Sentenza 27 marzo 2002
Massime • 1
La domanda di conguaglio in relazione ai frutti prodotti dai cespiti ereditari, asseritamente percetti in misura non proporzionale alle quote da parte di alcuni dei coeredi rispetto ad altri, deve essere proposta non nell'ambito della domanda relativa alla divisione ed ai conseguenti conguagli divisionali, bensì, sia pure contestualmente, con una distinta ed autonoma domanda di rendiconto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2002, n. 4364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4364 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER RL, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE 229, presso lo studio dell'avvocato MARCO, DONVITO, difeso dall'avvocato BRUNO MUCIACCIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER LE, ER AR, ER AL, ER RT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, che li difende unitamente all'avvocato FERNANDO PALMISANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 598/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/03/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Raffaele IZZO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 28.12.90, GI RO conveniva innanzi al tribunale di Busto Arsizio i germani EL, IA, EB ed LB onde accertare il giusto valore, alla data dell'apertura della successione paterna risalente al 19.1.86, dei beni assegnati dal testatore a ciascun erede, e determinare il conguaglio spettantegli, considerati anche i frutti percetti dagli altri coeredi in misura superiore a quella a ciascuno di essi spettante.
I convenuti si costituivano contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto concludendo per il rigetto della domanda. Con sentenza 3.11.95, l'adito tribunale determinato, sulla base dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio, il valore dell'eredità in L.
2.363.916.075 al netto d'imposte e la quota dell'attore in L. 472.783.215 pure al netto d'imposte, accertava che quest'ultimo aveva effettuato versamenti d'imposte inferiori al dovuto e che il suo debito a tale titolo nei confronti degli altri coeredi era superiore al suo credito a titolo di conguaglio, onde rigettava la domanda anche con riferimento ai frutti percetti dai possessori dei beni ereditari.
Avverso tale decisione GI RO proponeva gravame cui resistevano EL, IA, EB ed LB RO. Con sentenza 19.3.99, - la corte d'appello di Milano - ritenuto che il de cuius avesse per testamento disposto la prededuzione delle imposte di successione gravanti sul compendio ereditario anzi di procedere alla determinazione del valore delle singole quote ed all'eventuale attribuzione dei conguagli in denaro;
che, effettuata tale operazione, dovesse escludersi la sussistenza di conguagli in favore dell'appellante, avendo questi diritto per tale titolo ad una somma inferiore a quella dallo stesso dovuta agli altri coeredi a titolo di rimborso della quota-parte dell'imposta di successione di sua pertinenza;
che dovessero ritenersi infondate nel merito e, comunque, intempestive in rito le censure mosse dall'appellante alla consulenza tecnica svoltasi nel precedente grado del giudizio;
che dall'accertata insussistenza del diritto al conguaglio discendesse anche l'insussistenza d'una situazione d'illegittimo possesso da parte dei coeredi di beni ereditari in misura superiore a quella di pertinenza di ciascuno e che, comunque, l'appellante non avesse dimostrato ne' tale ne' l'indebita sottrazione di frutti, mentre lo stesso consulente tecnico aveva evidenziato l'impossibilità di valutare i frutti percetti da ciascun coerede e di calcolare eventuali conguagli - respingeva l'appello.
Avverso tale decisione GI RO proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
Resistevano EL, IA, EB ed LB RO con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 733 CC e vizio di motivazione - si duole che la corte territoriale, dopo aver apoditticamente ritenuto che il testatore avesse inteso doversi prededurre l'imposta di successione anzi di procedere alla determinazione del valore delle singole quote ed all'eventuale attribuzione di conguagli in denaro, disposizione non risultante invece dal testamento, abbia, poi, anche effettuato tale prededuzione senza tener conto delle diverse conseguenze contabili, ai fini della determinazione delle quote e dei conguagli, tra pagamenti effettuati con liquidità esistenti nel compendio ereditario e pagamenti effettuati dai singoli eredi con danaro proprio.
Il motivo non merita accoglimento.
