Sentenza 10 novembre 1998
Massime • 2
In tema di reati edilizi, il decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, determina l'immediato trasferimento al patrimonio del Comune della "res abusiva", dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche solo a condizione che l'inottemperanza sia volontaria, non siano state concesse proroghe al termine di legge, le aree di sedime e le pertinenze urbanistiche non appartengano ad un proprietario incolpevole (in quanto del tutto estraneo alla commissione dell'illecito edilizio-urbanistico, ed adoperatosi, una volta venutone a conoscenza, per la cessazione dell'abuso), e siano stati individuati i beni da trasferire, anche se non in maniera particolareggiata.(Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha censurato il provvedimento con il quale il giudice di merito, nell'applicare la pena richiesta dall'imputato per l'illecito urbanistico, aveva disposto il dissequestro del manufatto abusivo in favore del Comune, senza accertare la sussistenza dei suindicati presupposti).
In tema di sequestro di immobile abusivo, spetta al giudice penale - quale organo cui compete disporre la restituzione delle cose sequestrate - accertare, ai fini della restituzione al Comune dell'immobile stesso, se si sia o meno verificato l'effetto ablatorio di cui all'art. 7, terzo e quarto comma, della legge n. 47 del 1985. Tale accertamento non comporta lesione alcuna delle attribuzioni funzionalmente riservate alla pubblica amministrazione, essendo da escludere una competenza funzionale ed esclusiva dell'autorità amministrativa ad accertare l'inottemperanza alla demolizione.
Commentari • 2
- 1. Edilizia - Consiglio di Stato: l’inconsapevolezza del proprietario dell’abuso edilizio commesso dal locatario non osta all’acquisizione dell’immobile da parte del…Federica Franchetti · https://www.filodiritto.com/ · 14 settembre 2015
- 2. Consiglio di Stato: per l’abuso edilizio operato dal conduttore dell’immobile è responsabile anche il proprietarioFederica Franchetti · https://www.filodiritto.com/ · 8 giugno 2015
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto, con la Sentenza del 4 maggio 2015 n. 2211, la responsabilità in solido in riferimento all'illecito di abuso edilizio in capo sia al proprietario dell'immobile, sia al locatario dello stesso; sia in termini sanzionatori in senso stretto, sia in riduzione in pristino dello status ante illecito. Nel caso in esame i proprietari di un immobile, locato ad una società che vi svolgeva attività di deposito, venivano raggiunti, nel settembre 2009, da un provvedimento emesso dall'Ente Comunale in cui venivano intimati, in solido con i locatari, alla demolizione delle opere abusivamente realizzate consistenti in un cancello, una parte di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/11/1998, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. AVITABILE Davide Presidente del 10/11/98
1. Dott. RAIMONDI Raffaele Consigliere SENTENZA
2. " AT UI " N.2948
3. " VA TO " REGISTRO GENERALE
4. " ES ES " N.20622/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI AR PI n. a Roma il 29 gennaio 1955 avverso la sentenza del G.i.p. della Pretura di Latina del 13 marzo Sentita la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese
Letta la requisitoria che ha concluso per: trasmissione atti Pretura Latina.
Svolgimento del processo
Di MA IE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Gip della Pretura di Latina emessa il 13 marzo 1993, con la quale veniva applicata la pena per il reato di costruzione abusiva con restituzione dell'immobile al Comune di Latina, deducendo quali motivi la violazione dell'art.7 l. n.47 del 1985 e l'invasione di sfera di competenza amministrativa., giacché la procedura di acquisizione è di esclusiva competenza amministrativa e l'immobile abusivo va restituito all'ente territoriale solo quando l"iter" amministrativo sia completato. ed in particolare l'omessa notificazione all'interessato del l'accertamento di inottemperanza all'ordine di demolizione, l'illegittimità dell'accertamento per mancata identificazione del bene e l'incompetenza dell'A.G.O. al riguardo, la violazione dell'art.444 c.p.p. e precisamente del sinallagma, la manifesta illogicità della motivazione al riguardo, poiché si dispone la restituzione dell'immobile in favore del Comune invece che dell'imputato, il quale ne aveva fatto espressa richiesta. Motivi della decisione
Il ricorso appare fondato anche se per motivi in parte diversi da quelli addotti, sicché deve disporsi l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta restituzione al Comune di Latina.
