Sentenza 22 ottobre 2015
Massime • 1
La mancanza di una condizione di procedibilità - nella specie, la querela - osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità.
Commentari • 5
- 1. Contestazione tardiva di aggravante rende il reato procedibile di ufficio (Cass. 41171/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 novembre 2024
L'impianto della novella legislativa introdotta con la riforma Cartabia conferma che il PM non solo può, ma deve - anche ove richiesto dal giudice - procedere, alla prima udienza utile, alla contestazione suppletiva dell'aggravante che, nella specie, rende il reato procedibile d'ufficio, avendone il potere e l'occasione (offerta dal segmento processuale dell'udienza nel contraddittorio delle parti, che deve sempre precedere l'assunzione della decisione); una volta formulata la contestazione, il thema decidendi si estende alla circostanza aggravante e viene eliminato l'ostacolo processuale al prosieguo dell'azione penale; il giudice non ha ragione di emettere una sentenza di …
Leggi di più… - 2. Aggravanti contestate strumentalmente, abuso del processo? (Cass. 27181/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2024
In un processo di parti non può escludersi che, in linea ipotetica, anche il P.M. possa dare corso ad un abuso del processo. Non è consentito al P.M. di contestare una circostanza aggravante al solo fine di superare la preclusione alla revoca della sentenza di non luogo a procedere derivante dalla avvenuta estinzione del reato. Non si tratta di mettere in discussione il diritto-dovere del P.M. di modificare l'imputazione secondo la previsione dell'art. 517 cod. proc. pen., né, a maggior "ragione, le prerogative, di rilievo costituzionale, dell'Organo di Accusa, il cui esercizio pacificamente non necessita di previa autorizzazione del giudice, ma di verificare se nel caso di specie si sia …
Leggi di più… - 3. Furto di energia elettrica: l'aggravante della destinazione a pubblico servizioAccesso limitatoUgo Domenico Molina · https://www.altalex.com/ · 14 novembre 2024
- 4. Manca querela, PM può contestare aggravante per procedibilità d'ufficio (Cass. 17532/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2024
A seguito della modifica del regime di procedibilità del reato, anche se sia decorso il termine riconosciuto alla persona offesa per avanzare la querela, il PM può validamente effettuare la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante che renda il reato perseguibile d'ufficio (se già contesta in fatto?). Corte di Cassazione sez. V penale, ud. 11 aprile 2024 (dep. 2 maggio 2024) n. 17532 Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Siracusa ha prosciolto, in forza degli artt. 129-529 cod. proc. pen., L.L., chiamata a rispondere, secondo l'originaria citazione a giudizio, del delitto previsto e punito dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., per essersi …
Leggi di più… - 5. Mancanza di querela prevale su estinzione MAP (Cass. 2577/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 gennaio 2024
Sussiste l'interesse dell'imputato a ricorrere avverso la sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova anziché rilevare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela in quanto l'operatività di una causa estintiva presuppone il necessario accertamento della sussistenza del reato contestato, per cui le cause di proscioglimento nel merito con formula liberatoria, le cause di improcedibilità e di impromovibilità dell'azione penale prevalgono sulle cause di estinzione del reato. Corte di Cassazione sez. IV penale, ud. 9 gennaio 2024 (deposito 22 gennaio 2024), n. 2577 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2015, n. 45160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45160 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2015 |
Testo completo
45 1 6 0/ 1 5 sentenza N. 2118 R. Gen. N. 28437/2014 Udienza del 22/10/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da MARIO GENTILEDott. Presidente Dott. MARGHERITA TADDEI Consigliere Consigliere Dott. GEPPINO RAGO Consigliere Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO Consigliere Dott. LUCIA AIELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: GI LO nato il [...], avverso la sentenza del 03/04/2014 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Gabriele Mazzotta che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
