Sentenza 17 gennaio 2001
Massime • 1
Il contratto di affitto di azienda, incidendo negativamente sul valore del bene cui inerisce, rientra nel novero degli atti idonei, di per sè, ad alterare "in pejus" la garanzia patrimoniale del debitore, ed è, pertanto, soggetto all'azione revocatoria, in caso di successivo fallimento del locatore, qualora sussistano le altre condizioni richieste dall'art. 67 della legge fall..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2001, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - rel. Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
S.A.R. Srl SVILUPPO ALTA RISTORAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore. elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. D. ROMAGNOSI 1/A, presso l'avvocato GIOVANNI MELIADÒ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NEVIO SCAPINI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO RISTORANTE "CHARLY" di TI CA FE & C. Snc, e dei soci, illimitatamente responsabili TI CA FE e LA LL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l'avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 25/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/2000 dal Consigliere Dott. Vincenzo FERRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 14 novembre 1995 il Tribunale di Parma ha dichiarato il fallimento della s.n.c. Ristorante LY di SE LO CE e C. e con esso il fallimento personale di SE LO CE e di PE LL quali soci illimitatamente responsabili della società.
Con citazione notificata il 16 aprile 1996 il Curatore ha convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Parma, la s.r.l. S.A.R. Sviluppo Alta Ristorazione, esponendo quanto segue. La s.r.l. S.A.R. era stata costituita il 22 dicembre 1994 tra i suddetti SE LO CE e PE LL e PP ES;
il 30 dicembre 1994 la s.n.c. Ristorante LY aveva ceduto in affitto alla S.A.R. per la durata di nove anni l'attività di ristorante, nonché i locali in cui essa veniva esercitata e le relative attrezzature;
era stato pattuito che la società concedente avrebbe conservato la titolarità delle licenze commerciali, che il SE avrebbe continuato a gestire l'azienda quale preposto dalla S.A.R. e la PE avrebbe continuato a svolgere le mansioni di addetta agli acquisti e alla cucina dietro corresponsione di compensi minimi e di incentivi integrativi, e che il contratto avrebbe perduto efficacia qualora il SE fosse venuto a risultate carente dei requisiti necessari per rivestire la qualità di preposto;
inoltre, il 3 gennaio 1995 il SE aveva stipulato con la S.A.R. due contratti di locazione ai sensi dell'art. 11 secondo comma della legge n. 359/1992, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'uno il primo e il secondo piano dell'edificio in cui aveva sede il ristorante e l'altro un appartamento posto al primo piano della dipendenza del fabbricato principale. Ciò premesso, assumendo che le circostanze esposte dimostravano la volontà di sottrarre alla garanzia dei creditori la gestione del ristorante e i relativi beni strumentali ed avevano cagionato notevole diminuzione del valore commerciale delle attività della società fallita, che la S.A.R. aveva acceduto alla stipulazione dei suddetti contratti nella consapevolezza dello stato di insolvenza della s.n.c. Ristorante LY, e che il contratto di affitto era comunque divenuto inefficace per la sopravvenuta incapacità del SE a rivestire la qualità di institore a seguito della sua iscrizione nel registro dei falliti, la EL attrice ha chiesto: in via principale, che i contratti di affitto di azienda e di locazione immobiliare del 30 dicembre 1994 e del 3 gennaio 1995 fossero revocati ai sensi dell'art. 67 secondo comma ovvero dell'art. 66 della legge fallimentare, con condanna della S.A.R. al rilascio;
in via subordinata, che il contratto di affitto di azienda fosse dichiarato inefficace in base alle pattuizioni contrattuali.
