Sentenza 26 aprile 2005
Massime • 1
Sussiste la competenza del Tribunale per i minorenni in ordine ai reati di competenza del giudice di pace commessi da persona minore di età, stante la natura esclusiva della sua competenza, attestata anche dal disposto di cui all'art. 4, comma quarto, del D.Lgs. n. 274 del 2000, il quale - dopo aver selezionato i reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace - afferma che "resta ferma la competenza del Tribunale per i minorenni". Ne consegue che, allorché il Tribunale per i minorenni si trovi a dovere giudicare un reato di competenza del giudice di pace, commesso da un minore, deve irrogare le più miti sanzioni previste dal D.Lgs. n. 274 del 2000.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2005, n. 22680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22680 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 26/04/2005
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 956
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 028746/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
VI IO N. IL 13/01/1981,
avverso SENTENZA del 04/06/2004 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLONNESE ANDREA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
La Corte d'appello di Venezia, sezione per i minorenni, con sentenza 4.6.2004, in riforma della decisione del Tribunale per i minorenni della stessa città in data 11.11.2003, esclusa, con riguardo al reato contestato al capo B) della rubrica, l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7, rideterminava la pena nei confronti di AH GI, in ordine ai reati di lesioni volontarie (capo A) e danneggiamene (capo B), unificati sotto il vincolo della continuazione, in e.
3.032 di multa.
Osservava il collegio che, essendo state escluse, relativamente ad entrambe le ipotesi, le aggravanti originariamente contestate, detti reati - pur restando nella competenza del tribunale per i minorenni - risultavano soggetti al regime sanzionatorio introdotto dal Decr. Leg.vo 28.8.2000 n. 274 ("disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace") in forza delle disposizioni di cui agli artt. 63 e 64 comma 2 decreto citato.
Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Venezia denunciando nel primo motivo erronea applicazione della legge penale.
Deduce, sostanzialmente, che, per la peculiarità del processo minorile, in questo non possono trovare applicazione le disposizioni di cui agli artt. 52, 63 e 64 del D.L.vo n. 274/2000. Sostiene, al riguardo, che l'art. 52 del citato D.L.vo, nell'indicare le sanzioni applicabili ai reati attribuiti al giudice di pace, non contiene alcun criterio per orientare la scelta del giudice nell'individuazione della pena da applicare al caso concreto e, pertanto, la decisione del giudice minorile può rapportarsi solo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. ma non anche alle esigenze di adeguatezza della pena nei confronti dell'imputato minorenne. Aggiunge che la stessa norma prevede, ad esempio, il lavoro di pubblica utilità, sanzione questa che, per più profili, si appalesa estranea alla logica del processo penale minorile.
Propone, quindi, nel secondo motivo eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 63 del decreto stesso, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma disciplina situazioni diseguali (reati commessi da imputati maggiorenni e minorenni) in modo uguale, senza tener conto delle peculiarità proprie alla condizione minorile.
Prospetta, inoltre, contrasto con gli artt. 27 e 31 della Costituzione in quanto l'applicazione del regime sanzionatorio previsto determina la compromissione della finalità rieducativa della pena per il minore, violando anche i precetti che impongono una particolare protezione della gioventù.
Denuncia, nell'ultimo motivo, violazione di legge in quanto la Corte territoriale ha determinato la pena senza operare la riduzione prevista dall'art. 98 c.p., per coloro che commettono reati durante la minore età.
L'ultimo motivo è fondato.
Effettivamente il giudice d'appello, nel determinare la pena, non ha tenuto conto della diminuente obbligatoria per la minore età. Potendo, però, il giudice di legittimità procedere, ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., alla rideterminazione della pena, la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio;
la pena quindi viene stabilita in Euro 2.022, operandosi la riduzione di un terzo sulla misura irrogata dalla Corte territoriale.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Deve premettersi che l'art. 4 del D.L.vo n. 274/00, nel disciplinare la competenza per materia del giudice di pace, dispone al co. 4 che "rimane ferma la competenza del Tribunale per i minorenni". La norma quindi prende atto, anzitutto, della natura esclusiva della competenza del Tribunale per i minorenni.
La disposizione di cui all'art. 63 stabilisce, poi, al co. 10 che "nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4 commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo 2^ dello stesso decreto legislativo (vale a dire "le sanzioni applicabili dal giudice di pace") nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44".
Dal combinato disposto di dette norme risulta quindi che, quando il tribunale per i minorenni si trovi a dover giudicare un reato di competenza del giudice di pace, commesso da un minore, dovrà irrogare le più miti sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 274/2000 e parimenti procedere, se del caso, alla definizione alternativa del procedimento ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto stesso.
Ciò premesso, va osservato che nella specie correttamente la Corte territoriale ha applicato, con riguardo ai reati ascritti all'imputato, le sanzioni di cui all'art. 52 del decreto n. 274/2000 che hanno comportato, in luogo della pena detentiva, l'irrogazione della pena pecuniaria della specie corrispondente. Trattasi all'evidenza di trattamento sanzionatorio più mite e più favorevole per il minore, donde appare incongruo sostenere che la peculiarità del processo minorile comporterebbe l'inapplicabilità, per gli imputati minorenni, dei precetti di cui agli articoli 52 e 63 del decreto, vale a dire l'intera tipologia sanzionatoria dettata dal decreto in esame.
Sotto tale profilo, quindi, risulta manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 63 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, relativamente alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
Non è chi non veda, infatti, che la mancata applicazione, nella specie, della disciplina concernente l'irrogazione della sanzione pecuniaria, si risolverebbe, a danno dal minore, in una ingiustificata rottura del tessuto normativo ed in violazione, quindi, del principio di uguaglianza sostanziale.
Le restanti questioni di costituzionalità che - così come prospettate - mirano, in sostanza, a censurare la possibilità di far luogo all'applicazione, nei confronti degli imputati minorenni, delle sanzioni previste agli artt. 53 e 54 del decreto, a parte altre considerazioni, risultano irrilevanti ai fini del decidere.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena che ridetermina in Euro 2.022. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005