Sentenza 14 novembre 2019
Massime • 1
E' ammissibile il ricorso per cassazione, per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., provvede sull'opposizione degli interessati al decreto del pubblico ministero di rigetto della richiesta di restituzione delle "cose" in sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2019, n. 10987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10987 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2019 |
Testo completo
10987-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - RI VESSICHELLI Sent. n. sez. 1475/2019 CC 14/11/2019 Relatore - EDUARDO DE GREGORIO - R.G.N. 37637/2019 ROSA PEZZULLO MICHELE ROMANO ELISABETTA RI MOROSINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR RI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2019 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG MARIO RI STEFANO PINELLI Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore RITENUTO IN FATTO Con l'ordinanza impugnata il Gip del Tribunale di Castrovillari ha rigettato, ai sensi dell'art 263/5 cpp, l'opposizione avverso il decreto del PM col quale era stata respinta l'istanza di restituzione delle cose sequestrate in relazione al reato di furto aggravato.
1. Ha proposto ricorso la difesa dell'indagata, lamentando la violazione di legge, la violazione di norme processuali e la manifesta illogicità di motivazione. Ha sostenuto la ricorrente che i decreti di perquisizione e sequestro del PM erano generici ed indeterminati nell'individuazione delle cose da reperire, lasciando in tal modo alla polizia giudiziaria ampia discrezionalità anche nell'individuare le cose da sottoporre a sequestro e nel definire il vincolo di pertinenza delle cose con il delitto contestato. Sul punto sono state citate più pronunzie di questa Corte, per le quali in tali ipotesi il PM deve provvedere alla convalida dei decreto ai sensi e nei termini previsti dall'art 355 cp, pena l'inefficacia del vincolo probatorio e l'obbligo di restituzione di quanto in sequestro. All'odierna udienza il PG, dr Pinelli, ha concluso per l'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1.Deve in primis osservarsi che la presente impugnativa risulta correttamente proposta a questa Corte di legittimità. Infatti, è stata autorevolmente affermata l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale, ai sensi dell'art. 263, comma quinto, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari decide sull'opposizione proposta dall'interessato avverso il decreto di rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione di cose sequestrate. Sez. U, Sentenza n. 7946 del 31/01/2008 Cc. (dep. 20/02/2008 ) Rv. 238507. In senso conforme Sez. U, Sentenza n. 9857 del 30/10/2008 Cc. (dep. 04/03/2009) Rv. 242290 ha precisato che il ricorsoin tale ipotesi è proponibile per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma primo, cod. proc. pen.
2. Tanto premesso occorre osservare che le doglianze espresse dal ricorrente sono formulate solo genericamente, poiché in alcun modo sono state spiegate le ragioni per le quali i beni sequestrati neppure indicati nel testo dell'impugnativa non sarebbero corpo del reato, - essendo questo il solo presupposto invocabile nella prospettiva della richiesta di restituzione.
2.1 In proposito deve rilevarsi che, per quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato i decreti di sequestro di cui si discute appaiono sufficientemente motivati, essendosi dato atto che il PM procedeva per il delitto di furto e che l'Ufficio di Accusa ricercava gli oggetti provento dello stesso furto - prodotti sottratti dalla farmacia e somme di denaro - nell'immobile in uso alla persona sottoposta ad indagini, legata da rapporto di collaborazione con la medesima farmacia.
2.2 Va, quindi, ricordato che questa Corte, con orientamento di recente confermato anche dalle Sezioni Unite, ha sancito il principio per il quale le cose soggette a confisca obbligatoria - come nella specie sono quelle sequestrate essendo nella prospettiva di accusa oggetto del delitto di furto - non possono essere restituite, ai sensi dell'art 324/7 cpp. Così: Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019 Cc. (dep. 04/10/2019) Rv. 276690 per la quale il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio.In pronunzia senso conforme la precedente Sez. 3, Sentenza n. 17918 del 06/12/2016 Cc. (dep. 10/04/2017) Rv. 269628, in riferimento al sequestro realizzato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa -come nel caso in esame -e per finalità esclusivamente probatorie. Nel caso in esame, pertanto, non sussiste la denunziata illegittimità del decreto di sequestro probatorio né del provvedimento impugnato, né vi è alcun obbligo di restituzione. Il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 14.11.2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Drssa Maria Vessichelli Exch CONTE MIA IL FUN IL FUNZIONAN dott.ssa Maria D'Angelo T 2