Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2686
CASS
Sentenza 23 febbraio 2001

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In materia di INVIM, l'acquirente di un immobile che, in forza del privilegio gravante sul bene ex art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, venga escusso per il pagamento dell'imposta dovuta dal venditore ed effettui il pagamento, soddisfa un debito altrui, con la conseguenza che, in alternativa al ricorso alle commissioni tributarie per la contestazione della pretesa dell'amministrazione finanziaria, ha diritto di rivalersi nei confronti del venditore medesimo, senza che rilevino nei suoi confronti le eccezioni opponibili dal debitore nel diverso rapporto con l'amministrazione finanziaria, ne' l'eventuale pendenza di controversia in relazione a tale rapporto.

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  • 1Contratti usurari: rescissione, nullità, non debenzaAccesso limitato
    Luca D'Apollo · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2686
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2686
Data del deposito : 23 febbraio 2001

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