Occorre premettere che il G.i.p. della Pretura di Latina risolve una problematica di notevole spessore con queste scarne parole "poiché l'indagata non ha ottemperato all'ordinanza di demolizione del 11/10/96 nel termine di 90 giorni, cosi come accertato in data 25/2/97, l'immobile è acquisito di diritto al patrimonio comunale, onde il dissequestro deve essere concesso a favore del Comune di Latina".
La fattispecie in esame, quindi, attiene al regime della restituzione dell'immobile abusivo "a chi ne abbia diritto" dopo che sono decorsi novanta giorni dalla notifica della diffida a demolire e ne è stata accertata l'inottemperanza. occorre, pertanto, approfondire detta tematica alla luce della giurisprudenza amministrativa e costituzionale al riguardo e delle differenti tesi dottrinali, al fine di accertare se la motivazione posta a fondamento dell'impugnata sentenza possa ritenersi esaustiva ed esente da vizi logici e giuridici, seguendo il percorso argomentativo di una sentenza di questa Corte, che, fra le prime, si è occupata espressamente della tematica (Cass. sez.III 4 luglio 1994, P.M. in proc.Liga ), divenuto ormai orientamento costante (cfr. Cass. sez.III 8 luglio 1995 n. 2316, P.M. in proc. Oviello rv.203596 cui adde Cass. sez. III 11 marzo 1997 n. 711, Lieto rv. 207057 dello stesso estensore con differenti collegi e Cass. sez.III 24 febbraio 1998 n. 4261, Gravoso rv. 209870 di altro estensore con diverso collegio).
La giurisprudenza amministrativa condivide la tesi che l'acquisizione al patrimonio del Comune della costruzione abusiva, dell'area di sedime e delle c.d. pertinenze urbanistiche è automatica, secondo l'interpretazione più aderente alla lettera della norma con la conseguenza che il successivo atto di constatazione dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire dopo il decorso di novanta giorni dalla notifica di detto provvedimento, pur necessario per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari del mutamento di proprietà, ha natura meramente dichiarativa e costituisce un mero accertamento (Tar Lombardia sez.II 26 ottobre 1987 n.373 in Riv.giur. ed.1988, I, 171 cui adde Cons.Stato sez.V 20 aprile 1994 n.333 e da ultimo Cons. Stato sez.V 4 novembre 1997 n.1234), sicché l'eventuale ottemperanza tardiva sarebbe non solo irrilevante, ma anche illecita, illegittima ed arbitraria, perché configura un intervento su cosa altrui (Cfr.in termini Cons.Stato sez.V 23 gennaio 1991 n.66 in Foro it.1992, III, 6, che ha confermato la decisione del Tar lombardo su citata). Peraltro, nonostante la natura dichiarativa dell'accertamento di inottemperanza, si è sostenuta la sua impugnabilità autonoma per far valere vizi inerenti alla fase di impossessamento del bene da parte del Comune, mentre l'automaticità dell'acquisizione non esclude l'accertamento da parte della pubblica amministrazione e, successivamente, del giudice amministrativo circa la volontarietà dell'inottemperanza alla diffida a demolire (Cons.Stato sez.V n.66 del 1991 cit.). Una simile limitazione dà origine ad una serie di ipotesi, non tutte condivisibili, come quando ad esempio si afferma che detta impossibilità è ravvisabile nell'essere il bene abusivo sottoposto a sequestro giudiziario senza considerare che l'interessato e/o il responsabile possono richiedere il temporaneo dissequestro per eseguire l'ingiunzione a demolire e solo nel caso in cui detta istanza venga rigettata, in via definitiva cioè dopo aver attivato tutti i rimedi giuridici avverso il primo provvedimento di diniego, potrà configurarsi effettivamente un involontario inadempimento . Altre fattispecie vengono individuate in difficoltà oggettive o soggettive nell'esecuzione dell'ordine di demolizione, le quali, tuttavia, potranno dar luogo ad "eventuali richieste di proroga dei termini al l'amministrazione" sicché il termine di novanta giorni non appare uniforme per tutte le ipotesi, onde viene superata quell'obiezione della dottrina circa la sua possibile irrazionalità in quanto non correlato con tutte le attività necessarie per la rimessione in pristino e per la demolizione e poiché farebbe conseguire l'acquisizione automatica anche nel caso in cui l'inottemperanza alla diffida a demolire, scaduti i termini, fosse minima (situazioni tutte più teoriche e di studio che pratiche, attesa la concorde volontà di tutti i soggetti implicati di non procedere alla demolizione dell'opera abusiva).