Il capo dell'impugnata pronunzia del quale si discute è essenzialmente basato sull'interpretazione data dalla corte territoriale alle disposizioni contenute nel testamento, essendovisi ritenuto corretto il calcolo delle quote operato dal primo giudice "alla luce delle volontà testamentarie del de cuius che, nella sostanza, imponevano di tenere conto delle imposte di successione gravanti sul compendio ereditario, prima di procedere alla determinazione del valore delle singole quote e all'eventuale attribuzione di conguagli in denaro"; pertanto, presupposto logico- giuridico di qualsiasi censura da muovere al detto capo doveva essere necessariamente una previa formale ed argomentata censura di siffatta interpretazione.
Ciò cui il ricorrente, limitandosi a tacciare d'apoditticità ed inidoneità detta interpretazione e ad affermare che "nel testamento non v'è alcuna traccia di tale espressa volontà del de cuius", non ha all'evidenza provveduto, dacché le censure in tema d'interpretazione della volontà negoziale possono essere formulate ed argomentate: da un lato, ex art. 360 n. 3 CPC, facendo puntuale riferimento agli artt. 1362 ss. CC, con il precisare quali dei canoni legali dell'ermeneutica siano rimasti in concreto inosservati e con lo specificare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi da essi discostato;
dall'altro, ex art. 360 n. 5 CPC, allegando vizi logici della lettura data dal giudice all'atto nel quale la volontà è manifestata, con il riportare testualmente le parti dell'atto stesso donde quei vizi possano essere desunti e dimostrando il Metto di ragionevolezza del senso attribuito al loro contenuto.
Nella specie, dunque, una volta ferma la surriportata interpretazione della volontà manifestata dal de cuius con il testamento, in quanto non idoneamente contestata per i motivi esposti, diviene del tutto irrilevante qualsiasi altra questione in ordine all'influenza sulla formazione delle quote dei modi e dei tempi dell'avvenuto pagamento dell'imposta di successione, giacché, dovendosi operare la divisione in conformità alla volontà stessa, l'ammontare non ne poteva che essere prededotto dal valore del compendio dividendo e riconosciuto a credito di quelli, tra i condividenti, che ne avessero effettuato il versamento. D'altra parte, nel motivo in esame neppure possono essere ravvisate censure ammissibili, ancor prima che fondate, in relazione ai denunziati vizi di violazione di legge e difetto di motivazione. Anzi tutto, va rilevato come il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC debba essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366 n. 4 CPC, mediante la specifica indicazione delle norme assuntivamente violate e delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con quelle od altre norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione d'adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione;
ond'è che risultano inidoneamente formulate, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la censura priva dell'indicazione delle norme di riferimento e/o la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, bensì mediante la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
Orbene, nel motivo in esame non risulta sviluppata alcuna argomentazione in diritto inerente alla denunziata violazione dell'art. 733 CC;
ciò, peraltro, non stupisce, quando si vada a considerare come l'intera trattazione non riguardi affatto un'erronea applicazione al caso in esame della disciplina dettata dall'invocata norma, risultando, piuttosto, incentrata su di un'assunta erronea modalità di prededuzione dell'imposta di successione, ma anche sotto tale profilo il motivo risulta inidoneamente formulato e, comunque, infondato.
Giustà quanto. si è già evidenziato, in vero, la prededuzione dell'ammontare dell'imposta di successione, comunque corrisposto, dal valore del compendio dividendo rappresenta l'esatta esecuzione della volontà del testatore così come accertata dai giudici del merito con interpretazione rimasta immune da valide censure, onde la pronunzia in tal senso da parte dei medesimi giudici risulta logica e coerente con la premessa dalla quale è necessitata.
Con il secondo motivo il ricorrente - denunziando violazione degli artt. 101, 194, 201 CPC e vizio di motivazione - si duole che la corte territoriale, ritenendo improponibile il motivo d'appello concernente una violazione del contraddittorio verificatasi in primo grado ed in tale sede non tempestivamente eccepita, non abbia accolto la censura mossa al primo giudice per non aver questi, a sua volta, tenuto conto della medesima eccezione, con la quale s'era contestata la divergenza delle valutazioni effettuate dal consulente tecnico d'ufficio con la seconda relazione, seguita a misurazioni compiute senza la presenza del consulente di parte, rispetto a quelle effettuate con la prima relazione, seguita a misurazioni compiute in presenza del consulente di parte.