Costituendosi in giudizio, la s.r.l. S.A.R. Sviluppo Alta Ristorazione ha resistito alle domande della EL,opponendo: che, in seguito alla dichiarazione del fallimento della s.n.c. Ristorante LY e dei soci, le quote di partecipazione nella S.A.R. appartenenti al SE e alla PE, in ragione del 5% ciascuna, erano passate nella disponibilità della curatela, e che la quota della PP, pari al residuo 90%, previa rinuncia della EL all'esercizio del diritto di prelazione alla stessa spettante, era stata trasferita in data 15 gennaio 1996 a ON NN, la quale era divenuta amministratrice unica della società;
che la S.A.R. continuava la gestione dell'azienda quale affittuaria in virtù dell'art.80 della legge fallimentare;
che la conclusione dei contratti era avvenuta nella ignoranza dello stato di insolvenza della società concedente;
che dalla stipulazione dei contratti non era derivata alcuna lesione all'interesse dei creditori, stante l'afflusso alla massa di liquidità mediante la percezione dei canoni locativi;
che l'assenso da parte della curatela al trasferimento della quota sociale della PP costituiva indice rivelatore dell'assenza di volontà contraria all'esecuzione dei contratti stessi.
Con sentenza 10/11 settembre 1997 n. 778 il Tribunale di Parma, in accoglimento della domanda principale, ha revocato i contratti di affitto di azienda e di locazione immobiliare di cui sopra, e ha condannato la s.r.l. S.A.R. al rilascio dei locali in favore del Curatore, fissando per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 56 della legge 392/1978, la data del 31 dicembre 1997. Ha ritenuto il
Tribunale: che il pregiudizio per i creditori consiste nella diminuzione del valore commerciale dell'azienda e degli immobili, depauperato per l'impossibilità di assicurarne la piena disponibilità al potenziale acquirente, e non può essere escluso dal diritto ai canoni locativi che risultavano non essere stati corrisposti a partire dal giugno 1996 per l'azienda e dal novembre 1996 per gli immobili, ne' dall'esistenza di crediti della locataria verso la locatrice atteso il carattere di perentorietà attribuito all'obbligazione di pagamento dei canoni;
che non sussiste alcuna incompatibilità tra l'applicabilità dell'art. 67 e dell'art. 80 della legge fallimentare;
che, dovendosi condurre l'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza con riguardo alla data del compimento degli atti impugnati e nei confronti di un terzo contraente identificantesi in una società dotata di personalità giuridica, restano irrilevanti le variazioni successivamente intervenute nella compagine sociale, nella titolarità dei poteri amministrativi e nella sede sociale, onde inammissibili risultano i mezzi di prova dedotti dalla convenuta;
che all'epoca della stipulazione dei contratti impugnati risultavano elevati a carico del SE numerosi protesti.
La sentenza del Tribunale è stata gravata di appello dalla s.r.l. S.A.R. Sviluppo Alta Ristorazione. L'appellante si è doluta anzitutto della affermata sussistenza di estremi di pregiudizio per i creditori, sostenendo: che i canoni di locazione - a dire dell'appellante, sempre regolarmente corrisposti - costituiscono incremento pecuniario della massa a vantaggio dei creditori stessi;
che le locazioni in corso non impediscono alla EL di disporre giuridicamente dei beni e nemmeno ne rendono meno remunerativa l'alienazione atteso l'incremento di valore ad essi derivato dalle riparazioni straordinarie eseguite;
che la prospettata rilevanza pregiudizievole delle locazioni sarebbe stata ravvisabile solo se il vincolo temporale fosse stato superiore a una previsione di media durata e il canone fosse stato determinato in misura tale da non compensare la perdita dei frutti civili e naturali. Quanto alla ritenuta scientia decoctionis, l'appellante ha denunciato la omessa considerazione, da parte del Tribunale, del fatto che all'epoca di riferimento era stato elevato un solo protesto a carico di SE LO CE (il quale aveva rassicurato in proposito la PP nel senso che esso era riferibile ad una truffa da lui subita), del regolare svolgimento dell'attività commerciale, dell'assenza di elementi tali da indurre un soggetto terzo di ordinaria diligenza a sospettare uno stato di difficoltà economica nella controparte, e della ignoranza da parte della nuova socia di maggioranza e amministratrice ON NN delle vicende patrimoniali anteriori alla sua successione nella posizione della PP. In relazione a quanto sopra, l'appellante ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove testimoniali già dedotte in primo grado. Con una terza censura, l'appellante ha prospettato l'inapplicabilità dell'art. 67 della legge fallimentare alle ipotesi negoziali di affitto e di locazione, sia in considerazione della funzione recuperatoria dell'azione revocatoria e della natura di tali contratti in virtù dei quali i beni che ne formano oggetto restano nella disponibilità giuridica degli organi fallimentari, sia in relazione al disposto dell'art. 80 della legge fallimentare per il quale il curatore subentra ipso jure nella posizione contrattuale del fallito. Infine, con l'ultimo motivo di gravame la S.A.R. ha contestato la legittimità della fissazione da parte del Tribunale del termine per il rilascio, assumendo che tale procedura sarebbe inapplicabile agli immobili concessi in affitto.