Peraltro alcune remote decisioni di giudici amministrativi di merito hanno interpretato l'espressione "di diritto", relativa al carattere dell'acquisizione per inottemperanza all'ingiunzione a demolire, come esclusivamente collegata all'emissione di un atto dovuto, che deve individuare la res abusiva, l'area di sedime e quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (c.d. pertinenze urbanistiche), determinando solo questo provvedimento l'effetto traslativo della proprietà.
Trattasi, tuttavia, di orientamenti giurisprudenziali minoritari, contrastanti con il dato testuale e con le finalità della nuova normativa, tesa a superare alcuni nodi posti dall'art.15 della legge n.10 del 1977, tra cui quello del rapporto di presupposizione o di alternatività tra demolizione ed acquisizione, l'altro del termine di adempimento alla diffida a demolire e delle conseguenze del suo inadempimento e quello ulteriore della valutazione dei rilevanti interessi urbanistici e ambientali.
La giurisprudenza da ultimo riferita contraddice un'esegesi sistematica della disposizione che attribuisce alla notifica del provvedimento di accertamento del l'inottemperanza all'ingiunzione a demolire ex art.7 quarto comma l. n.47 del 1985 le sole finalità di consentire l'immissione nel possesso, riferendosi alla nota distinzione civilistica tra ius possessionis e ius possidendi, e la trascrizione nei registri immobiliari, la quale adempie ad una generale funzione di pubblicità giacché l'effetto reale del trasferimento del diritto si è ormai verificato in seguito all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire ed al decorso del termine di novanta giorni, eventualmente prorogato. Un panorama incompleto degli orientamenti dei giudici amministrativi in materia dimostra la problematicità di alcune soluzioni, pur se è ormai accolta la tesi dell'acquisizione automatica, seppure con varie limitazioni e distinzioni (cfr. quale obiter dictum Cons.Stato sez.V 26 maggio 1992 n.461;sez.VI 26 marzo 1992 n. 185: sez.V 22 febbraio 1993 n. 287 cui adde Cons.Stato sez.V 20 aprile 1994 n.333 ed ancora Cons. Stato sez.V 7 marzo 1997 n.220). La dottrina presenta identiche e più significative oscillazioni, richiedendosi da alcuni che l'ingiunzione a demolire per la sua particolare importanza ed incidenza sul patrimonio del responsabile dell'abuso, della cui nozione vengono proposte diverse letture, contenga in maniera dettagliata la descrizione dell'immobile, l'individuazione catastale dell'area di sedime e delle c.d. pertinenze urbanistiche mentre da altri si tende a spostare questi adempimenti in sede di accertamento di inottemperanza a detta ingiunzione con ulteriore differenziazione circa la natura costitutiva o dichiarativa di tale atto ed in ordine al momento in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà da alcuni individuato nella scadenza del termine di novanta giorni, sicché l'ulteriore specificazione avrebbe effetto ai fini dell'immissione in possesso, e da altri, invece, in questo accertamento, poi ché non può trasferirsi la proprietà di un bene non determinato ne' determinabile.
