Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di truffa, ricorre l'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., qualora il fatto sia commesso in danno della società Lottomatica spa, che, pur se costituita come società di capitali, svolge attività accessoria e meramente strumentale rispetto all'Azienda autonoma monopoli di Stato, della quale è concessionaria per la rete telematica e titolare unica dei nulla osta all'esercizio degli apparecchi di gioco lecito, con il compito di assicurare che la rete telematica contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico e per tale ragione riveste la qualifica di agente contabile, assoggettata di conseguenza al controllo della Corte dei Conti.
Commentario • 1
- 1. Truffa: è aggravata se profitto del reato è destinato a società a partecipazione pubblicaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 25 settembre 2023
La massima È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2013, n. 51882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51882 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 06/12/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - N. 2470
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 28280/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA OR N. IL 19/07/1968;
RI DE N. IL 03/05/1978;
avverso l'ordinanza n. 243/2013 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA, del 06/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni del PG Dott. CESQUI Elisabetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 6 marzo 2013, il Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, ha confermato l'ordinanza del GIP del Tribunale di Modena, con la quale era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di AV AL e IA ID, perché gravemente indiziati di aver commesso le truffe aggravate ai danni dello Stato di cui ai capi B, D ed F perché, simulando di essere tecnici della Lottomatica si introducevano abusivamente nel sistema informatico delle singole ricevitorie ed effettuavano giocate abusive per Euro 151.001 presso la Tabaccheria Verrazzo, Euro 83.723 presso la ricevitoria "Parole e Musica" ed Euro 79.350 presso la ricevitoria "da Gigi" andando poi a riscuotere i tagliandi vincenti presso altre ricevitorie. Il Tribunale confermava il giudizio di sussistenza della gravità indiziaria, in particolare quello relativo alla correttezza della qualificazione giuridica non potendo essere accolta la tesi difensiva secondo la quale si sarebbe trattato di truffe semplici in quanto il danno sarebbe ricaduto sui titolari delle singole ricevitorie. Ed invero il danno provocato allo Stato è quello derivante dalla abusiva effettuazione delle giocate senza pagamento del corrispettivo, a nulla rilevando che quanto richiesto dai Monopoli di Stato sia stato poi pagato dal titolare della ricevitoria. Sussisteva l'aggravante dell'art. 61 c.p., n. 7; la circostanza che la truffa di cui al capo F si fosse arrestata a livello di tentativo (per avere la Lottomatica bloccato la riscossione di eventuali vincite legate alle giocate effettuate presso la ricevitoria "da Gigi") era priva di rilievo posto che per le altre ipotesi di reato la consumazione si era realizzata.
La misura cautelare in atto era adeguata alle esigenze cautelari ravvisate nel pericolo di reiterazione.
Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli indagati, che ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - erronea applicazione della legge penale perché la perdita patrimoniale è stata subita dalle ricevitorie, ai titolari delle quali l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha intimato il versamento di quanto dovuto in riferimento alle giocate effettuate presso i loro sportelli ed ha avviato il procedimento di revoca della concessione. La Lottomatica s.p.a., essendo mera creditrice delle somme relative agli importi giocati, non può essere vittima del reato in questione. In ogni caso è una società privata;
- manifesta illogicità della motivazione per la parte in cui l'ordinanza impugnata ha confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7, perché gli importi incassati sono stati di Euro 22.057 conseguiti a seguito degli incassi dei tagliandi emessi dalla Tabaccheria "Parole e Musica"; Euro 18.240 ed Euro 9.360 conseguiti con l'incasso dei tagliandi emessi dalla ricevitoria Verrazzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile attraverso la indicazione di una serie di elementi di natura fattuale, come tali non verificabili in questa sede e comunque in contraddizione tra di loro. Da un lato infatti si afferma che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (da ora in avanti AAMS), accertato dal riscontro del rendiconto settimanale comunicatole dalla Lottomatica s.p.a. il mancato versamento dell' importo risultante a debito dal relativo estratto conto, avrebbe provveduto ad intimare ai ricevitori tramite raccomandata il versamento di quanto dovuto entro il termine di cinque giorni, offrendo quindi una rappresentazione di tipo fattuale che pone l'AAMS, indiscutibilmente ente pubblico, come il soggetto offeso dal reato che, come tale, si è attivato direttamente per il recupero del dovuto (oggetto del profitto del reato), di guisa che la Lottomatica apparirebbe relegata ad un ruolo servente di mero gestore del sistema.
Dall'altro lato si afferma che la Lottomatica è una società privata controllata dal gruppo De AG e quotata nella Borsa Italiana. Il provvedimento impugnato ha invece affermato che le truffe hanno avuto come persona offesa i Monopoli di Stato ed ha escluso che il danno sia stato sofferto dai titolari delle singole ricevitorie, lasciando intendere che la questione posta nella sede di merito fosse questa, non già la natura pubblica o privata della Lottomatica. Nè il ricorso deduce omessa risposta a doglianze difensive svolte in sede di merito, in modo da consentire in questa sede di verificare la sussistenza del vizio di mancanza di motivazione. Allo stato non risulta l'erroneità della decisione impugnata che riconduce il danno direttamente ai Monopoli di Stato e quindi ad ente pubblico. Vale inoltre rammentare che le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno ripetutamente affermato che la società Lottomatica s.p.a., concessionaria dell'Azienda Autonoma dei Monopoli dello Stato per la rete telematica e titolare unico dei nulla osta all'esercizio degli apparecchi e congegni per il gioco lecito, avendo la stessa il compito di assicurare che la rete telematica affidatale contabilizzi le somme giocate, le vincite ed il prelievo erariale unico, nonché la trasmissione periodica di tali informazioni al sistema centrale e di eseguire il versamento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi collegati alla rete telematica affidatale, riveste la qualifica di agente contabile.
Da tanto consegue la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 74 e del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, artt. 178 e
610), stante il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisce e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge (Cass. SU civ.
1.6.2010 n. 13330; conf. Cass. SU Civ.
4.12.2009 n 25495). Nelle pronuncie riportate, pur non essendo specificato se la Lottomatica sia una società c.d. in house, sia da comunque atto che essa è incaricata di svolgere attività accessoria, marginale e meramente strumentale rispetto alla prestazione di servizio di interesse economico di carattere generale svolto dalla AAMS, in una posizione di subordinazione gerarchica, sicché, se pur costituita formalmente come società di capitali, non appare essere "destinata (se non in via del tutto marginale e strumentale) allo svolgimento di attività imprenditoriale a non di lucro così da dover necessariamente operare al di fuori del mercato" e sembra agire "in totale assenza di un potere decisionale suo proprio" (cfr. Cass. S.U. Civ. 8.10 - 25.11.2013).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato. La circostanza che le giocate risultate vincenti siano di importo inferiore rispetto al valore complessivo delle giocate effettuate, attraverso il fraudolento inserimento nel sistema informatico gestito dalla Lottomatica, non elimina che il profitto ingiusto sia pari all'importo complessivo delle giocate ottenute fraudolentemente. La riscossione delle giocate vincenti si pone come evento ulteriore.
3. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2013