Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3690 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIO SEC0 36 9 0/ 0 Oggetto von un Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. TO VELLA R.G.N. 9279/00 Consigliere Cron. 8386 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 1921 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud. 28/11/02 Dott. Giovanni SETTIMJ - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL VARAITA 2, presso lo studio dell'avvocato му MARIA ROSARIA FORTE, difeso dall'avvocato MICHELE PORTOGHSE, giusta delega in atti;
ricorrente +
contro
FE CE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOMENTANA 293, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO COLARUSSO, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 582/99 della Corte d'Appello di 1550 NAPOLI, depositata il 09/03/99; ¿ -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Umbertoudienza del 28/11/02 dal GOLDONI;
udito l'Avvocato COLARUSSO Alfonso, difensore del му resistente che ha chiesto rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 19.2.1992, TO NO convenne innanzi al Tribunale di Benevento IE FE per sentirla condannare al pagamento del saldo per i maggiori lavori eseguiti rispetto a quelli oggetto dell'appalto per la ricostruzione di un fabbricato in Torre Le Nocelle danneggiato dal sisma del 1980, come risultava dal computo metrico e dalla contabilità redatta dal direttore dei lavori geom. US, specificando che la committente aveva accettato senza riserve la consegna dell'opera. La convenuta contestò la pretesa, deducendo di aver pagato quanto dovuto in base al contratto di appalto e di non avere mai ordinato la esecuzione di му ulteriori lavori. Chiamò in causa il US, perché qualora fosse stata accertata la esecuzione dei lavori ulteriori, lo stesso fosse condannato al pagamento del relativo importo. Il US eccepì la nullità della citazione nei suoi confronti e chiese il rigetto della domanda, negando che fossero stati eseguiti lavori diversi da quelli previsti in contratto. Con sentenza n.440/96, il Tribunale dichiarò la nullità della chiamata in causa, respinse la domanda dell'NO, condannò il predetto alla rifusione delle spese in favore della FE e quest'ultima in favore del US. Avverso tale decisione l'NO ha interposto appello nei confronti della sola FE, la quale ha resistito al gravame. Con sentenza in data 120/9.31999, la Corte di appello di Napoli ha respinto l'appello, regolando le spese. Osservava la Corte partenopea che correttamente il Tribunale aveva ritenuto non fornita la prova della pretesa azionata per le argomentazioni del primo giudice, da condividere. Andava, infatti, osservato che non rispondeva a verità la circostanza che la FE avrebbe ammesso la esecuzione di opere ulteriori. Né la prova di tali ulteriori opere avrebbe potuto essere desunta dai mezzi istruttori articolati anche in appello, ove si consideri che sia l'interrogatorio che la prova per testi erano del tutto generici e, principalmente, formulati con riferimento a documenti (computo metrico e contabilità finale) che non erano stati mai ritualmente esibiti né in primo grado né nonostante la circostanza fosse stata già evidenziata dal Tribunale, in appello. La contabilità era allegata alla memoria di replica. Pertanto, siffatto documento era stato esibito tardivamente e non poteva essere utilizzato per му dare specificità e concretezza ai mezzi istruttori articolati, che, pertanto, erano inammissibili per genericità, in quanto né l'uno né l'altro avrebbero consentito, per come articolati, di individuare quali fossero i lavori ulteriori che la FE sarebbe stata tenuta a pagare. L'interrogatorio si rilevava poi anche dilatorio, considerando che la FE sin dalla costituzione in primo grado aveva negato e ancora continuava a negare quanto forma oggetto dello stesso, chiamando addirittura in causa il direttore dei lavori, e, quindi, non avrebbe ammesso i fatti generici in esso dedotti. L'NO non ha fornito la prova rigorosa dei fatti posti a base della domanda né a tale mancanza poteva sopperirsi con la consulenza tecnica, che come è noto serve a fornire al giudice la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti ovvero anche ad accertare situazioni di fatto rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche in ipotesi eccezionali, che non ricorrono nella fattispecie. 2 Quanto alle spese poi, la domanda è stata respinta in toto ed è stato applicato il principio della soccombenza. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi ed illustrato anche con memoria, l'NO; resiste con controricorso EL FE. Motivi della decisione Con il primo motivo l'NO lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, mancata ammissione dell'interrogatorio, della prova testimoniale e della consulenza tecnica di ufficio. In realtà, il ricorrente si duole unicamente della mancata ammissione лу dell'interrogatorio formale;