La Corte di appello di Bologna con sentenza 29 aprile/25 giugno 1999 n. 710 ha respinto l'appello. Avverso quest'ultima sentenza, notificata il 21 settembre 1999, la della s.r.l. S.A.R. Sviluppo Alta Ristorazione propone il presente ricorso per cassazione, con deduzione di tre specifici motivi. La EL del fallimento resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'eccezione pregiudizialmente prospettata dalla controricorrente di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della "sommaria esposizione dei fatti della causa" prescritta dall'art. 366, primo comma, n. 3, C.P.C., non appare fondata. Vero è che -
per giurisprudenza costante (v. in argomento, da ultimo, Cass. 17 aprile 2000 n. 4937) - il principio di autosufficienza del ricorso esige che il contesto dell'atto nel suo complesso, formato dalle premesse e dal l'enunciazione dei motivi, renda possibile al giudice di legittimità, senza bisogno di integrazione mediante l'esame di altri documenti (ivi compresa la stessa sentenza impugnata), la precisa cognizione dell'oggetto della controversia e del contenuto e della rilevanza delle critiche rivolte alla sentenza del giudice a quo e quindi, per quanto necessario, anche dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. E vero è che, quindi, la sanzione di inammissibilità del ricorso comminata dalla citata disposizione si applica non solo quando manchi del tutto nel ricorso per cassazione la componente formale della esposizione dei fatti ma anche ogniqualvolta essa risulti inidonea al conseguimento della suindicata finalità conoscitiva. Devesi peraltro riconoscere che nella presente fattispecie non ricorrono gli estremi di una situazione di tal genere, risultando desumibile dal ricorso in se stesso considerato, attraverso la coordinata e integrata lettura della premessa introduttiva e dello sviluppo dei singoli specifici motivi di impugnazione. la cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno dato origine alla controversia nella loro dimensione incidente sulla individuazione della causa petendi e della vicenda processuale nei suoi aspetti rilevanti in relazione alle censure dedotte dalla ricorrente contro la sentenza impugnata.
2. Il primo motivo dedotto a sostegno del presente ricorso è intitolato a "violazione dell'art. 67 R.D. 267/1942 in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.". Il rilievo di tale equivoca commistione formale dell'ipotesi di violazione di norma di diritto e di quella di inadeguatezza della motivazione risulta superato, alla luce del contenuto della esposizione argomentativa in cui esso si sviluppa, dalla constatazione che la censura della ricorrente investe, distintamente e concorrentemente, sia la sussistenza, in linea di diritto, di estremi di riferibilità alla ipotesi normativa astratta della fattispecie in concreto sub judice, sia la verifica della sufficienza e della congruenza della motivazione in base alla quale la Corte di merito è pervenuta a dare conferma all'accoglimento delle domande della EL attrice in revocatoria. E, sotto l'uno e sotto l'altro profilo, la critica della ricorrente si articola con duplice riferimento all'elemento oggettivo (eventus damni in pregiudizio della massa dei creditori) e all'elemento soggettivo (scientia decoctionis) che vengono congiuntamente in considerazione quali condizioni necessarie per l'accoglimento dell'azione revocatoria.
