Sentenza 24 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10847 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
1 0847 /02 Aula A In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. SO C. dr. Bruno D'Angelo Presidente R.G.n. 2015/2000 dr. Michele De Luca Consigliere Cron. 28453 Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli dr. Giuseppe Cellerino Consigliere Ud. 16.05.2002. dr. Grazia Cataldi Consigliere ha pronunziato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: PR Immobiliare s.r.l., in persona del legale rap- presentante sig. ND AT, corrente in Cone- gliano TV e LA ND in proprio, residen- te in Pianzano w TV -, rappresentati e difesi dall'avv. Italo Melchiorri di Treviso e Marina Wongher di Roma ' हूँ Quest'ultima anche domiciliataria nel suo studio in alla via Caroncini n. 27, giusta procura speciale Ro a margine del ricorso, ricorrenti;
2181
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona -1- del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, tanto congiuntamente che disginte- mente, degli avv. Fabio Fonzo, Clementina Pulli e Antoniet- ta Coretti, per procure speciale in calce al controricorso e con essi elettivamente domicilis to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocature Centrale dell'Istituto me- desimo, contro ricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Treviso in data 9 16 novembre 1999, n. 1447/99, n. 1268/99 R.G.; udita le relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 16 maggio 2002; udito l'avv. Marina Wongher per i ricorrenti;
B udito l'avv. Clementina Pulli per il controricorrente;
udito il P.N., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - 2 Svolgimento del processo. Con separati ricorsi al PR di Treviso, giudice del lavoro, ND AT e la PR Immobiliare s.. r.l. proponevano opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per lire 3.070.000 1'11 gennaio 1996 dall'INPS a carico del primo, legale rappresentante della società, a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamen- to di contributi dal gennaio 1988 all'ottobre 1993, ed al decreto ingiuntivo emesso dal PR il 5 settembre 1996 nei confronti della PR Immobiliare per il paga- mento di lire 337.493.918, a titolo di contributi previ- denziali dovuti dall'1 gennaio 1988 al 31 ottobre 1993, somme aggiuntive ed interessi, in base al verbale di accer- tamento 31 agosto 1995, con cui era stato contestato alla società di essersi avvalsa di lavoranti a domicilio violan- do le norme sulle assicurazioni obbligatorie. Gli opponenti sostenevano che i quattro rapporti contestati erano di lavoro autonomo e chiedevano si accertasse che nulla era dovuto all'INPS. L'INPS, costituendosi nelle due cause, contestava le tesi de- gli opponenti, sostenendo che i rapporti in questione aveva- no le caratteristiche tipiche del lavoro a domicilio. Riunite le cause ed assunte prove testimoniali, il PR, con sentenza pronunciata il 2 febbraio 1999, respingeva le opposizioni e condannava gli opponenti alla rifusione delle - 3.- spese. Avverso tale sentenza proponevano appello il AT e la Immobiliare s.r.l., chiedendone la riforma totale, con con- seguente revoca dell'ordinanza ingiunzione e del decreto ingiuntivo opposti e rifusione delle spese. Parti appellanti lamentavano la mancata considerazione da parte del PR del fatto che il rapporto con PO 0- rietta era consistito in un'unica prestazione, e che, co- munque, in tutti e quattro i casi mancava la subordinazio- ne e sussistevano invece gli elementi propri del lavoro autonomo. L'INPS, costituitosi, contestava i rilievi degli appellanti e chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Con sentenza in data 9 16 novembre 1999 il Tribunale di - Treviso rigettava l'appello e confermava la sentenza impu- gnata. Osservava il Tribunale che il quadro probatorio che si era definito nel primo grado di giudizio, e che era costituito, oltre che dalle testimonianze assunte, dai verbali di dichia razioni rese agli ispettori dell'INPS dalle lavoranti che prestavano la loro attività