Sentenza 3 aprile 2012
Massime • 1
E abnorme il decreto penale di condanna notificato alla persona contro la quale è stata esercitata l'azione penale ma irrogativo di pena nei confronti di altra persona, estranea ai fatti. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'interesse ad impugnare del vero imputato per la necessità di garantirgli il diritto di opposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2012, n. 15167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15167 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 03/04/2012
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 1004
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 28137/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA NO N. IL 27/11/1958;
avverso il decreto n. 8007/2011 GIP TRIBUNALE di ROMA, del 05/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO
1. - Con decreto di condanna, deliberato il 5 maggio 2011 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario del Tribunale ordinario di Roma, assumendo di provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero a carico di RU CC, imputato della contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti della Autorità, ai sensi dell'art. 650 c.p., ha inflitto a tal LE Umberto, nato a [...] il [...]" la pena dell'ammenda in Euro cento.
2. - Ricorre per cassazione l'imputato (CC), col ministero del difensore di fiducia, avvocato Andrea Di Renzo, mediante atto recante la data del 27 maggio 2011, depositato il 30 maggio 2011, col quale denunzia la abnormità del provvedimento notificato all'imputato, ma recante condanna a carico di soggetto diverso;
e argomenta che resperimento della opposizione comprimerebbe il diritto di difesa, comportando l'onere di opzioni processuali (e conseguenti decadenze) che non possono essere imposte in virtù del provvedimento adottato "assolutamente non in linea con l'ordinamento". 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto recante la data del 10 novembre 2001, osserva ad adiuvandum:
sussitono l'abnormità genetica e lo stallo processuale. 4. - Il ricorso è fondato.
A cagione del refuso occorso, affatto inemendabile - perché inerente a elemento essenziale dell'atto: il soggetto del rapporto processuale - il decreto penale di condanna impugnato, sul piano strutturale, diverge intrinsecamente e fondamentalmente non solo dal modello legale tipizzato del provvedimento, ma addirittura dall'archetipo di ogni condanna, per la scissione subiettiva tra la persona fisica contro la quale il Pubblico Ministero ha esercitato la azione penale e ha chiesto la applicazione della sanzione in via monitoria e il soggetto (affatto diverso) cui il giudice ha irrogato la pena. Invero nell'ordinamento vigente la inflizione della pena ope iudicis presuppone, quale indefettibili e coessenziali antecedenti logico- giuridici, l'accertamento di una condotta costituente reato e la contestazione della relativa imputazione;
mentre la condanna, senza reato e senza imputazione, viola i principi costituzionali della responsabilità penale personale (art. 27 Cost., comma 1) e del giusto processo (art. 111 Cost., commi 1 e 3). Assoluta è, pertanto, la carenza del potere del giudice penale di infliggere veruna pena a persona non imputata di alcun reato e non investita dall'esercizio della azione penale esercitata a suo carico. Sul piano funzionale, poi, il provvedimento impugnato è insuscettibile di essere eseguito e di passare in cosa giudicata. Nei confronti del CC non è stata pronunciata alcuna condanna;
riguardo a LE la mera statuizione del giudice per le indagini preliminari di "condanna .. alla pena di Euro 100,00 di ammenda" non è idonea ad acquisire valore ed efficacia di giudicato, in quanto la res indicata si forma sul "fatto" (art. 649 cod. proc. pen.) ed è proprio il "fatto" che manca in relazione alla "condanna"
de qua.
Ricorre, pertanto, la ipotesi, configurata dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte suprema di cassazione, del provvedimento abnorme (v. per tutte: Sez. Un., sentenza n. 25957 del 26 marzo 2009, Toni, massima n. 243590, richiamata dalla successiva sentenza n. 21243 del 25 marzo 2010, Zedda). Ed è appena il caso di aggiungere che è apprezzabile l'interesse alla impugnazione del ricorrente (ancorché non colpito dalla condanna), in quanto solo attraverso la rimozione del provvedimento impugnato col quale il giudice a quo ha definito il procedimento, può esercitare il diritto di difesa in relazione alla azione penale promossa a suo carico e al reato addebitatogli, laddove non appare esperibile il rimedio della opposizione che presuppone la condanna dell'opponente.
Conseguono l'annullamento senza rinvio del decreto penale di condanna impugnato e la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma per le sue determinazioni in ordine alla richiesta formulata dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Roma.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2012