Sentenza 18 aprile 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro penale o amministrativo, la nozione di proprietario non coincide con quella civilistica, dovendosi intendere in senso estensivo sì da includervi anche la persona che abbia l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro e che ne sia reale utilizzatore. (Fattispecie in cui l'autovettura era formalmente intestata alla convivente dell'imputato, il quale, tuttavia, ne aveva la disponibilità nonchè la custodia a seguito di sequestro amministrativo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/04/2012, n. 40597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40597 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LANZA Luigi - Presidente - del 18/04/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 623
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 43508/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON TA VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 26/03/2010 della Corte di Appello di Messina;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in udienza pubblica la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. SCARDACCIONE Eduardo che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ministero del difensore l'imputato ON AG VA impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Patti sezione di Sant'Agata Militello, con cui è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 334 c.p.p., comma 2, avendo sottratto o disperso l'autovettura Volkswagen Golf, intestata alla sua convivente ma in sua disponibilità, sottoposta a sequestro amministrativo perché circolante senza copertura assicurativa ed affidata alla sua custodia senza facoltà d'uso. Autovettura che rimuoveva dal luogo deputato alla sua stabile custodia.
2. Con il ricorso si deducono vizi di violazione di legge e di carenza della motivazione con riferimento ai seguenti profili della regiudicanda: 1) l'imputato non era il reale proprietario della vettura, non ne aveva la disponibilità ed ignorava l'esistenza dell'avvenuta sequestro amministrativo del mezzo;
2) l'imputato non era custode dell'auto, sì che nei suoi confronti non è configurabile la fattispecie di cui all'art. 334 c.p.; 3) la pena allo stesso inflitta deve, in subordine, considerarsi eccessiva e la sentenza impugnata non ne ha giustificato le ragioni.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei delineati motivi di doglianza, riproponenti censure già sottoposte alla Corte territoriale e al giudice di primo grado, che le hanno disattese con corretti argomenti giuridici. Dalla congiunta lettura delle due conformi sentenze di merito emerge innanzitutto che il sequestro dell'autovettura è stato eseguito allorché alla guida della stessa si trovava l'imputato, che nella circostanza è stato nominato custode del veicolo senza facoltà d'uso, di tal che l'assunto del ricorrente di aver ignorato l'esistenza del vincolo reale è destituito di pregio. In secondo luogo congruamente la Corte territoriale, sull'accertata circostanza di fatto della reale disponibilità dell'autovettura da parte del ON AG (ancorché formalmente in proprietà della sua convivente), ha evidenziato - con il conforto della giurisprudenza di legittimità già richiamata dalla decisione di primo grado - come agli effetti dell'art. 334 c.p., comma 2 la nozione di proprietario non coincida con quella civilistica, dovendo intendersi in senso estensivo si da includere nella categoria anche la persona che abbia l'effettiva disponibilità del bene sottoposto al sequestro penale o amministrativo, cioè ne sia il reale utilizzatore (cfr.: Cass. Sez. 6, 18.2.1980 n. 6075, Sainato, rv. 145288; Cass. Sez. 6, 20.11.1980 a 1226/81, Gallo, rv. 147655). Ne consegue che la condotta ablativa dell'imputato, integrata dall'aver rimosso la vettura dal luogo della custodia a lui affidata, realizza senza incertezze la contestata fattispecie sanzionata dall'art. 334 c.p., comma 2. Del tutto inconferenti si rivelano, infine, le doglianze relative al trattamento sanzionatorio applicato al prevenuto, avendo la Corte peloritana adeguatamente motivato la conferma della pena allo stesso comminata e la sua corrispondenza al disvalore sociale della realizzata condotta antigiuridica.
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione impone per legge che il ricorrente sia onerato della rifusione delle spese del processo e del versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equamente fissata in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2012