Sentenza 17 dicembre 2019
Massime • 1
Il principio secondo cui la sentenza di condanna per la parte divenuta irrevocabile deve essere posta in esecuzione anche in caso di rinvio parziale disposto dalla Corte di cassazione per ipotesi di reato in continuazione con quelle non attinte dall'annullamento, ricollegabile alla regola della formazione progressiva del giudicato, trova applicazione solo se la pena minima da espiare sia stata indicata in modo specifico dalla sentenza di merito divenuta parzialmente irrevocabile, non essendo sufficiente che detta pena sia solo determinabile, anche mediante ragionamenti logici o normativi che conducono a risultati certi, ed il giudizio di rinvio non possa portare ad uno stravolgimento delle indicazioni di pena in esito ad una rivisitazione della struttura del reato continuato, con diversa qualificazione del reato più grave all'interno della sequela criminosa. (Conf. Sez. 1, n. 6190/2020).
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- 1. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 2. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Il presente rapido lavoro da riscontro alla sentenza n. 3423/21 depositata dalle Sezioni Unite lo scorso 27 gennaio con la quale è stata decisa la controversa questione relativa agli effetti, in punto di esecuzione delle pene principali, del principio della formazione progressiva del giudicato e alla relativa competenza a decidere. Sommario: 1. Il caso. - 2. Sull'evoluzione giurisprudenziale del giudicato progressivo.- 3. I termini del conflitto.- 4. La decisione delle Sezioni Unite.- 5. Principio di diritto enunciato. 1. Il caso La vicenda processuale muove dall'impugnazione di un'ordinanza emessa dalla Corte di Appello territoriale che, in parziale accoglimento della …
Leggi di più… - 3. Formazione progressiva del giudicato ed esecuzione della pena (nota a SS.UU. 3423/21 del 29/10/20).Giuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1 febbraio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2019, n. 6189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6189 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2019 |
Testo completo
0 6189-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 3940/2019 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Presidente - CC 17/12/2019- GIACOMO ROCCHI R.G.N. 29679/2019 GA DI GI -Relatore - FRANCESCO ALIFFI ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS GA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 29.2.2016, il Tribunale di Palermo ha condannato ON GA alla pena di anni 10 mesi 8 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa in ordine ai seguenti reati: -capo A), rapina pluriaggravata;
- capo C), detenzione e porto di armi comuni da sparo (tre pistole); - capo D), ricettazione di due pistole e tre proiettili;
- capo E), detenzione e porto di arma clandestina (una delle tre pistole di cui al capo C) ossia la SM e ES cal. 357); Al ON è stata inflitta la pena di anni 16 di reclusione ed euro 4.200,00 di multa, ridotta ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni 10 mesi 8 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, così determinata: pena base, per il reato più grave di rapina pluriaggravata di cui al capo A), anni 12 di reclusione ed euro 3.200,00 di multa;
aumento di 1/3 ex art. 81, comma 4, cod. pen. per i reati satellite in dettaglio pari a: capo C), anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa capo D), anni 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa;
capo E), anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 400,00 di multa.
2. Con sentenza del 27.9.2017, la Corte di appello di Palermo, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, ha aumentato ex art. 81, commi secondo e quarto, cod. pen., la pena inflitta al ON di: - ulteriori 4 anni di reclusione, al lordo della diminuente per il rito, per il delitto di tentato omicidio di cui al capo B); - così da pervenire alla pena finale di anni 13 mesi 4 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa 3. In data 25.10.2018, la Corte di Cassazione, sezione prima penale, accogliendo parzialmente il ricorso della difesa dell'imputato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentato omicidio, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo>>. Ha, inoltre, annullato senza rinvio la sentenza impugnata «in riferimento al capo C) della rubrica limitatamente alla pistola SM & ES, perché assorbito nel capo E)».
4. Con l'ordine di esecuzione emesso in data 25.10.2018, il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo, ritenendo che in ordine ai reati di cui ai capi A), C), D ed E) si era formato il giudicato, ha determinato la pena espiare da parte del ON, in anni 10 mesi 8 di reclusione.
5. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Palermo, adita quale giudice dell'esecuzione, in parziale accogliento della istanza avanzata dal ON, ha dichiarato illegittimo l'ordine di esecuzione esclusivamente nella parte in cui ha rideterminato la pena anche con riguardo al reato di cui al capo C) ed ha determinato la pena da espiare in anni 10 mesi 8 anziché in quella di anni 9 mesi 8 di reclusione con riferimento ai reati di cui ai capi A), D) ed E). A ragione della decisione osservava che mentre con riferimento al reato di cui al capo C), alla luce del dispositivo della sentenza della Corte di cassazione, non poteva essere esclusa una esigenza di rimodulazione della pena, per i reati di cui ai capi A), D) ed E) la pena che il condannato dovrà scontare, anche se in ipotesi assolto dal reato di cui al capo B), non potrà mai essere inferiore a quella di anni 2 9 mesi 8 di reclusione tenuto conto della pena fissata per il reato più grave di cui al capo A) e della misura dell'aumento per i reati satellite determinato in applicazione del disposto dell'art. 81, comma 4, cod. pen.
6. Avverso l'ordinanza, ON GA, per mezzo del difensore avv. Antonio Turrisi, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo promiscuo per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624, comma 2, 666 e 670 cod. proc. pen. Il giudice dell'esecuzione, secondo la difesa ricorrente, avrebbe superato, con argomentazioni lacunose ed illogiche, l'obiezione secondo cui, a seguito della sentenza di annullamento emessa dalla Corte di cassazione, non sarebbe ancora possibile determinare con certezza la pena detentiva minima che il condannato deve espiare. In particolare, non avrebbe tenuto conto dell'assenza nel dispositivo della sentenza della Corte di cassazione della dichiarazione di irrevocabilità prevista dall'art. 624, comma 2, cod. proc. pen;
ciò implica che il giudice del rinvio, oltre a giudicare nuovamente il ON per il reato di cui al capo B), è chiamato a stabilire il quantum di pena relativa al reato satellite di cui al capo C). In ordine a quest'ultima imputazione, infatti, è intervento annullamento senza rinvio limitato, però, ad una sola delle armi oggetto della condotta illecita sicché il giudice del rinvio dovrà necessariamente eliminare dalla pena finale di anni 10 mesi 8 di reclusione ed euro 2.800,00 di multa, la porzione di pena relativa alla detenzione della pistola SM & ES originariamente ricompresa nel complessivo aumento per il reato satellite di cui al capo C). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Osserva il Collegio che il ricorso è infondato.
2. Va, in premessa, ricordato che secondo l'art. 624 cod. proc. pen. nel caso in cui la Corte di cassazione pronunci un annullamento parziale perché non esteso a «tutte le disposizioni», la sentenza impugnata acquista autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata». Con l'espressione «parti della sentenza» devono intendersi tutte le statuizioni aventi un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo di imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame;
anche in relazione a questi ultimi la decisione adottata, benché non ancora eseguibile, acquista autorità di cosa giudicata, quale che sia l'ampiezza del relativo contenuto (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti ed altri, Rv. 193419). Ciò implica che «anche nel giudizio penale il giudicato può avere una formazione non simultanea, bensì 3 progressiva: ciò avviene sia quando una sentenza di annullamento parziale venga pronunciata nel processo cumulativo e riguardi solo alcuni degli imputati ovvero alcune delle imputazioni, sia quando detta pronuncia abbia ad oggetto una o più statuizioni relative ad un solo imputato e ad un solo capo di imputazione, ché anche in tal caso il giudizio si esaurisce in relazione a tutte le disposizioni non annullate;
ne consegue che la competente autorità giudiziaria può legittimamente porre in esecuzione il titolo penale per la parte divenuta irrevocabile, nonostante il processo, in conseguenza dell'annullamento parziale, debba proseguire in sede di rinvio per la nuova decisione sui capi annullati>>. (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206170). In caso di formazione progressiva del giudicato, rimanendo comunque distinti i concetti di autorità di cosa giudicata» e «esecutorietà della decisione», nel caso di annullamento parziale della sentenza da parte della Corte di cassazione, il differimento della eseguibilità della sentenza, anche nelle parti non annullate, al momento - successivo in cui la sentenza sia divenuta definitiva in ogni sua parte è, di - conseguenza, del tutto legittimo, giacché mentre la eseguibilità della sentenza di condanna va posta in relazione alla formazione di un titolo esecutivo, e quindi alla materiale e giuridica possibilità dell'esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto, l'autorità di cosa giudicata attribuita ad una o più statuizioni contenute nella medesima sentenza di annullamento parziale è conseguente all'esaurimento del relativo giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva (S. U. n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196888), Il principio della formazione progressiva del giudicato trova applicazione anche laddove l'eseguibilità parziale della sentenza abbia riguardo a capi non attinti dall'annullamento seppure riferiti a reati posti in continuazione con quello o quelli oggetto di annullamento purché la decisione, oltre ad essere divenuta irrevocabile in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per alcune delle fattispecie contestate, contenga già l'indicazione della pena minima che il condannato deve comunque espiare (Sez. 1, n. 15949 del 21/02/2013, Antonacci, Rv. 256255). Il vincolo della continuazione affermato nella sentenza oggetto di annullamento è, invece, d'ostacolo alla esecuzione parziale della sentenza se il giudizio di rinvio possa portare ad uno stravolgimento delle indicazioni di pena in esito ad una rivisitazione della struttura del reato continuato e quindi ad una diversa qualificazione del reato più grave all'interno della sequela criminosa ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 1, n. 32477 del 19/06/2013, Dello Russo, Rv. 257003).