2.1. La ricorrente ricorda anzitutto che il danno per la massa dei creditori costituisce presupposto logico necessario dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare. E, assumendo che la sentenza impugnata ha individuato, a fondamento della decisione di accoglimento della domanda, gli estremi di tale situazione, da un lato nella "avvenuta risoluzione di uno dei due contratti di affitto per inadempimento della S.A.R. dichiarata dal Pretore di Parma con sentenza n. 46 del 7 gennaio 1998", e, dall'altro, nel "vincolo giuridico derivante dal contratto di affitto di azienda che impedirebbe al curatore di assoggettare nel modo più proficuo possibile all'azione esecutiva concorsuale l'azienda in questione", rileva: sotto il primo profilo, che l'inadempimento sanzionato dalla richiamata sentenza non riguarda il contratto di affitto di azienda - in ordine al quale la società affittuaria non si è mai resa morosa - ma uno dei due contratti di locazione immobiliare abitativa;
sotto il secondo punto di vista, che, trattandosi di affitto di azienda (e non di locazione di un immobile il cui valore venale risulta notoriamente deprezzato per la limitazione alla facoltà di godimento derivante dalla vigenza di una locazione a favore di terzi), la sussistenza del pregiudizio esigerebbe di essere specificamente dimostrata nel concreto, e che, a tal fine, dovrebbe considerarsi insufficiente perché apodittica la motivazione della Corte di merito per non avere questa tenuto conto che "il valore di un'azienda è dato non esclusivamente dall'immobile in cui si svolge l'attività imprenditoriale ma altresì e in modo consistente dall'avviamento commerciale con la conseguenza che, in sede di esecuzione concorsuale, la sola vendita dell'immobile, secondo comuni regole di esperienza, risulta economicamente riduttiva rispetto alla vendita dell'azienda comprensiva dell'avviamento che ovviamente verrebbe a cessare a causa del tempo necessario al Curatore sia nell'ipotesi in cui questi optasse per la procedura della gestione provvisoria sia nell'ipotesi in cui il medesimo procedesse alla vendita fallimentare". Così formulata, la doglianza della ricorrente investe la ratio decidendi della Corte di appello in ordine alla ritenuta sussistenza dell'eventus damni solo nella parte riguardante il contratto di affitto dell'azienda. E la censura si rivela priva di fondamento. Nessun equivoco, circa la riferibilità della morosità alla locazione immobiliare anziché all'affitto di azienda, può essere addebitato alla Corte felsinea la quale, in un globale contesto di trattazione, ha dato anzitutto smentita, relativamente alla locazione immobiliare, all'assunto dell'odierna ricorrente che negava la sussistenza della morosità con riferimento indistinto all'insieme dei contratti stipulati. Per quanto attiene al contratto di affitto del 30 dicembre 1994 - al quale solo, come si è detto, risulta circoscritta la rilevanza del motivo in esame - la Corte felsinea ha dato a vedere di essere ben consapevole della peculiarità correlata all'oggetto del contratto, rappresentato dall'azienda intesa come "complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa" (secondo la definizione normativa di cui all'art. 2555 C.C.) e non da uno o più dei beni in essa funzionalmente coordinati (circa la distinzione tra l'ipotesi di locazione di immobile con pertinenze e quella di affitto di azienda, v.: Cass. 4 febbraio 2000 n. 1243); ed ha acceduto ad una argomentazione motivazionale del tutto congruente al criterio, che da tale definizione deriva, per cui il valore economico dell'azienda non è la mera sommatoria del valore delle singole componenti della stessa ma è espressione della sua potenzialità produttiva e quindi della sua idoneità a divenire fonte di profitto d'impresa per chi ne assume l'esercizio. Risulta, al riguardo, conforme ai principi richiamati ed appagante sotto il profilo dell'adeguatezza motivazionale, l'affermazione che la sussistenza di un vincolo giuridico, opponibile al fallimento e quindi all'eventuale aggiudicatario, ostativo all'acquisizione della immediata disponibilità dell'azienda - per una considerevole durata temporale rende scarsamente remunerativa, a breve termine, l'alienazione dell'azienda, integrato dall'ulteriore rilievo (a sua volta in se stesso corretto, trattandosi di cespite destinato ad essere gestito produttivamente e non a divenire fonte passiva di rendita) della inidoneità della normale redditività locatizia ad elidere il pregiudizio insito nella discrepanza tra il prezzo ricavabile dalla vendita e il valore capitale oggettivo dell'azienda. Invero, il fallimento non è in se stesso organo di gestione, ma è istituzionalmente preordinato alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore fallito ai fini del soddisfacimento dei creditori concorrenti mediante la liquidità pecuniaria ricavata da tale liquidazione;
