Sentenza 9 ottobre 2003
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice di pace - avendo rigettato la richiesta di archiviazione e restituito gli atti al P.M. per la formulazione dell'imputazione - a seguito dell'ulteriore trasmissione degli atti, in adempimento della richiesta, da parte del P.M., nuovamente li restituisca all'organo dell'accusa perché autorizzi la polizia giudiziaria a citare il soggetto nei cui confronti l'imputazione era stata formulata (Affermando il principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.M., fondato sull'assunto che il giudice di pace non ha il potere di imporre all'organo requirente atti di impulso processuale: ha per contro ritenuto la Corte che dall'intera disciplina attuativa della citazione a giudizio come configurata dal D.L.vo n. 274 del 2000 emerge come a carico della parte pubblica sono poste specifiche incombenze alle quali in nessun modo può provvedere il giudice di pace).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/10/2003, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 09/10/2003
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - N. 1860
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 40632/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena avverso il provvedimento in data 2.9.2002 reso dal Giudice di pace della stessa città, che all'esito della imputazione coatta formulata dal P.M., restituiva gli atti a quest'ultimo, perché autorizzasse la polizia giudiziaria a citare l'imputato NO AL per il reato p.e.p. dall'art. 590 c.p.;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. In data 9.7.2002 il Giudice di pace del Tribunale di Modena rigettava la richiesta di archiviazione disponendo la restituzione degli atti al P.M. per la formulazione della imputazione. Con atto in data 18.7.2002 il P.M. formulava l'imputazione e ritrasmetteva gli atti al Giudice e di pace.
In data 2.9.02 il Giudice restituiva gli atti al P.M. perché autorizzasse la polizia giudiziaria a citare NO AL per il reato p.e.p. dall'art. 590 c.p.. 2. Avverso tale provvedimento, definito abnorme, il Procuratore della Repubblica di Modena ricorre per Cassazione chiedendone l'annullamento. Deduce in proposito il ricorrente che il combinato disposto degli artt. 409, comma 5, c.p.p. e 17, comma 4, d. lgs. 28.8.2000 n. 274 attribuirebbe al giudice il solo potere di disporre che il P.M. formuli l'imputazione, ma non anche quello di imporre all'organo requirente "atti di impulso processuale"; ciò che sarebbe dimostrato dall'art. 128 disp. att. c.p.p., che disciplina la "fissazione dell'udienza preliminare" nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione e prevede che sia lo stesso giudice, e non il P.M., a dover operare l'atto di impulso per il prosieguo del giudizio attraverso, appunto, la fissazione della udienza preliminare.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché rivolto ad un provvedimento non impugnabile ne' suscettibile di essere ritenuto abnorme.
4. Il ricorso non tiene conto delle modalità con le quali può essere adito il giudice di pace, pretendendo l'applicazione di una norma, quella di cui all'art. 128 cit. che chiaramente si riferisce al solo procedimento ordinario e solo quando questo abbia ad oggetto reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve essere effettuato tramite il ricorso all'udienza preliminare (non, quindi, per esempio, per i reati a citazione diretta ex art. 550 c.p.p.). Nel processo penale davanti al giudice di pace non solo non è affatto prevista l'udienza preliminare, ma al giudizio, in ossequio alla previsione di delega (cfr. art. 17, comma 1, lettere b) e c) della legge 24 novembre 1999 n. 468 si accede in due modi: con il ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa, limitatamente ai reati procedibili a querela (art. 21 d. lgs. n. 274/2000, ipotesi che, all'evidenza, qui non interessa), o con la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria (art. 20 d. lgs. cit.). In entrambi i casi, non vi è appunto traccia della fase dell'udienza preliminare, la cui introduzione avrebbe appesantito notevolmente il sistema processuale, in contrasto con l'esigenza di "massima semplificazione" che caratterizza il rito davanti al giudice di pace, e sarebbe stata altresì irrazionale, in considerazione del fatto che la competenza del giudice penale è ritagliata su reati in precedenza definibili con la citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero.
L'impraticabilità dell'opzione interpretativa patrocinata dal ricorrente risulta evidente solo che si consideri la disciplina attuativa della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria configurata nel d. lgs. n. 274/2000. La data dell'udienza di comparizione è indicata dal giudice su richiesta del pubblico ministero (art. 49 d. lgs. n. 274/2000). Alla convocazione delle parti per la prima udienza provvedono gli stessi soggetti alla cui iniziativa è dovuto il giudizio: di guisa che, nella citazione disposta dalla polizia giudiziaria, è questa che deve provvedere a citare dinanzi al giudice di pace, almeno trenta giorni prima dell'udienza, l'imputato, il suo difensore e l'eventuale persona offesa (art. 20, comma 3, d.lgs. cit). L'onere del deposito in segreteria della citazione a giudizio è posto a carico del pubblico ministero, nell'ipotesi della citazione ex art. 20, anche se tutti gli incombenti relativi alle notifiche spettano alla polizia giudiziaria, giacché l'art. 20, comma 5, dispone che la citazione a giudizio, ovviamente notificata, debba essere depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo delle indagini.
Sempre a carico del pubblico ministero (anche se nulla sembrerebbe opporsi a che il pubblico ministero, anche con disposizione di ordine generale, deleghi a tal fine la stessa polizia giudiziaria) è posto l'onere di provvedere al deposito nella cancelleria del giudice dell'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione (art. 29, comma 1, d. lgs. cit.).
È un sistema, in definitiva, in cui a carico della parte pubblica sono poste specifiche attività ed incombenti, con esclusione della possibilità che vi possa provvedere il giudice di pace.
5. Ciò premesso, rileva la Corte che il provvedimento impugnato, lungi dal potersi ritenere abnorme, si presenta puntualmente rispondente ai suindicati principi, avendo il giudice di pace legittimamente rimesso gli atti al P.M. al fine di disporre la citazione a giudizio del NO a mezzo della polizia giudiziaria. Il giudice di pace avrebbe illegittimamente agito se avesse direttamente provveduto, d'ufficio, allo svolgimento di incombenti che la surrichiamata disciplina attribuisce in toto ad altri soggetti processuali.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004