Sentenza 17 marzo 2009
Massime • 1
Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente art. 322-ter cod. pen., il profitto confiscabile al corruttore va identificato nel solo incremento di valore che il bene abbia ricevuto per effetto dell'attività corruttiva. Ne consegue che il giudice deve prima stabilire il valore dell'incremento del bene e, successivamente, disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente all'incremento stesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo di terreni divenuti edificabili in conseguenza di una rimozione di vincoli disposta grazie all'ipotizzata stipula di un accordo corruttivo).
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- 1. NUOVA CONFISCA PENALE TRIBUTARIA: La rateizzazione non blocca il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Sulla nuova confisca penale tributaria ex art. 12bis Decreto Legislativo 74/2000, il sequestro preventivo, anche se non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare, rimane comunque efficace per le somme non ancora pagate. Decisione: Sentenza n. 5728/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Una SPA subiva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al mancato versamento di ritenute, ma contestava i presupposti ab origine della misura cautelare perché era stata ammessa alla rateazione del debito erariale prima dell'emissione del decreto di sequestro. Dopo aver pagato tre rate, proponeva istanza di riesame ma il Tribunale la accoglieva …
Leggi di più… - 2. La rateizzazione non blocca il sequestro preventivo finalizzato alla confiscaGraziotto Fulvio · https://www.diritto.it/ · 27 aprile 2016
Sulla nuova confisca penale tributaria ex art. 12bis Decreto Legislativo 74/2000, il sequestro preventivo, anche se non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare, rimane comunque efficace per le somme non ancora pagate. Decisione: Sentenza n. 5728/2016 Cassazione Penale – Sezione III Classificazione: Penale, Societario, Tributario Parole chiave: confisca – sequestro preventivo Il caso. Una SPA subiva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al mancato versamento di ritenute, ma contestava i presupposti ab origine della misura cautelare perché era stata ammessa alla rateazione del debito erariale prima dell'emissione del decreto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2009, n. 26176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26176 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2009 |
Testo completo
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26 1 76 /09/ 19 35
± 6 punide SENTENZA n. 606 REGISTRO GENERALE n. 2/900/08
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17 MARZO 2009
REPU B BLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giorgio Lattanzi - Presidente
1. Dott. Adolfo Di Virginio - Consigliere 2. Dott. Giovanni Conti - Consigliere 3. Dott. Domenico Carcano - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI RO, nata a [...] il [...]; contro l'ordinanza del 30 luglio 2007 emessa dal Tribunale di Verbania;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale, dott. Eugenio Selvaggi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Eugenio Cerutti, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Verbania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto del 28 giugno 2008 con cui il G.i.p. dello stesso
Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni terreni (contraddistinti dalle particelle immobiliari di cui ai mappali 144 e 146, foglio 27 del NCTU del
Comune di Masera) di proprietà della società Old Blue s.p.a., in relazione ai reati previsti dagli artt. 319 e 321 c.p. contestati a RI RO, anche in qualità di socia e di presidente del consiglio di amministrazione della predetta società.
Il sequestro, disposto ai sensi degli artt. 321 comma 2-bis c.p.p. e 322-ter c.p., si inserisce in una complessa vicenda che in base alla ricostruzione del Tribunale vede RI RO, assieme a EO RO, impegnata nell'attività corruttiva nei confronti di RE AC, assessore regionale, perché promuovesse e portasse ad esito favorevole una serie di pratiche amministrative relative alla variazione dell'assetto urbanistico dei terreni appartenenti alla società
Old Blue s.p.a., terreni che, a seguito della attività corruttiva, assumono una diversa conformazione giuridica, in quanto con appositi provvedimenti amministrativi viene eliminato il vincolo idrogeologico e quello di destinazione ad autoporto, diventando aree edificabili.
Secondo i giudici del riesame i terreni in sequestro costituiscono il profitto del reato di corruzione contestato all'indagata, dal momento che, proprio grazie alla illecita attività corruttiva, avrebbero conseguito un rilevante incremento di valore, divenendo liberi dai gravosi vincoli. A sostegno di questa tesi il G.i.p. aveva già evidenziato l'esistenza di una proposta di vendita dei terreni alla società Rannoch
Tate Consultants, poi non concretizzata, per un importo di euro 64,557 al metro quadro, rispetto al valore iniziale di acquisto, pari ad euro 6,35 al metro quadro.
Contro questa ordinanza ricorre per cassazione RI RO, per mezzo del suo difensore di fiducia.
