Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/10/2025, n. 33381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33381 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
33381-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge
Composta da: Ercole PR Anna Criscuolo Antonio Costantini
Presidente
ET ST
CA DI
ha pronunciato la seguente
Relatore
SENTENZA
Sent. n. sez.
889
U.P. 02/07/2025 R.G.N. 2578/2025
sul ricorso proposto da OM LO, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia il 30/05/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, ET ST lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Fabio Picuti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria e le conclusioni dell'avv. Marco Zambelli, difensore della costituite parti civili, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui OM LO è stato condannato per i reati previsti dagli artt. 570-570 bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 570 bis cod. pen.
Si sostiene che:
1
a) la sentenza di divorzio poneva a carico dell'imputato l'obbligo di corrispondere alla ex moglie dell'imputato la somma di euro 750 euro per il mantenimento dei figli minori e si evidenzia come, al momento della presentazione del ricorso per il divorzio, nessuno dei figli fosse minore;
la Corte, pur in presenza di uno specifico motivo, avrebbe omesso di motivare, limitandosi ad affermare la legittimazione del figlio maggiorenne non autosufficiente a costituirsi parte civile;
b) l'imputato non avrebbe avuto conoscenza della sentenza di divorzio, pronunciata in contumacia e mai notificata o eseguita;
a fronte di un motivo di appello specifico, la Corte avrebbe confuso la sentenza emessa dal Tribunale civile in contumacia con quella del Tribunale penale emessa in assenza e oggetto di appello;
c) l'imputato sarebbe stato condannato a pagare in via provvisionale la somma complessiva di 160.000 euro determinata senza nessuna giustificazione
1.Il ricorso è fondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il tema attiene alla conoscenza da parte dell'imputato del provvedimento civile impositivo dell'obbligo, dal cui inadempimento è originato l'odierno procedimento
penale.
A fronte di uno specifico motivo di impugnazione, la Corte di appello ha testualmente motivato: "I'imputato in realtà era stato dichiarato assente nel processo di primo grado, previa verifica della regolarità della notifica della citazione a giudizio, ed inoltre era stato assistito da un difensore di fiducia, segno questo che era pienamente a conoscenza del procedimento a suo carico" (cfr., pag. 9 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione asimmetrica rispetto al motivo di impugnazione in cui la Corte sembra fare obiettivamente riferimento al giudizio penale di primo grado e non a quello civile definito con la sentenza impositiva dell'obbligo che sarebbe stato inadempiuto. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio sul punto. Gli altri motivi sono assorbiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025. Il Consigliere estensore ET ST
Il Presidente
Ercole PR
2
Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della Cancelleria, sull'originale del provvedimento un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza, in qualsiasi forma l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati
in sentenza
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 08 OTT 2025 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.seppina Cirimele
Il Presidente
3
S