Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2001, n. 9758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9758 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DE DOPOL ITA U NO975 8 .
0.1 LA CORTE SUPRIMA SSAZIONE Oggetto Commore eredi SEZIONE SECONDA CIVILE Jeroglimento. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. CE CALFAPIETRA R.G. N. 6049/99 22364 Dott. Antonio VELLA Consigliere Cron. - 3309 Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Rep. BUCCIANTE Consigliere Dott. Ettore Ud. 15/05/01 Rel. ConsigliereDott. Francesco Paolo FIORE c osta copia studio ha pronunciato la seguente HAS IL SOLE 24 ORE SENTENZA po 300 18 LUG. 2001 sul ricorso proposto da: MA, LI NA, NI NI ROSSANO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA D CHELINI 5, presso lo studio dell'avvocato BERLIRI dall'avvocato ZANCHI PIETRO, giusta LIRE 1500 FABRIZIO, difesi CANCELLERIA delega in atti;
B ricorrenti contro 0401178 GIOVANNA,BAGNOLI VINCENZO, BAGNOLI elettivamente 0401173 domiciliati in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato ALBERICI R., difesi dall'avvocato SEBASTIANI ENRICO, giusta delega in atti;
2001 controricorrenti 828 -1- avverso la sentenza n. 1246/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 16/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato ZANCHI Pietro, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1983, CE e OV LI, figli di NI LI, convenivano in giudizio IN SE, OM NI e SS NI perché, accertata la nullità del testamento del defunto genitore e, quindi, aperta la successione legittima del medesimo, venisse loro attribuita la quota ereditaria dovuta, acquisendo al patrimonio relitto dal de cuius anche i beni, da lui trasferi- ti in vita ai convenuti con simulati contratti di compravendita. I convenuti IN SE, OM NI e SS NI si costituivano e resistevano alle domande. Con sentenza non definitiva del 12 ottobre 1988, l'adito Tribunale di Siena, disconosciute la nullità del testamento di NI LI e la simulazione dei contratti di compravendita in questione, dichiarava che agli attori CE e OV LI spettava soltanto la quota di riserva dell'eredità paterna, limitatamente ai beni indicati nel testamento. Entrambe le parti interponevano gravame: gli attori, in via principale, e i convenuti, in via incidentale. 3 Con sentenza del 15 novembre 1990, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Siena, confermata nel resto, dichiarava la simulazione di alcuni dei contratti di compravendita in questione, dissimu- lanti donazioni valide e, quindi, soggette а riduzione, nonché la simulazione di altri contratti di compravendita, dissimulanti donazioni nulle per difetto di forma e, quindi, improduttive di effet- ti. Conseguentemente, dichiarava che a CE e OV LI spettava la quota loro riservata per legge (quali legittimari) sul patrimonio ereditario paterno, nel quale dovevano includersi i beni, oggetto dei simulati contratti di compraven- dita. Per la cassazione di quest'ultima sentenza, Giusep- pina SE, OM NI e SS Raspol- lini proponevano ricorso, che veniva però respinto con sentenza del 10 novembre 1994. Successivamente, con sentenza del 13 dicembre 1995, il Tribunale di Siena ricostruiva il patrimonio ereditario in oggetto, ne dava una valutazione di complessive lire 429.000.000, indicando nella metà la quota riservata per legge a CE e OV LI, e, quindi, attribuiva in proprietà di 4 previo conguaglio a loro costoro alcuni beni, carico di lire 600.000 e riconoscimento invece a 60.487.940, per indebita loro favore di lire acquisizione di frutti ad opera delle controparti. IN SE, OM NI e SS NI interponevano gravame, cui resistevano CE e OV LI. Con sentenza del 29 settembre/16 novembre 1998, la Corte d'appello di Firenze respingeva il gravame e condannava gli appellanti al pagamento delle relative spese. Per la cassazione di tale sentenza, IN SE, OM NI e SS NI hanno proposto ricorso in forza di due motivi. CE LI e OV LI, cui il ricorso è stato notificato il 22 marzo 1999, hanno resisti- to con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando omessa o quantome- no insufficiente motivazione, i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto nuova quindi, inammissibile, perché proposta soltantoe, in grado d'appello, la loro domanda di rimborso 5 delle migliorie apportate ai beni oggetto delle donazioni "ridotte", così come previsto dall'art. 748 c.c.. Tale domanda, a dire dei ricorrenti, sarebbe stata "sbrigativamente" ritenuta nuova, quando invece tale non era, originando dalla violazione posta in essere dalla appellata sentenza di primo grado con riguardo alle norme relative alla determinazione della porzione disponibile e della riduzione della precisamente