Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2003, n. 2370
CASS
Sentenza 9 ottobre 2003

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È legittimo il provvedimento con il quale il giudice di pace - avendo rigettato la richiesta di archiviazione e restituito gli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione - a seguito dell'ulteriore trasmissione degli atti, in adempimento della richiesta, da parte del P.M., nuovamente li restituisca all'organo dell'accusa perché autorizzi la polizia giudiziaria a citare il soggetto nei cui confronti l'imputazione era stata formulata (Affermando il principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., fondato sull'assunto che il giudice di pace non ha il potere di imporre all'organo requirente atti di impulso processuale: ha per contro ritenuto la Corte che dall'intera disciplina attuativa della citazione a giudizio come configurata dal D.L.vo n. 274 del 2000 emerge come a carico della parte pubblica sono poste specifiche incombenze alle quali in nessun modo può provvedere il giudice di pace).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2003, n. 2370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2370
    Data del deposito : 9 ottobre 2003

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