Sentenza 23 febbraio 2001
Massime • 1
In materia di INVIM, l'acquirente di un immobile che, in forza del privilegio gravante sul bene ex art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972, venga escusso per il pagamento dell'imposta dovuta dal venditore ed effettui il pagamento, soddisfa un debito altrui, con la conseguenza che, in alternativa al ricorso alle commissioni tributarie per la contestazione della pretesa dell'amministrazione finanziaria, ha diritto di rivalersi nei confronti del venditore medesimo, senza che rilevino nei suoi confronti le eccezioni opponibili dal debitore nel diverso rapporto con l'amministrazione finanziaria, ne' l'eventuale pendenza di controversia in relazione a tale rapporto.
Commentario • 1
- 1. Contratti usurari: rescissione, nullità, non debenzaAccesso limitatoLuca D'Apollo · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/02/2001, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI ELIO LONGO - Presidente -
Dott. RT PREDEN - rel. Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SA NN IN PROPRIO E NQ E SA ORESTE, NI ND nella qualità di eredi di SA RT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CONTI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FA SI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 2443/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 21/05/97 depositata il 17/07/97 (R.G. 2811/87);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. RO PREDEN;
udito l'Avvocato Claudio CONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 6.12.1984, SI RE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Presidente del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare la somma di L. 12.971.300 in favore di RO ed NA LI a titolo di rimborso di quanto dai predetti pagato, quali acquirenti di un immobile della RE, per supplemento di INVIM, a seguito di ingiunzione dell'Amministrazione finanziaria.
Deduceva l'opponente di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento di maggior valore e di aver proposto ricorso alle Commissioni tributarie avverso l'ingiunzione. Sosteneva che l'autonoma decisione degli acquirenti di pagare il maggiore importo dell'INVIM, malgrado fossero stati informati della pendenza del ricorso proposto dall'alienante, non poteva essere posta a fondamento della richiesta di ripetizione.
I LI resistevano, deducendo di aver pagato solo a seguito del pignoramento dell'immobile compravenduto effettuato dall'Amministrazione finanziaria il 20.6.1984, al fine di evitare l'espropriazione.
Il tribunale rigettava l'opposizione.
La RE proponeva appello al quale resistevano i LI. Il procedimento veniva sospeso in attesa della definizione del ricorso davanti alle Commissioni tributarie. Intervenuta la decisione della Commissione centrale, il procedimento riprendeva il suo corso. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 17.7.1997, non notificata, accoglieva l'appello e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo. Considerava la corte che, accogliendo il ricorso della RE, i giudici tributari, con decisione dell'11.11.1994, divenuta definitiva, avevano dichiarato non dovuto quanto richiesto dall'Amministrazione finanziaria a seguito del l'accertamento di maggior valore;
che i LI, essendo stati informati dalla RE della proposizione del ricorso, ben avrebbero potuto opporsi all'esecuzione allegando tale circostanza;
che, avendo invece ritenuto di optare per il pagamento, onde evitare pendenze per vendere più sollecitamente l'immobile, dovevano imputare a se stessi di avere indebitamente effettuato il pagamento di un tributo non dovuto, e non potevano ripetere dalla RE una somma che una decisione passata in giudicato aveva accertato che la predetta non era tenuta a pagare.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i LI sulla base di unico mezzo.
Non ha svolto difese in questa sede la RE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione di norme di diritto e difetto di motivazione, i ricorrenti deducono che la corte d'appello si è limitata ad affermare che gli acquirenti LI avrebbero indebitamente effettuato il pagamento per un tributo non dovuto, senza rispondere alle argomentazioni svolte dalla difesa dei predetti, che aveva espressamente richiamato la sentenza di questa S.C. n. 3177/88, secondo la quale l'acquirente dell'immobile escusso dal creditore dell'imposta in forza del privilegio ha azione di regresso verso il debitore dell'imposta, e che, essendo egli estraneo al rapporto, la sua rivalsa verso il debitore non può essere paralizzata da eccezioni concernenti detto rapporto che il debitore abbia eventualmente fatto valere nei confronti dell'ufficio impositore, di tal che risulta priva di rilevanza, ai fini di cui all'art. 295 c.p.c., la documentazione esibita al fine di provare la pendenza del ricorso alle Commissioni tributarie.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. n. 643 del 1973, istitutivo dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM), soggetto passivo obbligato al pagamento del tributo è soltanto l'alienante per i trasferimenti a titolo oneroso dell'immobile (ovvero il notaio o gli altri pubblici ufficiali indicati nel successivo art. 5). E la posizione di obbligato dell'alienante è ulteriormente ribadita dalla sanzione di nullità di qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta, prevista dal successivo art. 27.