sotto tale profilo, deve condividersi il rilievo secondo cui non ha, ai fini dell'ammissione di tale mezzo istruttorio, alcuna influenza il fatto che la controparte avrebbe affermato, nei propri atti difensivi, l'esatto contrario di quanto articolato. Proprio perché lo scopo dell'interrogatorio formale è quello di provocare la confessione, non ha alcun rilievo la tesi precedentemente sostenuta da chi deve rendere l'interrogatorio stesso, che potrebbe rispondere diversamente da quanto originariamente affermato;
tale affermazione della Corte di appello va dunque corretta. Non per questo però, la critica è fondata;
la Corte partenopea ha ritenuto generico il mezzo richiesto e, oltretutto formulato con riferimento a documenti mai ritualmente esibiti. Mentre appare inidoneo siccome apodittico il rilievo attinente al fatto che quanto contenuto nella documentazione era noto alla controparte, il vizio di genericità non viene in realtà neppure contestato, segnatamente perché è 3 onere del ricorrente, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso indicare specificamente i capitoli in cui l'interrogatorio si articolava, onde consentire a questa Corte di vagliarne la decisività (v. in tal senso Cass.30.8.95, n.2908; Cass.4.12.1999, n.13566). Analogo è il discorso per ciò che attiene alla mancata ammissione della prova testimoniale;
non sono infatti riportate in ricorso le circostanze su cui i testi avrebbero dovuto deporre, cosa questa che non consente di valutare la decisività della prova richiesta;
i motivi del ricorso per cassazione che attengono alla reiezione di istanze probatorie sono ammissibili infatti sotto il profilo dell'interesse all'impugnazione soltanto se le prove controverse si riferiscono a punti della decisione impugnata suscettibili di essere influenzati e diversamente risolti dall'esito della stessa (cfr. Cass.23.3.1995, n.3386). му Quanto poi alla mancata ammissione della CTU va ricordato che la mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, è censurabile in cassazione sotto il profilo della omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia quando la consulenza sia l'unico mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione (cfr. Cass.9.12.1996, n.10938). La Corte napoletana ha escluso che la prova dell'asserto dell'NO potesse derivare solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche, non ricorrenti nella fattispecie;
pertanto, i fatti addotti dovevano essere provati altrimenti, essendo la consulenza non un mezzo istruttorio, ma uno strumento di ausilio tecnico per il giudice, che necessita di basarsi su specifiche cognizioni tecniche per valutare i fatti acquisiti. Il primo motivo deve essere pertanto respinto. Con il secondo motivo (omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia) l'NO lamenta che non vi sia stata pronuncia sulla sua 4 domanda svolta subordinatamente in relazione all'art. 2041 c.c. in primo grado. La doglianza non ha pregio, in quanto a prescindere da ogni altra considerazione, sia sostanziale che processuale al riguardo, tale domanda non è stata riproposta in appello e, pertanto non risulta censurabile in questa sede di legittimità la sentenza di appello che, ovviamente, non si è pronunciata al riguardo. È infatti irrilevante ai fini che ne occupano che solo nella memoria di replica, in appello, l'NO abbia fatto riferimento all'art.2041 c.c., in quanto era nell'atto di appello che avrebbe dovuto censurare la mancata pronuncia del primo giudice al riguardo. Il ricorso va pertanto respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 105,25 oltre a 1.000,00 euro per onorari. Così deciso in Roma, il 28.11.2002 Il Presidente библио Il Consigliere estensore في علم الاسم ملاك CANCELLIERE C1 n.sea D atella D'Anna 12 MAR. 2003 CANCELLIERE C 5