Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
La sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, compreso quello del mantenimento; tale obbligazione decorre dalla data della nascita, e non da quella della relativa domanda giudiziale.
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Deve risarcire i danni il padre che non abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della figlia, quando ha determinato difficoltà di vario genere nella serenità personale della ragazza e, complessivamente, nello sviluppo della sua personalità. La responsabilità del genitore per i danni subiti dal figlio, in conseguenza del suo inadempimento ai propri obblighi di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza, non può ritenersi esclusa o limitata dalla circostanza che anche l'altro genitore possa non avere correttamente adempiuto ai rispettivi doveri. La responsabilità e gli obblighi derivanti dal rapporto di filiazione (tra cui quello …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7386 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
Dott. GIULINAI Paolo - Consigliere -
Dott. SPAGNO MUSSO Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR NC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA 11, presso l'avvocato UGO GIURATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NI ES CO, in proprio e nell'interesse del figlio minore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso l'avvocato MASSIMO MINZI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 6/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 16/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2 003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Giurato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Minzi che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10-3-2000 VA NC TA, premesso che in seguito ad una relazione sentimentale con RE FR era nato, in data 16-5-1997 un figlio di nome SA, conveniva innanzi al Tribunale per i minorenni di Venezia il RE per ivi sentirlo dichiarare padre di detto minore, con i provvedimenti consequenziali, tra cui un assegno di mantenimento con decorrenza dalla data della nascita ed un'ulteriore somma di L. 50.000.000 a titolo di rimborso per le spese sostenute.
Costituitosi il RE, che affermava non essere il padre del minore ed espletata consulenza d'ufficio ematologica e genetica, l'adito Tribunale, con sentenza n. 5/2001, dichiarava il RE padre del minore in questione, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento a favore dello stesso dell'importo di L.
1.500.000 al mese, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal marzo 2000.
Proponeva impugnazione il RE in ordine soltanto alle disposizioni di carattere economico (con richiesta di riduzione dell'assegno nella misura di L. 650.000) e, costituitasi la VA, che a sua volta proponeva ricorso incidentale, la Corte d'Appello di Venezia, sezione minorenni, rigettava il gravame principale e, in accoglimento di quello incidentale, statuiva la decorrenza dell'assegno mensile di L.
1.500.000 dalla data della nascita del minore.
Ricorre per Cassazione, con quattro motivi, il RE;
resiste con controricorso la VA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt. 148 c.c. e 277, secondo comma, c.c., in relazione all'art. 360, nn.
3 e 4 c.p.c., per essersi formato giudicato interno riguardo all'originaria domanda, contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e su cui il Tribunale aveva dichiarato la propria incompetenza ex art. 38 disp. att. c.c., avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute a seguito della nascita del figlio;
ciò in quanto tale punto della sentenza non era stato oggetto di impugnazione da parte della VA innanzi alla Corte d'Appello. Si aggiunge che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per la richiesta di rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del minore occorre un'autonoma e specifica domanda. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 148, ultimo comma, c.c., e relativo difetto di motivazione, laddove la Corte
territoriale ha determinato la somma dovuta dal RE per il figlio, a titolo di mantenimento, senza preventivamente stabilirne l'ammontare complessivo a carico di entrambi i genitori. Con il terzo motivo si sostiene difetto di motivazione in ordine ai criteri in base ai quali è stato stabilito l'importo dell'assegno di mantenimento con decorrenza dalla data della nascita del minore, "facendo riferimento a risultanze reddituali dei genitori non solo relative a periodi diversi tra loro ma addirittura non contestuali ai periodi per cui ha disposto il mantenimento del minore", senza considerare, per il periodo dal 1999 al 2000, il decremento dei redditi dell'odierno ricorrente e la situazione reddituale relativa all'anno 1998.
Con il quarto motivo, infine, si deduce la violazione dell'art. 1224 c.c., e relativo difetto di motivazione, per avere la Corte
territoriale stabilito la decorrenza della rivalutazione del credito della VA a far data dal dicembre '97 e non invece dal 10-3-2000, data della domanda giudiziale;
si precisa che la statuizione in ordine alla corresponsione dell'assegno di mantenimento di L.
1.500.000 mensili a decorrere dalla nascita del figlio e' illegittima poiché non tiene conto che si verte in tema di identificazione del giorno riguardante gli effetti dell'inadempimento del debitore (che presuppongono la presunzione in mora di quest'ultimo) e non attinente all'insorgenza del credito. Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.
Deve, innanzitutto premettersi, che logica e più che sufficiente è la motivazione della Corte territoriale in ordine al thema decidendum della presente controversia, avente ad oggetto la liquidazione dell'assegno di mantenimento a carico di RE FR quale padre del minore SA;
in particolare, corretta, oltre che sulla base di condivisibili criteri, risulta detta liquidazione a seguito della comparazione delle condizioni economiche delle parti. In relazione al primo motivo deve osservarsi che insussistente è il denunciato vizio di ultrapetizione, in quanto la Corte territoriale, come agevolmente evincibile sia dalla motivazione che dal dispositivo dell'impugnata decisione, non ha statuito sull'originaria domanda di rimborso, in senso proprio, di cui all'atto introduttivo del giudizio, ne' su un rimborso pro quota, bensì ha inteso "delimitare" il quanto dovuto dal RE disponendo che quest'ultimo è "tenuto a corrispondere l'assegno di mantenimento di L.
1.500.000 mensili a decorrere dalla nascita del figlio RE SA (già VA SA) con rivalutazione Istat a far data dal dicembre 1997 ed al rimborso, in questi limiti, delle somme spese dalla VA NC". Deve, in proposito, precisarsi che la disposta "rivalutazione" va intesa, essendo quello in questione un debito di valore, quale obbligo dell'odierno ricorrente a corrispondere anche interessi compensativi.
Inammissibili sono, poi, le censure di cui al secondo e terzo motivo per quanto già esposto in premessa: ferma restando, infatti, la congruità della motivazione in ordine alla liquidazione dell'obbligo di mantenimento a carico del RE, ogni ulteriore valutazione, vertendo su circostanze di fatto, non è consentito nella presente sede di legittimità.
Del pari non meritevole di accoglimento è il quarto motivo: in base all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 5586/2000 m. 536137), pienamente condivisibile, la sentenza di accertamento della filiazione naturale pone a carico del genitore tutti i doveri della procreazione legittima compreso quello del mantenimento;
tale obbligazione decorre a dalla data della nascita. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha stabilito la decorrenza dell'assegno in questione non dalla domanda giudiziale ma dal dicembre 1997, in considerazione della data di nascita del minore SA.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in euro 1.500,00 e in euro 100,00 per esborsi, oltre spese ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2003