2 I
Con il primo motivo si contesta la sussistenza del profitto ipotizzato dal
Tribunale, rilevando che la prospettiva di un incremento di valore dei terreni in realtà non si è mai verificata, in quanto il contratto di vendita alla Rannoch Tate
Consultants non si è mai perfezionato ed il semplice fatto che sia stata formulata un'offerta di vendita dei terreni ad un prezzo superiore a quello di acquisto non equivale a sostenere un obiettivo aumento di valore dei beni stessi, non potendo ritenersi che una mera aspettativa di un guadagno futuro possa rappresentare un profitto. Sul punto si contesta quanto affermato nell'ordinanza impugnata secondo cui il mancato perfezionamento del contratto di vendita abbia rappresentato “un mero incidente di percorso", evidenziando altresì che il contratto era subordinato ad una serie di condizioni che poi non si sono verificate.
Sotto un diverso profilo, si censura il ragionamento del Tribunale che nel considerare la presunta differenza di valore dei terreni non ha tenuto conto del fatto che vennero acquistati ad un'asta fallimentare, per cui il basso prezzo di acquisto non era funzionale allo scarso valore dei terreni, ma era dipeso dai vari ribassi nella vendita all'asta.
Inoltre, si contesta che i terreni in questione non fossero edificabili, rilevando come già al momento dell'acquisto, nel corso del 1999, era possibile un intervento edificatorio di notevoli dimensioni, come confermato da concessioni edilizie prodotte agli atti. In particolare, si rappresenta come il vincolo idrogeologico non impedisse di fatto qualsiasi intervento edilizio, prevedendo solo una serie di cautele nella costruzione. Attualmente, poi, a seguito della deliberazione n. 347 del 23.12.2003 del Consiglio Regionale del Piemonte è stata eliminata la possibilità di realizzare insediamenti L3, per cui oggi il valore dei terreni è inferiore a quello dell'epoca di acquisto. Si rileva che il Tribunale avrebbe dovuto compiere una valutazione comparata tra il valore effettivo all'epoca dell'acquisto e quello attuale.
In conclusione, si ritiene che l'ipotizzato reato di corruzione non abbia comportato alcun profitto a vantaggio della Paggiari, per cui non poteva disporsi il sequestro dei beni.
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Infine, sotto un ulteriore profilo si rileva come i terreni non possano neppure costituire il profitto del reato, dovendosi questo individuare, semmai, nell'incremento di valore dei medesimi beni.
Con il secondo motivo si deduce l'illegittimità del sequestro per avere il G.i.p. fatto impropriamente riferimento alle modalità di cui all'art. 321 comma 1 c.p.p., cioè giustificando la misura cautelare reale in relazione alla necessità di sottrarre all'indagata la disponibilità del bene per evitare la protrazione delle conseguenze del reato. Tale motivazione era stata contestata nel ricorso di riesame, ma senza che il Tribunale abbia espresso alcuna valutazione sul punto.
Sotto altro profilo si censura l'ordinanza per avere ritenuto la sussistenza del periculum in mora.
Il ricorso è fondato.
Il sequestro preventivo ha riguardato i terreni della società Old Blue s.p.a., beni che sia il G.i.p., che il Tribunale hanno ritenuto rappresentare “il profitto derivato ai corruttori, cioè l'utilità che questi ultimi hanno tratto dalla stipulazione dell'accordo corruttivo".
Invero, dallo stesso provvedimento di sequestro e dall'ordinanza impugnata risulta che i terreni in questione appartenevano alla società ancor prima del negozio corruttivo posto in essere, in seguito al quale hanno avuto un incremento di valore determinato, secondo la prospettiva accusatoria, dalla rimozione dei vincoli. Sul punto non vi è contestazione. Ne consegue che il sequestro disposto ai fini della confisca non appare proporzionato al profitto che gli indagati avrebbero illecitamente ottenuto dal reato, non potendo sostenersi che i terreni rappresentano il profitto della corruzione: questo, eventualmente, può essere costituito dal solo incremento di valore che i terreni hanno avuto per effetto dell'eliminazione dei vincoli. In altri termini, il giudice nel disporre il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 comma 2-bis c.p.p. avrebbe dovuto prima stabilire il valore dell'incremento dei terreni e, successivamente, disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente all'incremento stesso.
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Per queste ragioni l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al
Tribunale di Verbania per nuovo esame.
Con il disposto annullamento devono ritenersi assorbite le altre questioni dedotte dalla ricorrente.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Verbania per nuovo esame.
Roma, 17 marzo 2009
Il Presidente Il Consigliere estensore Giorgio Lattanzi Giorgio Fifelbo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 23 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER T
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Lidia Scalia O
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