Altri, ancora, senza, però, prospettarsi particolari problematiche, danno atto dell'intervenuta modifica legislativa della disciplina sanzionatoria contemplata dall'art.15 l.n.10 del 1977, ne evidenziano le più significative innovazioni ed accedono alla tesi dell'acquisizione automatica decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire.
In questo vivace e magmatico dibattito dottrinale e giurisprudenziale si inserisce una nota decisione della Corte Costituzionale (n.345 del 1991).
La questione di legittimità costituzionale sollevata riguardava l'art.7 l. n.47 del 1985 ed il fatto che tale norma, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire, secondo il giudice a quo prevedesse l'acquisizione gratuita del l'immobile, del l'arca di sedime e di quella circostante urbanisticamente necessaria, anche nell'ipotesi in cui responsabile dell'abuso sia un soggetto diverso dal proprietario e questi non abbia potuto impedire la perpetrazione dell'illecito.
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione, basandosi sull'automatismo acquisizione - inottemperanza all'ingiunzione a demolire e sulla natura prevalentemente afflittiva di detta sanzione ricollegabile alla sua funzione dissuasiva circa la non ottemperanza all'ordine di demolizione, sicché la c.d. confisca punisce non l'abuso edilizio-urbanistico, bensì detta inottemperanza. Da tali premesse discende, quindi, che non può applicarsi al proprietario estraneo in maniera incontrovertibile e completamente al l'abuso, poiché ciò sarebbe in contrasto con la ratio dell'acquisizione, in quanto la perdita dell'area di sedime e di quella di pertinenza non potrebbe esercitare un'azione sul responsabile dell'abuso per costringerlo ad eseguire la demolizione, essendo egli indifferente alla sorte di tali beni.
In queste ipotesi non opera la c.d. confisca, ma il potere di autotutela esecutiva. Infatti l'ingiunzione a demolire è di per sè un provvedimento amministrativo dotato del carattere del l'esecutorietà differita alla scadenza del termine assegnato al contravventore, sicché la P.A. dispone del materiale potere di esecuzione di ufficio.
La pronuncia della Consulta ha scisso, quindi, le due sanzioni della demolizione, che consegue sempre alla commissione dell'abuso edilizio urbanistico, salve le eccezionali ipotesi in cui la res abusiva è sottratta a tale potere di autotutela, e dell'acquisizione, correlata, invece, all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire con carattere afflittivo e dissuasivo e, quindi, applicabile nelle ipotesi in cui svolga detta funzione.
Questa esegesi della Corte Costituzionale contribuisce a delineare il quadro normativo complessivo, in cui si inquadra detta acquisizione automatica ed ope legis.