per la PR s.p.a. (poi Preme c Immobiliare s.r.l.), dichiarazioni confermate in causa, defi- niva i rapporti tra società e lavoranti come tipicamente in- quadrabili nel lavoro a domicilio%3B che le testi, nel confer- mare le dichiarazioni già rese agli Ispettori, avevano anche 4 "introdotto dinanzi al PR 'precisazioni", ma questi parziali aggiustamenti peraltro non modificavano il qua- dro di un lavoro affidato a domicilio, di regola, quando la PR non aveva i dipendenti necessari per eseguire la lavorazione%; che le lavoranti non erano tenute a segui- re un orario, nè l'esecuzione del loro lavoro era oggetto di controllo a domicilio da parte della PR, ma queste sono caratteristiche proprie del lavoro a domicilio, che erroneamente gli appellanti invocavano per sostenere che si trattava di prestazioni autonome;
che tale qualificazione филь non poteva essere affermata nemmeno in base alla volontà delle parti, che non rilevava per il lavoro a domicilio, secondo giurisprudenza costante ed univoca%;B che pieni appa- rivano, dalle prove assunte, il coordinamento con l'organiz- zazione interna del lavoro e l'inserimento nel ciclo azien- dale;
che ricorrevano le caratteristiche tutte del lavoro a domicilio, come definito dall'art. 1 1. 877/1973, secondo •il cui co 2 la subordinazione è "in deroga a quanto stabili- to dall'art. 2094 c.c." ;B che di un'organizzazione imprendito- riale mancava nei casi in esame qualsiasi indice. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 gennaio 2000, la PR Immobiliare s.r.l. e ND AT, con unico complesso motivo, hanno proposto ricorso per cassazione. un L'Istituto intimato ha resistito con controricorso notificato il 3 marzo 2000. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva. - 5 - Motivi della decisione. Con l'unico motivo i ricorrenti denunziano omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa punti decisivi della controversia. A) I ricorrenti deducono l'assenza di subordinazione%3B che il superamento degli elementi probatori nel senso dell'autono- mia del lavoro svolto è stato giustificato dal Tribunale con l'attribuzione di rilievo decisorio prevalente all'ele- mento del coordinamento con l'organizzazione interna del la- voro e dell'inserimento nel ciclo aziendale;
che, se è paci- fico che la nozione di subordinazione prevista in deroga - dall'art.l, commaa quanto stabilito dall'art. 2094 c.c. - 2°, della legge 877/73 sia peculiare ed in un certo qual senso più attenuata rispetto alle forme ordinarie di subor- dinazione, è altrettanto pacifico che il carattere della su- bordinazione costituisce pur sempre un elemento essenziale ed imprescindibile dello speciale rapporto in questione;
che deve escludersi nel caso in esame qualsiasi subordinazione al- la luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibat- timentale;
che il Tribunale ha ignorato o comunque non ha suf- ficientemente motivato il peso di elementi emersi dall'istrut- toria;
che l'oggettiva semplicità e addirittura ripetitività delle lavorazioni commissionate alle ditte appaltatrici esterne di per sè non è idonea ad escludere l'autonomia del lavoro svolto. - 6 - B) I ricorrenti deducono poi la rilevanza globale dei sin- goli elementi tipici del lavoro autonomo emersi nel corso del giudizio;
che la lettura congiunta di tutti gli elemen- ti menzionati in motivazione dal Tribunale, e specificamen- te individuati dalle ricorrenti nel ricorso introduttivo e nel ricorso d'appello, fornisce una conferma della volontà delle parti di dare vita ad un rapporto qualificabile come autonomo anzichè come subordinato;