L'art. 28 dispone, a sua volta, che il credito derivante dall'applicazione dell'imposta e delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti. E la previsione del privilegio è sancita altresì dall'art. 2772, comma 1, c.c. (nel testo risultante dopo le modifiche apportate con la legge n. 426 del 1975). Ora, questa S.C. è costante nell'affermare che l'acquirente dell'immobile, sul quale grava il privilegio, ai sensi delle suindicate disposizioni, quale terzo possessore, non è debitore di imposta, ma è soltanto responsabile del pagamento della somma dovuta a titolo di imposta, entro i limiti di valore dell'immobile su cui grava il privilegio: non deve, ma risponde (v., tra le tante: sent. n. 3177/88; n. 5469/88; n. 11302/95; n. 1710/97; n. 4021/97). La responsabilità patrimoniale dell'acquirente dell'immobile può invero ricondursi ad una responsabilità per debito altrui, assimilabile a quella del terzo acquirente di immobile ipotecato (v., in particolare, sent. n. 3177/88; n. 1710/97), il quale, pur non essendo personalmente obbligato, rimane esposto all'espropriazione del bene ove non eserciti, in alternativa al pagamento dei creditori iscritti, una delle facoltà previste dall'art. 2858 c.c. (rilascio del bene o liberazione dall'ipoteca), e, qualora abbia pagato il creditore, rilasciato il bene o sofferto l'espropriazione, ha ragione d'indennità verso il suo autore (art. 2866, comma 1, c.c.), verso il quale può quindi agire in rivalsa, per essere tenuto indenne. L'analogia tra la posizione del terzo acquirente di immobile ipotecato e dell'acquirente dell'immobile responsabile del pagamento dell'INVIM quale terzo possessore consente, quindi, di affermare che, in materia di INVIM, la previsione del privilegio, con la conseguente obbligazione tributaria a carico dell'acquirente, non contrasta, con la rigorosa individuazione nell'alienante del soggetto passivo dell'imposta, in quanto la garanzia, che assiste il credito in ragione della sua speciale natura e delle superiori esigenze dell'Amministrazione finanziaria (Corte cost. n. 587/87, e n. 255/93), non esclude ne' limita il diritto di rivalsa dell'acquirente, che abbia adempiuto il debito altrui, nei confronti dell'alienante (sent. n. 1710/97), sul quale ricade, in definitiva, per effetto dell'esperito regresso, l'onere del tributo. Ciò premesso in punto di ricostruzione del sistema, resta da considerare di quali rimedi possa avvalersi l'acquirente dell'immobile escusso dall'Amministrazione finanziaria per il pagamento dell'INVIM.
Al riguardo la prevalente giurisprudenza ritiene esperibile, da parte dell'acquirente, il ricorso alle Commissioni tributarie. Ciò si desume dalle numerose decisioni rese dalle Sezioni unite, in tema di giurisdizione, nelle quali si afferma che, qualora l'Amministrazione finanziaria, per il pagamento dell'INVIM dovuta dal venditore di un immobile, si rivolga all'acquirente in forza del privilegio di cui all'art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972 e dell'art. 2772. comma 1, c.c., la controversia promossa da detto acquirente per contestare l'esistenza, l'esigibilità o la misura del tributo, ovvero anche soltanto l'esistenza, l'estensione e la legittimità del privilegio, rientra tra quelle devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972, ancorché la controversia insorga in via di opposizione ad ingiunzione fiscale emessa norma del r.d. n. 639 del 1910, ovvero di opposizione precetto o all'esecuzione, tenuto conto che tale giurisdizione discende dalla natura tributaria del diritto in discussione e che il suddetto privilegio integra una qualità intrinseca del credito di imposta, direttamente fissata dalla legge, azionabile contro quel soggetto diverso dal debitore, ma non estraneo al rapporto tributario (sent. n. 5469/88; n. 4291/91; n. 13198/92; n. 11302/95; n. 4021/97; esclude invece il ricorso alle Commissioni tributarie la sent. n. 3177/88, in motivazione). Ma l'astratta esperibilità del suindicato rimedio non esclude che sia consentito all'acquirente, che non intenda percorrere la via giudiziaria nei confronti dell'Amministrazione, paventandone la lunga durata e l'esito incerto, di avvalersi, in ragione della sua posizione di soggetto che non deve, ma risponde, assimilabile al terzo acquirente di immobile ipotecato ed al fine di sottrarsi all'espropriazione del bene, della facoltà di pagare e di agire in regresso nei confronti dell'effettivo debitore d'imposta. Si tratta di scelte alternative, in relazione alle quali le determinazioni assunte dall'acquirente non sono contestabili dall'alienante debitore dell'imposta.