3. L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli enunciati principi: ha, infatti, ritenuto l'ordine di esecuzione illegittimo nella parte in cui ha 4 rideterminato la pena con riguardo all'imputazione di cui al capo C), in assenza di certezza sulla definizione della pena ancora passibile di modificazione nel giudizio di rinvio nell'ambito di una eventuale più ampia rideterminazione della pena relativa alle condotte non interessate all'annullamento; lo ha, invece, ritenuto legittimo con riguardo alla determinazione della pena relativa ai reati di cui ai capi A), D) ed E), pari ad anni 9 mesi 8 di reclusione, sul corretto presupposto che essa costituisca, sulla base di quanto irrevocabilmente stabilito nelle parti della sentenza non annullate che hanno acquisito forza di giudicato, la pena minima che il condannato deve comunque espiare. Anche se in esito al giudizio di rinvio, il ON fosse assolto dal reato di cui al capo B), la pena detentiva, già determinata dal giudice del merito senza necessità di presunzioni o ulteriori ragionamenti logici o normativi, non potrà mai essere inferiore a quella di anni 10 mesi 8 di reclusione tenuto conto della pena fissata per il reato più grave di rapina pluriaggravata di cui al capo A), pari anni 12 di reclusione (ridotto ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni 8) e della misura dell'aumento ex art. 81, comma 4, cod. pen. per i reati satellite di ai capi D) ed E), rispettivamente pari a anni 1 di reclusione (ridotto ex art. 442 cod. proc. pen. a mesi 8) ed anni 1 mesi 6 di reclusione (ridotto ex art. 442 cod. proc. pen. ad anni 1).
4. Non è invece necessario che la pena inderogabile nel contenuto minimo sia espressamente indicata dalla Corte di cassazione nella sentenza oggetto di annullamento. Il potere di determinazione delle parti divenute irrevocabili, che l'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. assegna alla Corte di cassazione, serve a delimitare l'ambito cognitivo e decisorio del giudizio del rinvio;
il suo esercizio, quindi, produce una declaratoria che non ha efficacia costitutiva dell'effetto della irrevocabilità dei capi della sentenza impugnata estranei all'annullamento e privi di connessione essenziale con quelli annullati, ma ha efficacia dichiarativa in ordine a quanto contenuto nella sentenza di merito che, per effetto della parzialità dell'annullamento, acquista immediatamente autorità di cosa giudicata (Sez. 2, n. 46419 del 16/10/2014, Barchetta ed altri, Rv. 261050, Sez. 4, n. 29186 del 29/05/2018, Marangio, Rv. 272966). A prescindere dall'accertamento di natura dichiarativa eventualmente compiuto dalla Corte di cassazione ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., ciò che occorre affinché la pena sia eseguibile, anche in caso di annullamento con rinvio disposto solo per alcune delle fattispecie contestate già definitivamente unificate sotto il vincolo della continuazione, è che la pena minima sia stata indicata in modo specifico dalla sentenza di merito divenuta parzialmente irrevocabile, non essendo sufficiente che detta pena sia solo determinabile, anche se mediante ragionamenti logici o normativi che conducono a risultati certi. 5 { © 3. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
3. La reiezione del ricorso importa, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma in data 17 dicembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Aliffi Maria Stefania Di Tomassi жир Timan DEPOSITATA IN CANCELE S 17 FEB 2020 IL CANCELL Stefania FAEL 16