che, se l'iscrizione nel- l'albo delle imprese artigiane, l'emissione di fatture, il lavoro svolto per più committenti, la ripetitività delle o- perazioni e le istruzioni impartite solo all'inizio del Jone lavoro, la proprietà dei mezzi di produzione, sono criteri che singolarmente presi sono stati ritenuti non sufficienti a comprovare la natura autonoma dell'attività svolta, è in- discutibile che gli stessi elementi letti congiuntamente e rapportati alla volontà delle parti, così come desumibile dalle deposizioni testimoniali, necessariamente conducono a ritenere raggiunta la prova dell'autonomia del lavoro do- miciliare svolto. C) I ricorrenti deducono altresì l'omessa valorizzazione della diversità della posizione PO ET, che ha svolto una sola volta una prestazione per la PR ed ha dichiara- to di aver stabilito lei il prezzo e di non aver avuto l'im- posizione di termini di consegna%; che la motivazione fornita dal Tribunale in ordine alla particolare posizione PO -7- ET è illogica e poco convincente;
che l'evidente occasionalità del lavoro svolto dalla PO fornisce un chiaro indice rivelatore del modus operandi di PR s.r.l., la quale non disponeva affatto di una rete di lavoratori subordinati domicilio, na si rivolgeva occasionalmente ed in base all'entità delle commesse ad alcune ditte artigiane, nel difetto di qualsivoglia rapporto di continuità con gli appaltatori di volta in volta contattati. Osserva la Corte che le censure sono infondete. A) In tema di lavoro a domicilio, per applicare le norme sul lavoro subording to non occorre accertare se sussista- no i caratteri propri di questo, essendo, invece, necessa- rio e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n. 858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegue il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sie eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti;
c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecu- zione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svol- gere, nell'esecuzione parziale, nel completamento o nella 8 inters lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. Nel uadro di tele disciplina legislativa, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento productivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavore tore moassume rilievo non già come risultato, come estrinse- casione di energie lavoretive, resa in maniera continuetiva ell'esterno dell'aniende, e però organizzata ed utilizzste in funzione complementare O sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di su- bordinatione viene a configurarsi come inserimento dell'atti- vità del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del qua- le la prestazione lavorativa da lui rese pur se in ambienti ' esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del levorstore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purchè conviventi e a carico, diventa elemento integrativo (Cass. 16 giugno 2000 n. 8221). Di tale principio ha fatto corretta affermazione la sentenza impugnata, che ha osservato che il quadro probatoric che si era definito nel primo grado di giudizio, e che era costi- tuito, oltre che dalle testimonianze assunte, dai verbali di dichiarazioni rese agli ispettori dell'INPS dalle la- voranti che prestavano la loro attività per la PR s. 0.2 (poi PR Immobiliare s.r.l.), dichiarazioni confermate in causa, definiva i rapporti tra società e lavoranti come tipicamente inquadrabili nel lavoro a domicilio. - 9 - - nel confermare le dichia- Le testi- osservava il Tribunale razioni già rese agli Ispettori, avevano anche introdotto innanzi al Fretore "precisazioni", ma questi parziali agriu- stamenti peraltro non modificavano il quadro di un lavoro affidato a domicilio, di regole, quando la PR non aveva i dipendenti necessari per eseguire le lavorasione. Le la- voranti non erano tenute a seguire un orario, nè l'esecu zione del loro lavoro era oggetto di controllo a domicilio da narte della PR, ma ciò non comportava che si trattas- se di prestazioni autonome. Tale qualificazione non poteva funds essere affermata nemmeno in base alla volontà delle parti, che non rilevava per il lavoro a domicilio, dovendosi te- ner conto non del nomen juris previsto in contratto, bensì del concreto atteggiarsi della prestazione lavorativa, orga- nizzata ed utilizzata in funzione complementare o sosti- tutiva del lavoro eseguito all'interno dell'azienda (v. Cass. 8221/2000 cit.). Pieni apparivano dalle prove assunte il coordinamento con l'organizza-secondo il Tribunale zione interna del lavoro e l'inserimento nel ciclo aziendale, e di un'organizzazione imprenditoriale mancava nei casi in esame qualsiasi indice. Correttamente dunque riteneva il Tribunale che ricorrevano le caratteristiche tutte del lavoro a domicilio, nel quale la subordinazione è in deroga a quanto stabilito dall'art. 2094 C.C. (1. 