Infatti l'art.7 della legge n.47 del 1985:
a)estende il campo oggettivo di applicazione della sanzione della demolizione anche alle variazioni essenziali, categoria intermedia di abuso tra la parziale e la totale difformità dalla concessione edilizia;
b)amplia l'acquisizione anche all'area necessaria secondo gli indici urbanistici di zona a realizzare opere analoghe a quelle abusive (c.d. pertinenze urbanistiche);
c)determina l'effetto ablatorio ipso iure in seguito al decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire, gualora l'inottemperanza sia volontaria, non sia intervenuta una proroga da parte della pubblica amministrazione per completare la demolizione o la riduzione in pristino e le aree di sedime e le pertinenze urbanistiche non appartengano ad un proprietario del tutto estraneo alla commissione dell'illecito edilizio-urbanistico;
d)considera illegittima, illecita ed arbitraria la demolizione intervenuta da parte del soggetto responsabile dopo il decorso del termine anzidetto ed in presenza delle condizioni su individuate;
e)fa assumere natura dichiarativa all'atto amministrativo di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel senso che è chiamato a rilevare un effetto che si è prodotto ex lege;
f)attribuisce all'ingiunzione a demolire il carattere di provvedimento amministrativo dotato del carattere di esecutorietà differito nel tempo;
g)configura l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione come titolo per procedere all'immissione in possesso ed alla trascrizione nei registri immobiliari della traslazione della proprietà h)comporta la necessità che, nel momento in cui vengono eseguiti detti ultimi adempimenti, devono essere individuati in maniera certa ed incontrovertibile l'opera abusiva, l'area di sedime e le pertinenze urbanistiche anche in proporzione all'abuso commesso. L'automaticità dell'acquisizione determina l'immediato trasferimento della res abusiva al patrimonio del comune, dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche, sempre che lo stesso sia volontario. non siano state concesse proroghe da parte della p.a. al termine di 90 giorni stabilito dalla legge e non vi sia un proprietario incolpevole ed estraneo all'abuso nel senso che l'abuso sia stato realizzato all'insaputa del proprietario ed, in tal caso, il proprietario, venuto a conoscenza del fatto, si sia fattivamente adoperato per la cessazione dell'abuso e la sua eliminazione, siano stati individuati i beni, anche se non in maniera particolareggiata, essendo ciò necessario per l'immissione in Possesso e potendosi trasferire la proprietà su un bene determinabile, anche se non specificamente determinato.
Logicamente questi principi delineati in astratto devono essere rapportati alla fattispecie concreta, che è sempre varia e potrebbe evidenziare ulteriori problematiche, e comportano la possibilità di numerose controversie dinanzi al giudice amministrativo. Tuttavia l'esistenza delle stesse, in assenza di un provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento, non caducato per perenzione del giudizio, attesa l'esecutorietà dell'atto amministrativo, non impedisce il verificarsi degli effetti collegati al decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire qualora venga accertato il verificarsi di tutti quei requisiti, condizioni e determinazioni su evidenziati. Dalle superiori considerazioni discende che la sentenza impugnata appare viziata sotto il profilo giuridico quando fa derivare l'acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del Comune dell'immobile in esame in seguito al decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire ed al l'inottemperanza a detto ordine senza acclarare la sussistenza di quei requisiti e condizioni più volte illustrati e la proprietà dei beni, giacché, nel procedimento amministrativo, l'accertamento dichiarativo dell'inottemperanza all'ordinanza sindacale di demolizione deve essere notificato a tutti i proprietari (Cons. Giust.amm, Reg.sic. 3 marzo 1998 n.117 e 18 marzo 1993 n.161), proprio per consentire agli interessati di far valere le cause ostative già evidenziate, le quali dovranno essere accertate dal giudice ordinario prima di disporre la restituzione del bene all'avente diritto.
L'erronea interpretazione dell'art.7 terzo comma l. n.47 del 1985 ha comportato logicamente l'omesso accertamento dei presupposti per l'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale, potendosi operare una distinzione tra acquisizione dell'opera abusiva e dell'area di sedime e di quella pertinenziale urbanistica, la quale ultima potrebbe, in concreto, mancare.
Peraltro le cose sequestrate debbono essere restituite a chi ne abbia diritto e, quindi, al legittimo proprietario senza che detta decisione incida sui poteri esclusivi della P.A. in tema di sanzioni amministrative, ripristinatorie o afflittive, sulla divisione dei poteri e sul riparto di giurisdizione, qualora venga adottata causa cognita sulla base di un decreto di restituzione adeguatamente motivato e non fondato sulla parziale considerazione dei presupposti, tra loro eterogenei e fenomenologicamente diversi, da cui dipende la fattispecie complessa della c.d. confisca amministrativa (decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire ed inottemperanza al predetto provvedimento).
