Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2001, n. 6498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6498 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME DEL PO LO IT LIASHELTER 498 /01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamento Di SEZIONE SECONDA CIVILE COMPETENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente - R.G.N. 6137/00 Cron. 14560 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Rep.2359 Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Ud.19/01/01 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere C.C. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: per diritti L. 3000 il 10-05.0 SE FR, SE NA PI, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 39F, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BIANCO, che li difende, giusta LIRE 3000 CANCELLERIA delega in atti;
- ricorrenti
contro
CG513286 DEL DUCA FERNANDO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENATO FUCINI 238, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CUTULI, che lo difende unitamente all'avvocato PIERLUIGI giusta delega in ANGELONI, 2001 atti;
controricorrente 102 -1- avversO la sentenza n. 4586/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 17/02/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELANTI il quale ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 9 aprile 1999 CO GH e AN PI GH citarono davanti al Tribunale di Roma FE NT EL DU, residente a [...], chiedendo che fosse accertata l'inesistenza della loro qualità di eredi di ME NZ, deceduto а Roma il 18 gennaio 1995: qualità nella quale il 2 aprile 1999 era stato loro notificato in forma esecutiva un decreto ingiuntivo emesso il 6 febbraio 1990 dal Presidente del Tribunale di Latina nei confronti del de cuius, su ricorso del convenuto. Quest'ul- costituirsi in giudizio, eccepì l'in-timo, nel per territorio del giudice adito, competenza negando che ricorresse alcuna delle ipotesi di foro per le cause ereditarie» previste dall'art. 22 c.p.c., al quale nella citazione avevano fatto riferimento gli attori. Con sentenza del 17 febbraio 2000 il Tribuna- le di Roma, in accoglimento di tale eccezione, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere la cognizione della causa attribuita a quello di Latina quale forum rei, rilevando che la domanda «а tutto concedere, è sussumibile unicamente nell'ipotesi disciplinata dal n. 3 del citato art. 22 cpc non vedendosi proprio sotto quale - 6137/2000 3 Man profilo l'accertamento negativo richiesto dagli attori possa essere per un verso о per l'altro ricompreso nell'area dei nn. 1, 2 e 4 della norma citata», ma che «il termine perentorio e quindi al quale la facoltà di proporredecadenziale - innanzi al giudice del luogo dell'aperta succes- sione le vertenze descritte nel detto n. 3 del- l'art. 22 cpc è ampiamente decorso, essendo il NZ deceduto in data 18-10-1995». CO GH e AN PI GH hanno propo- sto istanza di regolamento, chiedendo che venga affermata la competenza del Tribunale di Roma. На resistito con una memoria difensiva FE NT EL DU. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE A sostegno del ricorso CO GH e AN PI GH deducono che la domanda da loro propo- sta davanti al Tribunale di Roma si inquadra nella previsione dell'art. 22 n. 1 c.p.c., osser- vando che alle azioni di accertamento, siano positive о negative, si applicano gli stessi criteri di determinazione della competenza e che quella esercitata nei confronti di FE NT EL DU consiste in «una non-petizione di eredità», che «deve essere equiparata seppu- *** 6137/2000 re in versione negativa ad una petizione di eredità». La tesi non può essere accolta, per l'assor- bente ragione che le cause di cui all'art. 533 c.c., pur potendo vertere, come rilevano i ricor- renti, anche tra soggetti che non rivestano tutti la qualità di eredi, sono caratterizzate comunque da un profilo reale "recuperatorio" avendo «lo scopo di ottenere la restituzione dei beni>> inclusi nell'asse che nella specie difetta del tutto, sia pure sotto l'aspetto "negativo": il della qualità, negliriconoscimento о non - attori, di successori a titolo universale di ME NZ, non viene in questione perché FE NT EL DU possieda «tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede о senza titolo alcuno», bensì perché è titolare di un credito verso il de cuius e occorre stabilire se CO GH e AN PI GH siano subentrati in tale rapporto obbligatorio. Correttamente, quindi, nella sentenza impugnata la causa è stata ritenuta compresa tra quelle «relative a crediti verso il defunto», che l'art. 22 n. 3 c.p.c. attribuisce alla cognizione del giudice del luogo dell'aperta successione», purché però siano «proposte prima della divisione e in ogni caso 6137/2000 5 Muni entro un biennio dall'apertura della successio- ne». Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido, stante il comune loro interesse nella causa al rimborso delle spese di questo giudi- zio sostenute dal resistente, che si liquidano 280000 nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ri- correnti in solido a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in lire '14 400 ' 3.000.000 per oltre a lire onorari. Roma, 19 gennaio 2001 V2. Dyfp. Pres. Store Bement IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 Roma 10 MAG. 2001 IL CANCELLIEREC 20 Registrato in Gab SET. 2001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Seria 4 21 data 290.000 196... versate £. DUECENTONOVANTAMILA p. 11 Didgonte Aisa Combi (lire (D.ssa Maria Gr (PO) Quiziari Il Responsabile Sc (Dr. M. RACE 6137/2000