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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 15646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15646 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO EP EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/11/2025 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato EP EA LO, a pena di giustizia, per i reati di bancarotta distrattiva e documentale, commessi nella qualità di socio accomandatario della società “Medicazioni Mediterranee S.a.s. di LO EP EA” dichiarata fallita nel gennaio 2016. 2. L’imputato ha proposto ricorso con atto a firma dal suo difensore. 2.1.Con unico motivo denuncia violazione degli artt. 178 e 179 in relazione agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., perché giudicato in assenza nonostante l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del successivo decreto di rinvio a giudizio. Deduce, in particolare, che la notifica Penale Sent. Sez. 5 Num. 15646 Anno 2026 Presidente: EN SS Relatore: TI NA Data Udienza: 18/03/2026 2 dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stata effettuata, in data 15 luglio 2020, alla madre dell'imputato, non convivente e residente in luogo diverso, in assenza peraltro di elezione o dichiarazione di domicilio;
la residenza della madre è in CA, via Virnicchi 269, mentre l’imputato risiedeva, all’epoca della notifica, in CA, corso Umberto n.535; tale notifica deve ritenersi nulla in quanto eseguita in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 157, commi 1,2 e 8, cod. proc. pen. Rileva, altresì, che la notifica del decreto che dispone il giudizio risulta eseguita presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen.; che ha avuto conoscenza della definizione del giudizio di primo grado solo all’esito dello stesso, avendo contattato soltanto dopo il difensore d’ufficio a causa di problemi personali. Si duole della violazione degli artt. 159, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, e 420, comma 2, cod.proc.pen.e si riporta all’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, con sentenza n.7697/2017 e del 9 luglio 2003. 3.Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Il ricorrente si duole, con primo motivo, della nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. La censura è fondata. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare risulta emesso in data 3 luglio 2019; - sono stati effettuati più tentativi di notifica non andati a buon fine in quanto il LO risultava trasferito altrove e, in data 31 ottobre 2019 il Comune di CA attestava essere in corso “una procedura di cancellazione per irreperibilità”; - a seguito di plurimi rinvii dovuti all’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare all’imputato, all’udienza del 15 dicembre 2020, rilevata la regolarità della notifica, si disponeva procedersi in assenza dell’imputato ed il rinvio a giudizio del medesimo;
3 - dalla lettura delle sentenze di merito, e dalle stesse deduzioni difensive, risultando non trasmessa alcuna documentazione in proposito pur espressamente sollecitata, si desume che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare risulta eseguita in data 15 luglio 2020 mediante consegna a mani della madre dell’imputato, UA TT residente in [...], in luogo diverso dall’imputato, residente in [...], corso Umberto n. 535, senza alcuna attestazione di esistenza di un rapporto di convivenza tra i suddetti. Infine, deve aggiungersi che dalla lettura dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado risulta che il difensore di ufficio non ha partecipato al processo di primo grado. 2.Il rilevato vizio di notifica, dando luogo a obiettiva incertezza sulla effettiva presa di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, si traduce in una causa di nullità che, riflettendosi sulla validità della citazione, ha valore assoluto e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179 c.p.p. Deve considerarsi, invero, che, secondo gli orientamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la stessa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, 4 k dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, Sentenza n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Rv. 272276 - 01). Come chiarito dalle Sezioni Unite, peraltro, anche l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all'omessa citazione dell'imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 Rv. 269027 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione). 2.1.Occorre, inoltre, ricordare che, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. proc.pen., con previsione rimasta immutata anche a seguito della modifica 4 introdotta dall'art. 10 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona e, qualora non risulti possibile consegnare personalmente la copia, la stessa può essere eseguita nella casa di abitazione, o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente. Secondo l’insegnamento di questa Corte, l'attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario che la notifica "è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario" prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche anche laddove la produzione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica attesti la differenza tra il luogo di residenza dell'imputato e quello del soggetto dichiaratosi con lui convivente" (Sez. 5, n. 12367 del 20/02/2025, Rv. 287765 – 01; Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272092; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222). Ciò sul presupposto che l’attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché basata su un'altrui indicazione e non frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima. 2.2. Tuttavia, nella fattispecie in esame, la presunzione di conoscenza dell’avviso da parte dell’imputato risulta fondata soltanto sulla sussistenza di uno stretto vincolo familiare con il prenditore dell'atto, senza alcuna parallela attestazione compiuta dall’ufficiale giudiziario dello stato di convivenza fra quest’ultimo e l’imputato. La trattazione del processo, nonostante l'assenza del difensore d’ufficio, che risulta, peraltro, sempre essere stato sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc.pen. ha determinato una nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Rv. 285301 – 01). La sentenza va dunque annullata, così come quella di primo grado, e gli atti trasmessi al Tribunale di Nola per nuovo giudizio. L’accoglimento della censura in esame esime dalla delibazione dell’ulteriore doglianza concernente l’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio. 5 3.In conclusione la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere annullate con trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso. Così è deciso, 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA TI SS EN
