Sentenza 1 giugno 2016
Massime • 1
Nel procedimento innanzi al giudice di pace non si applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario, trovando invece applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/06/2016, n. 26854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26854 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2016 |
Testo completo
268 5 4/ 1 6 54 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati : MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Dott. Aniello Nappi Presidente Udienza pubblica 1.6.2016 Dott. Stefano Palla Consigliere Sentenza n. 1695 Dott. Eduardo De Gregorio Consigliere Registro generale n. 38504/2015 Dott. Angelo Caputo Consigliere Dott. Roberto Amatore Rel. Consigliere Ha pronunciato la seguente : SENTENZA sul ricorso proposto da : RR RI JONATHAN, nato in [...], il [...] ; avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 28.04.2015 ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per il rigetto;
udito per le parti civili l'Avv. Giuliano Mario del Foro di Trento, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed in via subordinata l'inammissibilità dello stesso per tardività dell'appello, depositando conclusioni e nota spese;
udito per l'imputato l'Avv. Silvia Maria Cinquemani, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento, ritenuto ammissibile perché tempestivo l'appello proposto dal predetto imputato, ha confermato comunque la sentenza impugnata per i reati di cui agli artt. 582 e 594 c.p.. Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua impugnativa a tre motivi di doglianza.
1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai reati di lesioni e di ingiurie ex artt. 582 e 594 c.p.. Deduce la parte ricorrente l'inattendibilità dei testi escussi TU e OL ( parti civili ), nonché EV e ID;
denunzia la mancanza di un'adeguata motivazione in ordine al profilo di attendibilità delle parti civili;
evidenzia, altresì, la falsità delle dichiarazioni rese dal teste ID. 1 f 2.2 Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge penale in punto di carenza di antigiuridicità della condotta e di non punibilità dei reati di cui agli artt. 582 e 594 c.p. per la sussistenza della scriminante dell'art. 52 c.p. e comunque dell'esimente della ritorsione ovvero della provocazione ex art. 599 c.p. e comunque il vizio di motivazione. Evidenzia la parte ricorrente che, pur essendo stato evidenziata nella sentenza impugnata l'esistenza di un alterco tre le parti e di una reazione del Ferrari verso il TU, pur tuttavia la sentenza non spiegava le ragioni della mancata applicazione delle esimenti della legittima difesa e della provocazione ex artt. 52 e 599 c.p. ; osserva, inoltre, che il giudice del merito non aveva spiegato la differenza delle conseguenze da lui ricorrente subite ( 26 giorni di malattia ) rispetto a quelle subite dalla persona offesa (solo tre giorni) ; denunzia, infine, una carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della legittima difesa.
2.3 Con terzo motivo invoca, peraltro, l'applicabilità al caso di specie dell'art. 131 bis c.p... CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Ante omnia, la Corte deve rilevare l'intervenuta abrogazione delle fattispecie di reato previste dall'art. 594 c.p. ed oggetto del presente giudizio, abrogazione operata dal legislatore attraverso l'art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. 3.1 Ne discende la necessità di pronunciare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la ragione ora evidenziata.
4. Nel resto e per la rimanente fattispecie di cui all'art. 582 c.p. il ricorso è inammissibile.
4.1 Possono essere esaminati congiuntamente il primo e secondo motivo di doglianza.
4.2 Sul punto, occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040 ). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e 2 t diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, osserva subito la Corte come in realtà la parte ricorrente, ancorché abbia "etichettato" i motivi di doglianza come vizi argomentativi della motivazione, abbia, poi, nella sostanza, mosso censure dirette a confutare la valenza probatoria delle prove dichiarative, già ampiamente scrutinate dai giudici di merito con argomentazioni scevre da aporie logiche ovvero da contraddizioni. Ed invero, il giudice impugnato ha fondato il giudizio penale responsabilità dell'imputato sulla base delle convergenti dichiarazioni rese dalle persone offese e della teste ID, adeguatamente motivando sia in ordine alla credibilità delle dichiarazioni rilasciate da quest'ultime sia in ordine alla non applicabilità delle reclamate esimenti. Seguire oltre il ricorrente nel contenuto delle sue censure significherebbe entrare nella valutazione della valenza probatoria delle prove, operazione che è inibita al giudice di legittimità.
5. Rimane solo di riterminare la pena per la fattispecie di reato non abrogata, pena che va fissata in euro 500 di multa per il reato di cui all'art. 582 c.p.. 6. Il terzo motivo di doglianza è invece manifestamente infondato, giacché l'invocato istituto di cui all'art. 131 bis c.p. non è applicabile innanzi al G.d.P.. Sul punto, giova ricordare che nel procedimento innanzi al giudice di pace non si applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., prevista esclusivamente per il procedimento davanti al giudice ordinario, trovando invece applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Cass., Sez. 7, n. 1510 del 04/12/2015 - dep. 15/01/2016, Bellomo, Rv. 265491 ).
7. In base al principio della soccombenza, l'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'addebito di ingiurie perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Determina in euro 500 la pena inflitta per il residuo reato di lesioni personali e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della parte civile, liquidate in euro 1.800. : Così deciso in Roma, il 1.6.2016 Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA Aniello Nappi addi 28 GIU 2016 Il Consigliere estensore Roberto Amatore Кыћ АлатотъAuratore IL FUNZION I SUDIZIARIO Carm e лизин 3