FATTO 1. Con sentenza del 03/04/2014, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 10/06/2013 dal tribunale della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto GI AR colpevole del reato di cui all'art. 55/9 digs 231/2007, perchè «nella sua qualità di amministratore in unico della società AIR PLANET S.r.l al fine di trarne profitto, indebitamente utilizzava la carta di credito AMERICAN EXPRESS n. 375200579292007 intestata alla società XENIOS S.r.l. addebitando su tale carta a favore della società A/R PLANET S.r.l l'importo di € 11.200,00. In Milano, in data 20 agosto 2009». :
2. Contro la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. INCOMPETENZA TERRITORIALE: la difesa ha reiterato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, sostenendo che competente avrebbe dovuto essere o il Tribunale di Palermo o quella di Marsala essendo 1 questi i luoghi nei quali la parte offesa aveva materialmente consegnato i dati della propria carta di credito, trattato l'acquisto del viaggio, consegnato la somma di € 11.200,00 a mezzo di bonifico bancario, ovvero i luoghi dove era avvenuta la falsificazione della contabile;
2.2. VIOLAZIONE DELL'ART. 161 COD. PROC. PEN. per essere stato il decreto di citazione notificato al difensore di fiducia ex art. 161/4 cod. proc. pen., pur non essendo state effettuate dall'ufficiale giudiziario le dovute ricerche;
2.3. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN.: la difesa sostiene che la Corte avrebbe motivato in modo illogico in ordine ai criteri di valutazione dell'intero quadro probatorio. La Corte, infatti, non aveva motivato adeguatamente sulle ragioni per cui le dichiarazioni rese dalla teste MA OS erano state ritenute attendibili, e non aveva tenuto in debito conto le argomentazioni difensive. In particolare, la difesa sostiene che fra le parti vi fosse un rapporto commerciale in base al quale l'imputato aveva ritenuto, in buona fede, del tutto legittimo utilizzare la carta di credito in questione;
2.4. VIOLAZIONE DELL'ART. 129 COD. PROC. PEN.: la difesa sostiene che la Corte non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità per carenza di querela in ordine al reato di cui all'art. 485 cod. pen. in quanto, agli atti, vi era la prova della sua innocenza, non essendovi alcun riscontro circa la contestata falsità del documento sulla base del quale, poi, fu possibile perpetrare il reato di cui all'art. 55 cit. DIRITTO 1. INCOMPETENZA TERRITORIALE: la censura è manifestamente infondata. L'art. 55/9 dilgs 231/2007 dispone che risponde del reato «chiunque [...] indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito [...]»: il luogo di consumazione del reato, quindi, va individuato in quello dove l'agente ha utilizzato la carta di credito. Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta, in punto di fatto, che tanto l'indebito utilizzo della carta di credito intestata alla Xenios s.r.l. di cui al capo a), quanto la falsificazione di cui al capo b) sono stati commessi in Milano, ove ha sede la società dell'imputato, Air Planet s.r.l.». Corretta, pertanto, deve ritenersi la conclusione e cioè che non assumono alcun rilievo le indicate condotte prodromiche della parte offesa» proprio perché la legge prende in considerazione il comportamento dell'agente e non della parte offesa.
2. VIOLAZIONE DELL'ART. 161 COD. PROC. PEN.: anche la suddetta censura è manifestamente infondata. 2 les Dalla sentenza impugnata risulta che «Con relata del 24.10.2011 l'Ufficiale Giudiziario incaricato ha dato atto di non aver potuto notificare il decreto che dispone il giudizio, datato 19.10.2011, "perché in luogo non ho potuto accertare se il destinatario abiti ancora in luogo. Nominativa non rinvenuto sul diafano. Stabile privo di portineria. Vane le ricerche." La difesa, in questa sede, ha sostenuto che la suddetta attestazione dell'ufficiale giudiziario, sarebbe inaffidabile in quanto non sarebbero state eseguite ricerche di alcun genere. Al che deve replicarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 3714/2013 riv 254471): a) l'omissione nella relata di notifica delle vane ricerche effettuate, e, quindi, l'impossibilità di effettuare la consegna al domicilio eletto o al domicilio dichiarato, non dà luogo ad alcuna nullità, ma ad una mera irregolarità; b) la falsità delle modalità e del contenuto della relata eseguita dall'ufficiale giudiziario, può essere provata solo dimostrando che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all'art. 479 cod. pen., restando sottratte alla libera valutazione del giudice le attestazioni concernenti i fatti compiuti dall'ufficiale notificatore e quelli avvenuti in sua presenza. Di conseguenza, poiché l'ufficiale giudiziario ha dato atto di non avere potuto notificare l'atto nonostante le "vane ricerche" eseguito, e poiché non risulta proposta alcuna denuncia di falso ex art. 479 cod. pen., correttamente la Corte territoriale ha respinto la suddetta eccezione.