udita la relazione svolta dal Consigliere Andreina Occhipinti;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Fabrizio Vanorio, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Nola che aveva condannato EP EA LO, a pena di giustizia, per i reati di bancarotta distrattiva e documentale, commessi nella qualità di socio accomandatario della società “Medicazioni Mediterranee S.a.s. di LO EP EA” dichiarata fallita nel gennaio 2016. 2. L’imputato ha proposto ricorso con atto a firma dal suo difensore. 2.1.Con unico motivo denuncia violazione degli artt. 178 e 179 in relazione agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen., perché giudicato in assenza nonostante l'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del successivo decreto di rinvio a giudizio. Deduce, in particolare, che la notifica Penale Sent. Sez. 5 Num. 15646 Anno 2026 Presidente: EN SS Relatore: TI NA Data Udienza: 18/03/2026 2 dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare è stata effettuata, in data 15 luglio 2020, alla madre dell'imputato, non convivente e residente in luogo diverso, in assenza peraltro di elezione o dichiarazione di domicilio;
la residenza della madre è in CA, via Virnicchi 269, mentre l’imputato risiedeva, all’epoca della notifica, in CA, corso Umberto n.535; tale notifica deve ritenersi nulla in quanto eseguita in violazione delle disposizioni contenute nell’art. 157, commi 1,2 e 8, cod. proc. pen. Rileva, altresì, che la notifica del decreto che dispone il giudizio risulta eseguita presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen.; che ha avuto conoscenza della definizione del giudizio di primo grado solo all’esito dello stesso, avendo contattato soltanto dopo il difensore d’ufficio a causa di problemi personali. Si duole della violazione degli artt. 159, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti, e 420, comma 2, cod.proc.pen.e si riporta all’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, con sentenza n.7697/2017 e del 9 luglio 2003. 3.Il Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla recidiva e alla determinazione della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Il ricorrente si duole, con primo motivo, della nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare. La censura è fondata. Dagli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegio può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare risulta emesso in data 3 luglio 2019; - sono stati effettuati più tentativi di notifica non andati a buon fine in quanto il LO risultava trasferito altrove e, in data 31 ottobre 2019 il Comune di CA attestava essere in corso “una procedura di cancellazione per irreperibilità”; - a seguito di plurimi rinvii dovuti all’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare all’imputato, all’udienza del 15 dicembre 2020, rilevata la regolarità della notifica, si disponeva procedersi in assenza dell’imputato ed il rinvio a giudizio del medesimo;
3 - dalla lettura delle sentenze di merito, e dalle stesse deduzioni difensive, risultando non trasmessa alcuna documentazione in proposito pur espressamente sollecitata, si desume che la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare risulta eseguita in data 15 luglio 2020 mediante consegna a mani della madre dell’imputato, UA TT residente in [...], in luogo diverso dall’imputato, residente in [...], corso Umberto n. 535, senza alcuna attestazione di esistenza di un rapporto di convivenza tra i suddetti. Infine, deve aggiungersi che dalla lettura dei verbali di causa relativi al giudizio di primo grado risulta che il difensore di ufficio non ha partecipato al processo di primo grado. 2.Il rilevato vizio di notifica, dando luogo a obiettiva incertezza sulla effettiva presa di conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, si traduce in una causa di nullità che, riflettendosi sulla validità della citazione, ha valore assoluto e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179 c.p.p. Deve considerarsi, invero, che, secondo gli orientamenti delle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, ricorre la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. quando la stessa sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, 4 k dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; Sez. 5, Sentenza n. 4652 del 16/10/2017, dep. 2018, Rv. 272276 - 01). Come chiarito dalle Sezioni Unite, peraltro, anche l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare configura un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento equiparabile all'omessa citazione dell'imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016 Rv. 269027 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che la sanzione processuale di cui all'art. 179 cod. proc. pen. deve essere riferita non già alla sola citazione in giudizio in senso stretto, ma anche a quell'insieme di adempimenti che consente all'imputato, all'indagato o al condannato di partecipare ad una fase processuale che si conclude con una decisione). 2.1.Occorre, inoltre, ricordare che, ai sensi dell’art. 157, comma 1, cod. proc.pen., con previsione rimasta immutata anche a seguito della modifica 4 introdotta dall'art. 10 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona e, qualora non risulti possibile consegnare personalmente la copia, la stessa può essere eseguita nella casa di abitazione, o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna ad una persona che conviva anche temporaneamente. Secondo l’insegnamento di questa Corte, l'attestazione compiuta dall'ufficiale giudiziario che la notifica "è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario" prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche anche laddove la produzione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica attesti la differenza tra il luogo di residenza dell'imputato e quello del soggetto dichiaratosi con lui convivente" (Sez. 5, n. 12367 del 20/02/2025, Rv. 287765 – 01; Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z, Rv. 272092; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, Salvatore, Rv. 262222). Ciò sul presupposto che l’attestazione dell'ufficiale giudiziario, contenuta nella relata di notifica, circa il rapporto di convivenza tra il destinatario della medesima e il consegnatario dell'atto, proprio perché basata su un'altrui indicazione e non frutto di attività d'indagine del notificante, prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche e, in ogni caso, è compatibile anche con la veridicità di esse, in considerazione della non coincidenza concettuale tra "convivenza" e "coabitazione" nonché del possibile carattere solo temporaneo della prima. 2.2. Tuttavia, nella fattispecie in esame, la presunzione di conoscenza dell’avviso da parte dell’imputato risulta fondata soltanto sulla sussistenza di uno stretto vincolo familiare con il prenditore dell'atto, senza alcuna parallela attestazione compiuta dall’ufficiale giudiziario dello stato di convivenza fra quest’ultimo e l’imputato. La trattazione del processo, nonostante l'assenza del difensore d’ufficio, che risulta, peraltro, sempre essere stato sostituito ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc.pen. ha determinato una nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 42333 del 28/09/2023, Rv. 285301 – 01). La sentenza va dunque annullata, così come quella di primo grado, e gli atti trasmessi al Tribunale di Nola per nuovo giudizio. L’accoglimento della censura in esame esime dalla delibazione dell’ulteriore doglianza concernente l’omessa notifica del decreto che dispone il giudizio. 5 3.In conclusione la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essere annullate con trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Nola per l'ulteriore corso. Così è deciso, 18/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NA TI SS EN