Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2002, n. 80
CASS
Sentenza 12 novembre 2002

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In tema di ricorso straordinario avverso una decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione, pronunciata all'esito di udienza pubblica e fondata sul presupposto che il ricorrente non avesse sottoscritto l'atto di impugnazione, la sentenza, quando la declaratoria di inammissibilità risulti conseguente all'esame di una copia e non dell'originale (regolarmente sottoscritto e depositato) dell'atto stesso, deve ritenersi dovuta in misura determinante ad errore di fatto per difetto di percezione, di talché deve esserne disposta la revoca, con rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso erroneamente dichiarato inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2002, n. 80
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 80
    Data del deposito : 12 novembre 2002

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