Infatti, una volta acquisito l'immobile, restano integri i poteri della P.A. al riguardo, essendosi operato soltanto un trasferimento della proprietà e quindi dell'ius possidendi, mentre la notifica dell'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione a demolire con la contemporanea o precedente individuazione delle aree di sedime e pertinenziali costituirà il titolo per l'immissione in possesso e, quindi, per la traslazione dell'ius possessionis, sicché possesso, ma non la proprietà, verrà acquistato solo al momento dell'effettiva immissione sia che essa venga attuata in forma reale o simbolica.
Occorre, infine, rilevare che l'ingiunzione a demolire è immediatamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo(Cons. Stato sez.V 23 gennaio 1991 n. 66 in sede giurisdizionale e Cons.Stato sez.II 2 maggio 1990 n.1092/89 in quella consultiva su ricorso straordinario al Capo dello Stato), sicché l'interessato non resta privo di tutela giurisdizionale, mentre con gli strumenti processuali ogni volta esperibili a seconda del momento e del mezzo utilizzato potrà far valere dinnanzi all'autorità giudiziaria ordinaria penale in sede di restituzione l'eventuale incolpevole ed involontaria inottemperanza cioè l'assenza di quei presupposti affinché possa affermarsi l'intervenuta automatica acquisizione del bene ed eventualmente dell'arca di sedime e delle "pertinenze urbanistiche" al patrimonio disponibile del Comune. In tal modo non sono configurabili alcuna violazione del diritto di difesa ne' invasione di sfere di competenza dell'autorità o della giurisdizione amministrative, poiché è compito del magistrato penale disporre la restituzione del bene in sequestro all'avente diritto qualora non vi sia dubbio sull'appartenenza della proprietà oppure in caso di controversia rimettere la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro, mentre il potere sanzionatorio e demolitorio della pubblica amministrazione rimane integro, secondo quanto già evidenziato. Perciò, qualora vi sia controversia sulla proprietà cioè nella fattispecie, sia impugnato il provvedimento di immissione in possesso, che attiene all'ius possessionis, contestandosi però l'ius possidendi e non la legittimità del provvedimento di immissione, il giudice potrà mantenere il sequestro in attesa della soluzione sulla controversia sulla proprietà.
Peraltro, attesi i caratteri propri della giurisdizione amministrativa, dovrà trattarsi di un vizio sostanziale e non formale cioè dovrà farsi valere l'omesso verificarsi dell'automatica acquisizione in seguito al decorso del termine di novanta giorni e non l'eventuale illegittimità del provvedimento dichiarativo di inottemperanza per vizi ad esso propri (ex.gr.incompetenza dell'autorità che lo ha emesso, carenza di legittimazione del soggetto cui è diretto ed altri vizi analoghi). Inoltre, potendosi richiedere una proroga o prospettare alla pubblica amministrazione l'incolpevole inadempimento, sarà sempre impugnabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa il provvedimento espresso di diniego ovvero quello formatosi in base all'istituto del silenzio- rifiuto.
Pertanto la diffida a demolire è immediatamente impugnabile, il giudice penale deve accertare la sussistenza dei presupposti sopra elencati in base ai quali si è verificata la c.d. acquisizione automatica, sicché, ove il Sindaco non abbia notificato l'accertamento dell'inottemperanza alla diffida a demolire, eventuali involontari ed incolpevoli inadempimenti potranno essere rappresentati al giudice ordinario penale che deve procedere alla restituzione della cosa sequestrata all'avente diritto, mentre, qualora sia stato impugnato l'accertamento di inottemperanza alla diffida a demolire per vizi sostanziali e non formali attinenti al trasferimento della proprietà e non propri di quest'ultimo provvedimento cioè, in definitiva, se sono stati dedotti quei pretesi involontari ed incolpevoli inadempimenti, il magistrato penale che deve procedere alla restituzione, se vi è dubbio sul l'appartenenza dei beni sequestrati, manterrà il sequestro, attendendo la decisione del giudice amministrativo, che è competente a decidere su eventuali dinieghi di proroghe o di altri provvedimenti relativi all'adempimento dell'ingiunzione a demolire. Si profila così un sistema concluso, rispettoso delle garanzie costituzionali degli interessati e della collettività, conforme alla ratio ed alla normativa della legge n.47 del 1985 ed attuativa di quella svolta legislativa della seconda metà degli anni ottanta in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale, secondo la quale il responsabile di reati di questa specie non deve trarre alcun vantaggio dagli stessi, poiché deve essere ineludibile la sanzione demolitoria o ripristinatoria demandata al giudice penale, proprio per la sfiducia montante nei confronti delle pubbliche amministrazioni competenti ad irrogare e portare ad esecuzione le sanzioni amministrative.