877/1973). - 10 - B) Non valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato a domicilio (in cui il vincolo di subordinazione è, come si è detto, attenuato e si atteggia essenzialmente come inserimento nel ciclo produttivo aziendale dell'attività del lavoratore, resa in ambienti esterni all'azienda, con mezzi ed attrez- zature anche propri del medesimo ed eventualmente anche con l'ausilio complementare dei suoi familiari conviven- a carico, e senza necessità che le direttive sulleti e modalità di esecuzione e le caratteristiche del lavoro Jane da eseguire siano continuative o reiterate) l'iscrizione del prestatore di lavoro all'albo delle imprese artigia- ne (cui può non corrispondere di fatto l'esplicazione di attività lavorativa autonoma), l'emissione di fatture, la circostanza che siano intervenute trattative per la deter- minazione del compenso, l'esistenza di una clausola con- trattuale che stabilisca il rinnovo dell'esecuzione del prodotto che non risulti conforme alle prescrizioni im- partite dall'imprenditore o al campione (non dovendo in questo caso ravvisarsi una assunzione di rischio imprendi- toriale, quanto piuttosto la previsione di un obbligo avente funzione risarcitoria o sanzionatoria) (Cass. 3 novembre 1995 n. 11431). Nè valgono ad escludere la predetta configurabilità l'even- tuale mancanza di continuità delle prestazioni e lo svolgi- -- 11 mento di attività per più committenti (Cass. 23 settembre 1998 n. 9516). Va osservato comunque che la valutazione di dette circo stanze è demandata al prudente apprezzamento del giudice del merito, peraltro secondo il canone interpretativo di ritenere, nel dubbio, sussistente lo speciale rapporto di lavoro a domicilio (Cass. 18 giugno 1999 n. 6150). Nella detto giudice ha con motivazione con-specie, invero " grua ed esente da vizi logico-giuridici, ritenuto sussi- stenti le caratteristiche tutte del lavoro a domicilio. C) Per quanto concerne la posizione di PO ET, che, secondo i ricorrenti - ma la circostanza è indiscussa ha svolto una sola volta una prestazione per la PR ed ha dichiarato di aver stabilito lei il prezzo e di non aver avuto l'imposizione di tempi di consegna, si è già detto che la circostanza che siano intervenute trattative per la de terminazione del compenso (Cass. 11431/1995 cit.) non vale ad escludere la natura subordinata del rapporto de quo;
nè in tale genere di rapporto può avere significato l'organiz- zazione in piena libertà del proprio tempo da parte del la- voratore, che non è tenuto al rispetto di un obbligo di o- rario, ma è tenuto a produrre un determinato risultato, e l'affidamento dei tempi della lavorazione non evidenzia al- cun requisito proprio dell'autonomia del rapporto. Nè l'e- ventuale mancanza di continuità delle prestazioni vale di - 12 per sè ad escludere la forma attenuata di subordinazione con- figurata dalla legge n. 877/1973 come specie derogatoria ri- spetto al "genus" delineato dall'art. 2094 c.c. .(Cass. 9516/1998). Consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e vensono liquidate come in dispositivo, con condanna solidale dei ricorrenti, eventi comune interesse nella causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare all'Istituto controricorrente le spese de zio di cassazione, liquidate in euro 12,12, 91, oltre duemila ter onorari difensivi. Così deciso in Roma il 16 maggio 2002. 3 3 5 . 0 N 1 Il Presidente . 3 T 7 R A - S A 8 ' S - L 1 A L 1 T I E D D A E Broth ( , I S Bruno G O E S P L G N S L E I I O S L N B I I G A A D O L O L A A T T E D T S I D E R O , I P O D R M I T O S I A G D E Il Consigliere estensore E R T N E S E (dr. Donato Figurelli) Stacto fimillБри Depo fille - 1,3 --