e strumenti quali l'esercizio provvisorio dell'impresa o l'affitto dell'azienda disposto dagli organi fallimentari trovano applicazione solo quali mezzi temporanei per la conservazione di quel valore di avviamento che, pure, concorre alla realizzazione del massimo risultato possibile della liquidazione. Infatti la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 17 marzo 1995 n. 3089, Cass. 17 gennaio 1996 n. 366) riconosce che i contratti di affitto di azienda, incidendo negativamente sul valore del bene a cui si riferiscono, appartengono al novero di quegli atti che sono per se stessi idonei ad alterare in pejus la garanzia patrimoniale di cui fruiscono i creditori, e pertanto, sono soggetti all'azione revocatoria qualora sussistano le altre condizioni previste dall'art. 67 della legge fallimentare. In relazione a tali atti, la sussistenza del pregiudizio costituisce quindi oggetto di una presunzione legale, correlata alla sussistenza dello stato di insolvenza, contro la quale la parte convenuta in revocatoria deve onerarsi della dimostrazione della insussistenza, conseguente alla mancanza di danno in concreto, dell'interesse ad agire che, nella revocatoria come in ogni altro caso, costituisce indefettibile condizione dell'azione. Resta solo da aggiungere che sfugge al sindacato di legittimità esercitabile in questa sede la verifica della sussistenza o meno, nella fattispecie concreta, di un danno apprezzabile ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, non essendo consentito al ricorrente surrettiziamente proporre, sotto specie di denuncia di difetto di motivazione, la propria aspirazione ad una diversa valutazione delle risultanze processuali in ciò che esse abbiano di (inevitabilmente) opinabile.
2.2. Del pari inconsistente si palesa la critica che la ricorrente rivolge alla sentenza impugnata in relazione al problema della prova della scientia decoctionis.
2.2.1. In termini generali, e in linea di principio, devesi premettere e ricordare quanto segue. La conoscenza dello stato di insolvenza del l'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte al momento della stipulazione dell'atto impugnato, e non anche la semplice conoscibilità oggettiva e astratta delle condizioni economiche della controparte. Ne consegue che, non ponendo la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili da parte del curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscenza della situazione di insolvenza - che, risolvendosi in una situazione psicologica, non può per sua natura essere oggetto di diretta dimostrazione- ben possono risultare da semplici indizi, probatoriamente rilevanti quali fonti di prova presuntiva. In tale contesto, la conoscibilità dello stato di insolvenza viene legittimamente in considerazione non già quale dato astratto equipollente e sostitutivo rispetto alla non provata conoscenza, bensì quale elemento significativo sintomatico della conoscenza reale, come tale apprezzabile dal giudice della presunzione nel suo concreto atteggiarsi in relazione alla condizione del soggetto e a tutti gli aspetti della fattispecie. In particolare, tra gli elementi indiziari rilevanti vanno annoverati i protesti cambiari - attesa la natura anomala degli stessi rispetto all'ordinario adempimento dei debiti di impresa - purché ad essi sia attribuita l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici (e non assolute o legali) in esito alla valutazione del giudice del merito da compiersi in applicazione del disposto degli art. 2727, 2729 C.C. E sul piano della distribuzione dell'onere della prova, l'avvenuta pubblicazione di una pluralità di protesti può senz'altro assumere rilevanza presuntiva tale da esonerare il curatore dalla prova che essi fossero ben noti al convenuto in revocatoria, ma non impedisce per converso a quest'ultimo la dimostrazione contraria della mancata conoscenza degli stessi al momento della stipula dell'atto. (vedasi, in ordine a tutto quanto sopra, ex pluribus: Cass. 4 novembre 1998 n. 11070;
Cass. 7 luglio 1999 n. 7064).