In conclusione sul punto deve affermarsi che non sussiste alcuna lesione di competenze della pubblica amministrazione, giacché sussiste l'obbligo del giudice penale di accertare, in maniera rigorosa, l'effettiva sussistenza del diritto alla restituzione a favore del richiedente (cfr. Cass. sez.II 11 giugno 1991, Ferretti ed ora Cass.sez.un.27 settembre 1995, Serafino e Cass. sez.un.3 luglio 1996, Chabni), giacché per l'accoglimento della domanda non è sufficiente l'"ius possessionis", ma occorre la prova positiva dello "ius possidendi" in capo al richiedente il quale deve fornire, in tal modo, la dimostrazione positiva, da valutarsi rigorosamente, del l'esistenza di un diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile alla restituzione (cfr. Cass. sez.un.18 ottobre 1995, Serafino cit. Cass. sez.un. 17 ottobre 1996, Chabni cit.). Pertanto non può parlarsi di incompetenza del giudice penale, essendo la restituzione del bene all'avente diritto suo compito, ne' può prospettarsi una competenza funzionale ed esclusiva dell'autorità amministrativa ad accertare l'inottemperanza alla demolizione, il cui provvedimento non è illegittimo per omessa identificazione del bene per le ragioni già esposte, mentre la pretesa mancata notifica all'interessato del l'accertamento di inottemperanza rileva solo qualora possano essere dedotti vizi attinenti al verificarsi dell'effetto ablatorio di cui all'art.7 terzo e quarto comma l. n. 47 del 1935 che opera ipso iure o l'esistenza di più proprietari, secondo quanto già illustrato. Non sono fondate neppure la seconda e la terza censura relative alla violazione dell'accordo intervenuto tra le parti ed alla manifesta illogicità della motivazione al riguardo, vertendosi in punto di carenza di passaggi motivazionali.
Infatti l'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione della res abusiva deve essere effettuata in maniera rigorosa con le modalità su riferite e, per la sua obbligatorietà, non può essere oggetto di pattuizione.
A tal proposito una recente pronuncia delle sezioni unite (Cass. sez.un.21 luglio 1998 n. 8488, Bosio) nel puntualizzare alcuni arresti ed iter argomentativi di altre decisioni dello stesso organo, ha evidenziato che l"'equiparazione" alla sentenza di condanna di quella resa nel procedimento ex art. 444 c.p.p. riguarda la componente punitiva della sentenza e non quella attinente all'accertamento di responsabilità, concludendo che "la sentenza di patteggiamento non contiene un accertamento del "reato" ed un "giudizio di colpevolezza", resta una pronuncia sulla base degli atti e di applicazione della pena sulla base dell'accordo delle parti, sottoposto al vaglio del giudice, dotato di autonomi e consistenti poteri di controllo".
Da tali premesse argomentative queste sezioni unite traggono alcuni importanti corollari fra i quali interessano nella fattispecie quelli attinenti all'applicazione automatica o d'ufficio del contenuto obbligatorio, che consegue alla comminatoria di una pena e quelli relativi alla possibilità di effettuare una cognizione piena in ordine a tutte quelle questioni connesse con l'applicazione della pena quali ad esempio le sanzioni amministrative accessorie ed obbligatorie eccettuandosi solo quegli effetti penali della condanna espressamente contemplati all'art.445 c.p.p. nell'ambito della funzione premiale dell'istituto come tali di natura eccezionale ed oggetto di stretta interpretazione in virtù dell'art.14 disp.prel. c.c..
