Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2013, n. 51882
CASS
Sentenza 6 dicembre 2013

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Massime1

In tema di truffa, ricorre l'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., qualora il fatto sia commesso in danno della società Lottomatica spa, che, pur se costituita come società di capitali, svolge attività accessoria e meramente strumentale rispetto all'Azienda autonoma monopoli di Stato, della quale è concessionaria per la rete telematica e titolare unica dei nulla osta all'esercizio degli apparecchi di gioco lecito, con il compito di assicurare che la rete telematica contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico e per tale ragione riveste la qualifica di agente contabile, assoggettata di conseguenza al controllo della Corte dei Conti.

Commentario1

  • 1Truffa: è aggravata se profitto del reato è destinato a società a partecipazione pubblica
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023

    La massima È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2013, n. 51882
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51882
Data del deposito : 6 dicembre 2013

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