2.2.2. Di tali principi ha fatto non censurabile applicazione la Corte felsinea quando ha posto in rilievo: che la compagine sociale della S.A.R. era composta anche dal SE e dalla PE, soci illimitatamente responsabili della società fallita della quale non potevano ignorare il dissesto;
che non poteva non costituire motivo di sospetto (anche per la socia amministratrice della S.A.R.) la singolarità dell'operazione con cui la società concedente si privava, formalmente, per un lungo periodo, della gestione dell'azienda che restava peraltro di fatto affidata al SE e alla PE;
che i protesti, elevati in numero di undici (anche per assegni oltre che per cambiali) a carico del SE, per un ammontare complessivo di oltre cento milioni di lire, erano ben conoscibili in quanto pubblicati sul bollettino di Parma ove, all'epoca, la S.A.R. aveva sede;
che, dovendosi fare riferimento al momento della stipulazione dell'atto nella valutazione della situazione psicologica del terzo contraente, resta del tutto irrilevante il fatto che l'amministratrice NN ON sia subentrata in tale qualità alla PP in un momento successivo.
2.2.3. Infondato risulta anzitutto l'addebito che la ricorrente muove alla Corte di merito di "esame isolato dei singoli elementi presuntivi senza alcuna organica e complessa valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine di fatto". A prescindere dal rilievo di ordine generale che la giurisprudenza di legittimità ammetta la prova presuntiva fondata anche solo su un'unica circostanza presupposta (v. Cass. 3 febbraio 1999, n. 914), la lettura della sentenza impugnata rende palese che il convincimento della Corte felsinea si è formato non già sulla atomistica considerazione dell'uno o dell'altro degli elementi ricordati, bensì sulla coordinata e convergente valorizzazione degli stessi;
ne' potrebbe dirsi che in tale ricostruzione logica risulti vulnerata l'esigenza della gravità, della precisione e della concordanza. Non giova alla ricorrente sottolineare che la S.A.R. era una società di capitali amministrata dalla PP e che il SE e la PE erano soci solo per il 10% complessivo: in situazioni di tal genere, infatti, più che alla posizione dominante o meno (alla stregua della partecipazione societaria detenuta) della persona fisica che ha esercitato il potere rappresentativo della società in sede di stipulazione, la logica impone di fare riferimento alla rilevanza sostanziale della presenza di soci anche minoriari ma capaci, per la loro simultanea appartenenza alle due società e per il loro diretto personale coinvolgimento nell'affare, di contribuire alla determinazione negoziale. Nemmeno può dirsi che la Corte di appello abbia configurato nella PP, in quanto agente in nome e per conto della S.A.R., una posizione di "contraente astratto", giacché le rilevate argomentazioni motivazionali appaiono in se stesse dotate di concreta pregnanza, la cui specifica attinenza alla fattispecie sub judice, ancora una volta, è riservata alla valutazione del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. E al giudice del merito compete anche la selezione delle risultanze probatorie utilizzabili ai fini del decidere, senza necessità di specifico commento di quelle che debbano ritenersi non significative o subvalenti: inutilmente, perciò, la ricorrente segnala, in questa sede, circostanze non considerate dai giudici del merito, quali il giro di affari (apparentemente tranquillizzante) del ristorante o la condizione personale della PP "studentessa ventenne" e "residente e domiciliata in Ancona", che per loro natura non attingono il carattere di decisività che potrebbe farle apparire rilevanti nel contesto della censura di cui al n. 5 dell'art. 360 C.P.C.. 3. Nel secondo motivo la ricorrente denuncia, sotto più specifico profilo, "insufficienza di motivazione circa la mancata ammissione delle prove testimoniali già dedotte in primo grado".