Peraltro, nella fattispecie concreta, attese le caratteristiche del procedimento alternativo prescelto, qualora il giudice di rinvio in base agli atti non potrà effettuare tutti gli accertamenti richiesti al fine di individuare l'avente diritto cui spetta la restituzione del bene, dovrà pronunciare una decisione generica, giacché spetterà agli interessati adire il giudice dell'esecuzione, affinché non si verifichino gli effetti di cui all'art.264 c.p.p.. Inoltre, nonostante si tratti di una sentenza emessa nel c.d. rito del patteggiamento, poiché è destituita di fondamento la pretesa violazione del patto, può procedersi all'annullamento con rinvio per accertare la sussistenza delle condizioni per poter ritenere acquisita al Comune la costruzione abusiva e le c.d. pertinenze urbanistiche, che, al limite, potrebbero mancare.
Pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per mancanza di motivazione, disponendosi la trasmissione degli atti alla Pretura di Latina.
Il giudice di rinvio dovrà accertare ai fini della restituzione dell'immobile abusivo la sussistenza dei presupposti, dei requisiti e delle condizioni, già illustrati, da cui dipende l'acquisizione gratuita della res abusiva, dell'area di sedime e di quella pertinenziale al patrimonio disponibile del Comune ed il trasferimento dell'ius possessionis, ed, in definitiva, se si è attuata detta acquisizione gratuita e se non vi ostino provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, nei limiti su indicati e rinvenibili nella normativa urbanistica e processuale amministrativa (quali ad esempio il rilascio di una concessione in sanatoria, l'annullamento dell'ingiunzione a demolire o la c.d. sospensiva del giudice amministrativo), i quali facciano venir meno o sospendano l'effetto acquisitivo.
In particolare il giudice di rinvio dovrà accertare, ai fini della restituzione delle cose sequestrate "a chi ne abbia diritto", oltre al decorso del termine di novanta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione a demolire, che comporta "l'automaticità del l'acquisizione e l'immediato trasferimento della res abusiva al patrimonio del Comune, dell'area di sedime e delle pertinenze urbanistiche", l'inottemperanza volontaria, la mancanza di qualsiasi tempestiva proroga della P.A. ad adempiere alla demolizione o al ripristino dello stato dei luoghi, le aree di sedime non appartengano ad un proprietario incolpevole ed estraneo all'abuso" (cfr.Cass. sez.III 4 luglio 1994.P.M. in Droc.Liga che tratta più diffusamente dell'argomento) la cui nozione è ricavata in base alla sentenza n. 345 del 1991 della Corte Costituzionale, "siano stati individuati i beni, anche se non in maniera particolareggiata, essendo ciò necessario per l'immissione in possesso e potendosi trasferire la proprietà su un bene determinabile, anche se non specificamente determinato", derivando un tale assunto dalla nota distinzione tra "ius possessionis" e "ius possidendi" con riferimento alle due fasi dell'acquisizione automatica e dell'immissione in possesso, ed i provvedimenti amministrativi (diffida a demolire ed eventuale accertamento di inottemperanza) non siano stati impugnati e sia stati sospesi o annullati dal giudice amministrativo per vizi sostanziali ovvero non sia intervenuto un atto dell'autorità amministrativa competente contraria a detta acquisizione (ex.gr. rilascio di concessione in sanatoria) e se esistano più proprietari ai quali tutti deve essere stata notificata la diffida a demolire. Peraltro, attese le caratteristiche di questo procedimento, la cui decisione è presa allo stato degli atti, se il giudice di rinvio non fosse in grado di riscontrare queste situazioni dovrà demandare al giudice dell'esecuzione l'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione della res abusiva.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'individuazione del soggetto avente diritto alla restituzione con rinvio alla Pretura di Latina.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 10 novembre 1998. Depositato in cancelleria il 18 dicembre 1998