2.2. Ora, del suindicato diritto di regresso si sono avvalsi, nella fattispecie, gli acquirenti dell'immobile, che, a seguito della sottoposizione del bene a loro alienato a pignoramento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in ragione del privilegio sul bene a garanzia del pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di INVIM a seguito di accertamento di maggior valore, hanno effettuato il pagamento e successivamente agito per la rivalsa nei confronti dell'alienante.
La corte d'appello ha negato la sussistenza del diritto di regresso degli acquirenti svolgendo tuttavia argomenti inidonei a contrastare l'indirizzo accolto da questa S.C. con le menzionate decisioni n. 3177/88 e n. 1710/97, che il Collegio condivide. La corte si è limitata invero ad affermare che gli acquirenti escussi, in luogo di eseguire il pagamento, avrebbero potuto proporre opposizione all'esecuzione, allegando la pendenza del ricorso nel frattempo presentato dall'alienante alle Commissioni tributarie. Ma è agevole rilevare che gli acquirenti escussi i quali versavano, in ragione della sussistenza del privilegio sull'immobile, nella posizione di responsabili del pagamento di un debito altrui, assimilabile, per quanto sopra osservato, alla posizione del terzo acquirente di immobile ipotecato, nell'effettuare il pagamento ed agire in rivalsa si sono avvalsi di una facoltà a loro spettante, in ragione dei comuni principi operanti in materia, sicché non può essere loro addebitato il mancato esperimento di altre eventuali iniziative nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Nè risulta corretta l'ulteriore affermazione della corte d'appello, secondo cui i predetti acquirenti avrebbero pagato un tributo non dovuto, poiché, come risulta dalla sentenza impugnata, nel momento in cui il pagamento è stato compiuto ed il regresso è stato azionato (1984), e cioè nel momento con riferimento al quale doveva essere valutata la conformità a diritto della scelta compiuta dagli acquirenti, non era ancora noto l'esito del ricorso proposto dall'alienante alle Commissioni tributarie (definito solo nel 1994). Va invero ribadito che l'acquirente escusso, avendo pagato un debito altrui, può immediatamente avvalersi della facoltà di richiedere il rimborso di quanto pagato, nei confronti dell'effettivo debitore d'imposta, senza che rilevino le eccezioni opponibili dal debitore di imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria circa la sussistenza del debito o la pendenza di controversie tra i predetti. Rimborso che non preclude all'alienante debitore di imposta, che lo abbia effettuato a seguito della rivalsa esperita nei suoi confronti dall'acquirente, la possibilità, ove risulti che il tributo non era dovuto, di chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite dal fisco (sent. n. 3177/88).
3. La sentenza va pertanto cassata con rinvio ad altro giudice di pari grado, che si atterrà al seguente principio:
"In materia di INVIM, l'acquirente di un immobile che, in forza del privilegio gravante sul bene (art. 28 del d.P.R. n. 643 del 1972 e art. 2772, comma 1, c.c.), venga escusso per il pagamento dell'imposta dovuta dal venditore (indicato dall'art. 4 del d.P.R. n. 643 del 1972 quale soggetto passivo obbligato al pagamento del tributo) ed effettui il pagamento soddisfa un debito altrui, e, pertanto, in alternativa al ricorso alle Commissioni tributarie per contestare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ha diritto di rivalersi nei confronti del venditore medesimo, senza che rilevino nei suoi confronti le eccezioni opponibili dal debitore nel diverso rapporto con l'Amministrazione finanziaria, ne' l'eventuale pendenza di controversia in relazione a tale rapporto".
4. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Roma, provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 29 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2001