3.1. La ricorrente richiama anzitutto il caoitoilo di prova diretto a dimostrare che la S.A.R. pagava regolarmente i canoni di affitto:
e si duole della mancata giustificazione, da parte della Corte di appello, della conferma della inammissibilità di esso già ritenuta dal Tribunale. L'omissione, che al riguardo si rileva nel contesto motivazionale impugnato, riveste carattere meramente formale, e non è apprezzabile quale elemento di carenza o di illogicità della ratio decidendi, dappoiché, rilevata - correttamente, come si è detto - la irrilevanza del regolare andamento della corrispettività pecuniaria del rapporto di affitto, ben poteva il giudice del merito implicitamente desumerne la irrilevanza della prova del fatto che a tal fine veniva allegato.
3.2. Quanto al capitolo tendente a dimostrare la buona fede della PP alla luce del fatto che il possenti, all'epoca di riferimento, disponeva di assegni che utilizzava per effettuare pagamenti, non offre adito a censura l'assunto della Corte felsinea che la circostanza, anche se vera, non costituirebbe elemento di prova apprezzabile in ordine alla conoscenza di quello stato di insolvenza che non postula quale suo presupposto la totale cessazione dei pagamenti ma si risolve nella impossibilità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, e non è escluso quindi dal fatto che l'imprenditore, in buona o in mala fede, utilizzi le superstiti sue disponibilità per soddisfare le ragioni di alcuni dei suoi creditori.
4. Con il terzo e ultimo motivo di ricorso la ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392 in relazione alla fissazione della data per il rilascio dell'immobile afferente all'azienda Ristorante LY. La censura si esaurisce nell'affermazione che "la Corte di appello non ha considerato che oggetto dell'azione revocatoria era un contratto di affitto di azienda e che la sentenza che accoglie la domanda del curatore ha l'effetto peculiare di costituire titolo per assoggettare l'azienda medesima all'azione esecutiva e non solo l'immobile che secondo la previsione codicistica è soltanto uno degli elementi costitutivi dell'azienda". La censura, in tali termini formulata, non risulta apprezzabile in relazione alla ratio decidendi della Corte felsinea, la quale ha dichiarato inammissibile il motivo di appello proposto sul punto ricordando, in adesione alla giurisprudenza di legittimità, che "il provvedimento di fissazione - della data di rilascio dell'immobile locato, ai sensi dell'art. 56 della L. 27 luglio 1978 n. 392, essendo diretto a regolare l'iter esecutivo ed avendo funzione ordinaroria, non dà luogo a giudicato ne' sostanziale ne' formale, ancorché contenuto in una sentenza, e può essere sempre revocato e modificato anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento di condanna al rilascio in sede esecutiva ad opera del giudice dell'esecuzione; pertanto l'impugnazione del predetto provvedimento in sede cognitiva davanti al giudice superiore è inammissibile, essendo il provvedimento privo di carattere decisorio".
5. Il ricorso riceve pertanto, nel suo insieme, totale reiezione. Consegue la condanna della ricorrente soccombente al rimborso in favore della EL delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
la Corte
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in lire 223.500 per esborsi e lire 5.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2001