violazione, e più la violazione dell'art. 748 c.c.". Il motivo non ha pregio. Ed invero, al di là della insussistenza dei dedotti vizi di motivazione sul punto, avendo dato la Corte di merito specifico e sufficiente conto della novità della domanda in questione, proposta in sede di gravame e "implicante l'accertamento di opere compiute e della loro natura ed entità", va osser- vato che i ricorrenti neppure prospettano quali migliorie abbiano in concreto apportato ai beni, oggetto delle donazioni "ridotte" (per reintegra- zione della quota riservata ai legittimari), così connotando di genericità la loro stessa doglianza. Con il secondo motivo, denunciando omessa o quanto meno insufficiente motivazione, i ricorrenti si 6 dolgono che la Corte di merito abbia ritenuto che essi ricorrenti, allora appellanti "hanno contesta- to solamente i valori attribuiti dal Tribunale agli immobili soggetti a riduzione in assoluta conformi- tà alle conclusioni della CTU..", aggiungendo, poi, "che non è contestato il metodo usato dal Tribuna- le". Obiettano i ricorrenti che 'se la Corte medesima si fosse veramente occupata del secondo motivo di censura, e non si fosse limitata accoglierne solo t le conseguenze, si sarebbe accorta che avevamo testualmente dedotto violazione delle norme relati- ve alla determinazione della porzione disponibile e della riduzione della donazione degli immobili. Come poteva, quindi, la Corte di merito scrivere, all'inizio della motivazione della censurata sentenza che non è stato contestato il metodo usato dal Tribunale? Non è a dubitarsi che la motivazione della impugnata sentenza sia, a dir poco, palese- mente contraddittoria. E anche quando i Giudici di Appello, dopo aver esaminato le conclusioni di cui alla relazione del CTU, trascurando, peraltro, all'evidenza, di esaminare minimamente quelle del consulente di parte, contenute nella perizia giurata depositata insieme all'atto di gravame, f hanno scritto (pag. 8 della loro sentenza), che in definitiva, non ritiene la Corte che alcuna censura possa essere seriamente e validamente mossa all'operato del CTU, per cui non si ravvisa alcuna opportunità ed utilità di un rinnovo, non hanno evidentemente neppure esaminato il contenuto del verbale di udienza del 28.9.1982, richiamato dagli appellanti nei loro scritti difensivi, laddove l'Avv. Pianigiani, per gli allora attori Signori LI, ebbe tra l'altro ad evidenziare che una divisione della proprietà, così come proposta dal utilizzabile e danneggiaCTU è difficilmente ambedue le parti, in quanto i NI hanno la proprietà inserita in quella degli attori, con il fabbricato rurale attaccato alla villa patronale ed il giardino a metà..” . Non può, quindi, sottolineano i ricorrenti, "seriamente sostenersi che la relazione del CTU non faccia, come si suol dire, una grinza, e tanto meno può sostenersi che non vi sia alcuna opportunità od utilità di un rinnovo della consulenza anche se, precisiamo, che i motivi di opportunità od utilità, sfuggendo a qualunque parametro oggettivo non hanno alcuna rilevanza e validità giuridica, se non sono accompagnati da serie motivazioni che, invece, difettano nella sentenza in questione". Il motivo non ha pregio. Esso motivo, invero, per come esposto, mediante l'estrapolazione di alcuni dati della sentenza impugnata, isolandoli dal più generale conte- sto, senza precisazione -peraltro- del contenuto concreto delle critiche svolte in sede di gravame alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, manifestamente non consente la individuazione chiara e puntuale delle questioni di legittimità, portate all'esame di questa Corte;
e ciò, tanto più se si consideri che la sentenza impugnata, nel suo complesso, inclusi anche i dati trascurati e non censurati dai ricorrenti, argomenta segnatamente e coerentemente il perché dovessero condividersi le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio con riguardo ai beni oggetto delle donazioni, sottoposte a riduzione, così adeguata- l'inutilità di un nuovo mente spiegando anche accertamento tecnico. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
१ La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, liquida- te in lire 541000, oltre lire 8.000.000 per onora- ri. Così deciso il 15 maggio 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidentefil cons. est. Feed Hore Meetu IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 60000 310000 18 LUG. 2001 IL CANCELLIERE 1 Roma UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in SET. 2001 Serie 4 aln. 39788 versate S. 310.000 trecentodiecimilion (lire ) p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria G a FILIPPO) Il Responsabile Servião Giudiziari Dr. M. RACCICHI) 1 0 0 10