giudizio, ha aggiunto che era anche di rilevanza penale. È poi evidente che il declassamento del reato a illecito amministrativo non muta la sostanza delle cose, poiché si conferma il giudizio di disvalore sociale di siffatta condotta.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod.civ, in relazione all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ., il ricorrente sostiene che, trattandosi di comportamento concernente non l'attività lavorativa, ma l'ambito della vita privata, la valutazione circa l'idoneità di esso a minare il rapporto fiduciario doveva essere ancor più rigorosa e riguardare tutti gli elementi concreti del rapporto di lavoro. A tal proposito, andava considerato che i compiti cui era stato addetto il dipendente lasciavano escludere il rischio di future inadempienze e di abuso di informazioni interne. Infatti, dalle prove assunte risultava che l'incolpato era stato spostato dall'ufficio rischi - reparto schedari all'ufficio "servizi diversi" dove non v'era possibilità di accedere a notizie riservate. Inoltre, il pericolo che il lavoratore incorresse in analoghi comportamenti doveva ritenersi definitivamente scongiurato, poiché la Banca gli aveva negato per il futuro la disponibilità di assegni.
Il motivo non è fondato. Innanzitutto, non è esatto che la vicenda in esame sia rimasta confinata nella sfera privata del suo protagonista. Infatti, il Tribunale ha rilevato che il MO, proprio in virtù della sua posizione lavorativa era riuscito a "mimetizzare una situazione di squilibrio finanziario coprendo la provvista al momento del pagamento del titolo", ossia ad occultare per un certo tempo, fino alla scoperta, operazioni irregolari che per un comune correntista sarebbero venute subito alla luce. Non, quindi, mera attività privata, comunque rilevante (Cass. 22 agosto 1997 n. 7884), ma pieno coinvolgimento della figura di lavoratore inserito nell'organizzazione d'impresa, nonché strumentalizzazione delle mansioni per finalità illecite.
In secondo luogo, le misure adottate dalla Banca, evidentemente nelle more del completamento della procedura di licenziamento, per rendere inoffensivo il dipendente infedele, confermano anziché porre in dubbio la perdita di fiducia nei rapporti tra i predetti due soggetti.
Il terzo motivo denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 cod.civ., in relazione all'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe violato il principio di proporzionalità della sanzione, avendo trascurato di considerare le circostanze del caso concreto e non avendo motivato sulle ragioni che l'hanno indotto a confermare la legittimità di una così grave sanzione.
Il motivo è infondato. A questo riguardo, il Tribunale - premesso essere incontestato che il MO ebbe ad emettere tra il 1991 e il 1992 sedici assegni senza copertura su conti intrattenuti presso la CI (cui sarebbe succeduto il Banco di Sicilia) ed altri istituti di credito, per circa cento milioni di lire - ha osservato che il funzionario di banca che emette assegni a vuoto è persona potenzialmente pericolosa, perché dimostra di avere così pressante necessità di mezzi finanziari da determinarsi a commettere illeciti (penali o amministrativi che siano). Ha aggiunto che il MO appariva soggetto sicuramente squalificante dell'immagine della Banca, perché nel rapporto di conto corrente la fiducia è elemento essenziale, e la banca non è indifferente rispetto ai comportamenti dei suoi correntisti "facendo parte del suo buon nome e dell'affidabilità sociale che costoro onorino gli assegni emessi". Emettendo i numerosi assegni a vuoto, per somme rilevanti, il MO aveva dimostrato di non credere a quei principi fondamentali della corretta attività bancaria, dimostrandosi così inidoneo alla prosecuzione del rapporto.
Si tratta di un ragionamento corretto sotto il profilo giuridico ed esente da vizi logici, nonché conforme ai principi più volte enunciati in materia dalla Corte (Cass. 10 luglio 1996 n. 6293; 24 giugno 2000 n. 8631), sicché anche per questa parte la sentenza impugnata si sottrae alle critiche che le vengono mosse. Il ricorso va quindi conclusivamente rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese, liquidate come in dispositivo in favore della parte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al Banco di Sicilia s.p.a. le spese del presente giudizio, liquidate in euro 28,50 (ventotto/50), oltre ad euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorario. Nulla per le spese nei confronti della CI s.p.a..
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003