3. VIOLAZIONE DELL'ART. 606 LETT. E) COD. PROC. PEN.: la doglianza è manifestamente infondata. Il fatto è stato ricostruito da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini: «Dalla documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e dalla parte offesa, nonché dalle deposizioni dibattimentali dei testi GI IO (Direttore dell'Agenzia Xenios), IA CO, ED RE (amministratrice della Polaris s.r.l.), MA OS (amministratrice della Air Blue Corporate Aircrafts) e PI GR (socio del gruppo Air Planet) é emerso che il 14.8.2008 l'Hotel "Giardino di COnza" di Mazara chiedeva all' Agenzia di viaggi e turismo Xenios Tour Operator s.r.l. la prenotazione di un volo aereo privato da Palermo a Roma per il 17 agosto 2008. La Xenios si rivolgeva alla Air Blue Aircrafts di Palermo, la quale confermava la fornitura del servizio che sarebbe stato effettuato da altra società trasmettendo alla Xenios contratto e richiedendo il pagamento di € 11.200,00 a mezzo bonifico bancario. La Xenios trasmetteva i dati della carta di credito aziendale ai soli fini di garanzia della prenotazione e, il 18.8.2008, provvedeva a saldare la prestazione alla Air 3 - Blue Corporate con bonifico bancario;
due giorni dopo però veniva effettuato un ulteriore addebito di € 11.200,00 alla Xenios, che risultava incassato dalla Polaris, società avente sede allo stesso indirizzo della Airplanet di Milano, che aveva effettuato il servizio di noleggio dell'aeromobile ed il cui legale rappresentante era AR OI. La Xenios appurava via e-mail da MA OS della Air Blue Corporate che quest'ultima aveva trasmesso i dati della carta di credito ricevuta dalla Xenios alla Airplanet, a garanzia della prenotazione del volo;
otteneva inoltre dall'American Express copia di una propria autorizzazione alla Airplanet ad incassare la somma di € 11.200,00 per il servizio di noleggio, che risultava palesemente contraffatta con l'inserimento dell'autorizzazione all'utilizzo della carta di credito della società. Dalla documentazione acquisita è emerso che la Airplanet aveva ricevuto dalla Air Blue Corporate, mediante bonifico bancario, la somma di € 7.590,00 concordata per il pagamento del volo effettuato il 17.8.2008. Che il bonifico relativo al secondo addebito di € 11.200,00 effettuato in danno della Xenios non fosse stato trattenuto dalla Polaris s.r.1., ma da questa girato alla Airplanet, è risultato comprovato dalla deposizione di ED RE, amministratrice della Polaris, la quale ha confermato di aver fornito alla Airplanet servizi di segreteria e che, quando aveva ricevuto dalla Xenios le contestazioni relative al duplice addebito della somma, aveva interpellato il comandante OI, che aveva riferito che si trattava del pagamento di due servizi diversi. Il teste della difesa MP GR ha riferito soltanto di aver appreso dall'imputato, suo socio in diversa attività, che i due pagamenti di € 11.200,00 e di € 7.590,00 riguardavano due prestazioni diverse effettuate da Airplanet per Air Blue Corporate. MA OS, amministratrice della Air Blue Corporate ha confermato di aver trasmesso i dati della carta di credito della Xenios alla Airplanet esclusivamente a garanzia della prenotazione e di aver concordato con la Airplanet il prezzo di € 7.590,00 per il noleggio dell'aeromobile, somma regolarmente versata con bonifico alla predetta Airplanet, tanto che, appreso del secondo addebito in danno della Xenios, aveva invano tentato di contattare OI e lo aveva formalmente diffidato a restituire l'importo indebitamente incassato. In assenza di qualsiasi giustificazione alternativa dell'imputato, rimasto contumace, è risultata provata la sua responsabilità per l'indebito utilizzo della carta di credito della Xenios. La contraffazione del contratto di noleggio di cui al capo 13) è risultata provata dalla palese difformità del contratto sottoscritto dalla Xenios -sopraindicata- con quello trasmesso dalla American Express. Il consapevole indebito utilizzo della carta di credito da parte dell'imputato è stato inoltre comprovato dalla differenza della somma incassata rispetto a quella pattuita per il servizio con la 4 M Air Blue Corporate e da questa regolarmente saldata». Le censure dedotte dalla difesa illustrate supra, in parte narrativa al § 2.3. attengono, sostanzialmente, al merito della vicenda processuale in quanto sono relative a pretese carenze motivazionali in ordine alla ricostruzione del fatto per cui è processo, all'attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, alla mancata considerazione della tesi difensiva. Questa Corte osserva che si tratta di questioni che hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuali in entrambi i gradi del giudizio di merito, alle quali la Corte territoriale ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica, disattendendo, quindi, la tesi difensiva (ndr: prospettata dal solo difensore, ma non dall'imputato rimasto contumace) riproposta in modo tralaticio nuovamente in questa sede di legittimità (cfr pag.
5-6 sentenza impugnata, in cui la Corte stigmatizza, alla fine, anche che l'imputato non ha fornito alcun riscontro alla dedotta rispondenza dell'importo rimessogli dalla Air Blue Corporate con un pregresso credito da lui vantato»). Le censure, vanno, quindi, ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile, in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. 4. VIOLAZIONE DELL'ART. 129 COD. PROC. PEN.: la suddetta censura è manifestamente infondata sotto un duplice profilo: a) perché, già nel merito, sia pure di primo grado, risulta accertata la falsità del documento (cfr supra § 3); b) perché, a tutto concedere, è costante il principio di diritto di questa Corte di legittimità che in questa sede va ribadito, secondo il quale «La mancanza di una condizione di procedibilità, come la querela, osta all'inizio di qualsiasi attività 5 lis processuale, e quindi, di qualsiasi altra indagine in fatto»: Cass. 4746/1996 Rv. 204841; SSUU 49783/2009 Rv. 245163. 5. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 22/10/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Mario Gentile) Hario Gentil IL CONSIGLIERE EST. (Dott. G. Rago) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 11 NOV 2015 IL Il Cancelliere A DICAS M CANCELLIERE E R P Claudia Pianelli 9