Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
Non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta del medico il quale acconsenta a prestare un intervento chirurgico ad un ricercato, quando all'attività professionale non sia seguita un' ulteriore condotta in favore del latitante per aiutarlo a sottrarsi alle ricerche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2002, n. 21624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21624 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 16/05/2002
Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ Consigliere N. 659
Dott. NICOLA MILO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE Consigliere N. 29190/2001
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da IE LO contro la sentenza 16 ottobre 2000 della Corte d'Appello di Cagliari (sezione di Sassari). Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi, per il ricorrente, gli avvocati Lorenzo Soro e Pasquale Ramazzotti.
Ritenuto in fatto
1. IE LO è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Nuoro, con sentenza confermata sul punto dalla Corte d'Appello, di favoreggiamento, per aver aiutato il latitante ND RA a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, recandosi con la strumentazione e i farmaci necessari presso l'abitazione ove il latitante era ospitato e intervenendo chirurgicamente per correggere gli esiti cicatriziali di una pregressa ferita alla coscia destra del RA.
2. Il LO ricorre contro la sentenza della Corte, deducendo in primo luogo violazione dell'art.378 c.p. e vizio della motivazione. Osserva al riguardo che l'imputazione, benché frutto di una nuova formulazione da parte del p.m., è già di per sè ambigua in quanto correggere una cicatrice non costituisce alcun aiuto a sottrarsi alle ricerche dell'autorità, specie considerando che chi l'aiuto presta non tiene alcuna condotta attiva contraria alle indagini e non si attiva al di là delle semplici cure.
Se poi la condotta ulteriore si ravvisa (come fa la sentenza impugnata) nell'aver accettato di curare il latitante al di fuori di una struttura sanitaria, si mostra di non distinguere il fatto di chi, trovandosi sul luogo, accetta di curare, dal fatto di chi si muova con preordinazione sul luogo al fine di evitare lo spostamento del latitante. Ora nella pronunzia in esame si afferma chiaramente che la condotta del LO fu la prima, sicché non è stata ravvisata alcun attività ulteriore rispetto a quella sanitaria.
3. In ogni caso - secondo motivo - erano presenti le scriminanti dell'esercizio del diritto e dell'adempimento del dovere e quella dello stato di necessità.
La prima perché la cicatrice del RA (sebbene non attentasse alla sua vita o alla sua integrità) poteva essere causa con alta probabilità di infezione e di ascesso.
La seconda, quanto meno sotto il profilo putativo, perché il medico, portato in ora notturna in un appartamento frequentato da minacciosi sconosciuti era oggettivamente esposto ad attuale pericolo in caso di rifiuto.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
2. Deve ricordarsi che la giurisprudenza di questa Corte, muovendo dall'assunto che l'art.378 c.p., nel punire chiunque aiuta taluno a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, non impone un obbligo di favorire tali ricerche, ha sempre escluso la rilevanza, in quanto tale, della prestazione di cure mediche a favore del ricercato ed ha invece richiesto, per l'integrazione del delitto, un'ulteriore condotta positiva di aiuto da parte del sanitario. La quale, osservando la casistica, è stata ravvisata nella compilazione di una cartella clinica con false generalità (sez. 6^, 15.3.85, Pelosio), nell'attività del medico per reperire terzi disposti a prestare altre cure mediche (sez.6, 24.1.83, Alfano) o una clinica compiacente (sez. 1^, 11.12.98, Bruno), nell'adozione di accorgimenti diretti a evitare il controllo della polizia, durante lo spostamento verso il ricercato per portare assistenza (sez. 6^, 25.1.02, Di Noto).
3. Ora è dato leggere, nella sentenza impugnata, che il ricorrente non ebbe a preordinare il suo intervento a favore del latitante perché soltanto una volta giunto nell'appartamento, luogo del rifugio, si rese conto di trovarsi dinanzi ad un ricercato. A questo punto il suo intervento "attivo", sempre secondo la sentenza, sarebbe consistito nel non rifiutarsi di eseguire l'intervento in quel luogo.
4. Tanto rilevato, sembra chiaro che la Corte d'Appello di Sassari in realtà imputa al ricorrente le cure in quanto tali, posto che non rifiutarsi significa accettare, antecedente psichico dell'esecuzione volontaria di cure, senza che, oltre tale esecuzione che di per sè non è aiuto a sottrarsi, ravvisi una ulteriore condotta. Sotto altro Profilo può dirsi che, in sostanza e contro il disposto della norma penale, la Corte d'Appello ritiene penalmente rilevante il non aver favorito le ricerche dell'Autorità. Nell'accenno al luogo delle cure sembra infatti implicita l'argomentazione che, se invece il medico si fosse rifiutato di eseguire la prestazione, con probabilità il latitante si sarebbe dovuto esporre ad un'uscita dal rifugio, cosa che avrebbe facilitato un suo arresto.
5. Difettando così un aiuto a sottrarsi alle ricerche, le conseguenze vengono enunziate nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, 16 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2002