Il motivo non merita accoglimento
Come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, in vero, la, violazione del contraddittorio nel corso delle operazioni peritali rientra nel novero delle nullità relative che rimangono sanate per acquiescenza, ai sensi dell'art. 157 CPC, ove non eccepite nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (Cass.
2.8.00 n. 10114, 14.8.99 n. 8659, 9.4.99 n. 34881. 6.98 n. 5369,
21.5.97 n. 451129. 3.95 n. 3747, 20.12.94 n. 10971). Poiché, inoltre, la decadenza comminata dalla norma può essere evitata, per il generale principio posto dall'art. 2966 CC, solo mediante il compimento dell'atto nella stessa espressamente indicato - id est, nella specie, la tempestiva formale deduzione della verificatasi nullità - non giova all'odierno ricorrente l'aver depositato, se pure nella prima udienza successiva al deposito della contestata relazione peritale, una controrelazione del proprio consulente nella quale erano evidenziate le divergenze delle misurazioni assunte dal solo consulente con quelle in precedenza assunte congiuntamente;
ciò in quanto l'eccezione relativa al verificarsi di nullità processuali va formalmente proposta specificandone le ragioni in fatto ed in diritto, onde non può essere indirettamente desunta aliunde, tanto meno da un atto nel quale non possono essere svolte se non argomentazioni tecniche relative al merito, la prospettazione delle questioni relative al rito ed alle specifiche violazioni di esso essendo consentita al solo titolare dello ius postulandi.
Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 733 CC e vizio di motivazione - si duole che la corte territoriale abbia respinto la censura mossa al primo giudice per non aver questi accolto la domanda di conguaglio dei frutti prodotti dai cespiti ereditari.
Il motivo non merita accoglimento.
Lo stesso ricorrente riconosce che la reiezione di tale cesura è la diretta conseguenza della reiezione dell'altra censura relativa alla dedotta disparità delle quote ereditarie ed il medesimo rapporto di consequenzialità vale anche in questa sede. Non senza considerare, peraltro, che qualsiasi questione relativa all'accertamento d'un rapporto di credito e di debito relativo ai frutti prodotti dai beni costituenti la comunione ereditaria - che si assumano percetti in misura non proporzionale alle quote da parte di alcuni dei coeredi rispetto ad altri - deve porsi non nell'ambito della domanda relativa alla divisione ed ai consequenziali conguagli divisionali bensì, sia pure contestualmente, con una distinta ed autonoma domanda di rendiconto in considerazione della situazione di godimento dei beni comuni ed, in particolare, della porzione per la quale è dovuto il conguaglio. In vero, ove il possesso di tali beni ed il godimento dei relativi frutti sia stato comune a tutti i condividenti sino al momento della divisione, è evidente come non possa porsi alcuna questione di diritto del condividente non assegnatario a prestazioni diverse dal conguaglio, avendo egli già percetto quanto spettantegli a titolo di frutti;
viceversa, ove nel possesso del singolo bene ereditario sia stato, sin dall'apertura della successione, il solo condividente cui il bene sia stato poi assegnato e questi ne abbia anche percetti i relativi frutti, è evidente come la questione non possa porsi in termini di conguagli sul valore del capitale bensì di rendiconto della gestione del capitale stesso e, se mai, d'interessi corrispettivi sulle somme eventualmente dovute ai comunisti esclusi dal godimento del bene, giacché i frutti maturati in pendenza della comunione e prima della divisione s'appartengono a tutti i comunisti in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione (Cass. 24.7.00 n. 9659, 13.11.84 n. 5720). Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L. 12.220.000, pari ad euro 6311.10, delle quali L. 12.000.000, pari ad euro 6.197,48, per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2002