Sentenza 12 novembre 2002
Massime • 1
In tema di ricorso straordinario avverso una decisione di inammissibilità del ricorso per cassazione, pronunciata all'esito di udienza pubblica e fondata sul presupposto che il ricorrente non avesse sottoscritto l'atto di impugnazione, la sentenza, quando la declaratoria di inammissibilità risulti conseguente all'esame di una copia e non dell'originale (regolarmente sottoscritto e depositato) dell'atto stesso, deve ritenersi dovuta in misura determinante ad errore di fatto per difetto di percezione, di talché deve esserne disposta la revoca, con rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso erroneamente dichiarato inammissibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2002, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Luigi SANSONE Presidente
dott. Antonio S. AGRÒ Componente
dott. Nicola MILO "
dott. Francesco IPPOLITO "
dott. Giorgio COLLA "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON TE, n. a Piombino il 21.4.1952;
avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione, emessa il 16.4.2002;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore Generale, G. Febbraro che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, E. Lamari, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore della parte civile, avv. M. Merlini, che si è associato alla richiesta del P.G..
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
TE IO ricorre, ex art. 625-bis c.p.p., avverso la sentenza n. 22114/2002, con cui questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza della corte d'appello di Firenze datata 22.5.2001, con condanna alle spese processuali, al pagamento della somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. Il ricorrente, esibendo fotocopia autenticata degli atti originali, deduce l'errore di fatto commesso dalla Corte nel ritenere che il ricorso non fosse stato sottoscritto dal IO e che costui non avesse provveduto personalmente al deposito presso la cancelleria. Effettivamente la declaratoria di inammissibilità è stata motivata sulla circostanza che "il ricorso, proposto nell'interesse di TE IO non risulta sottoscritto da costui, nè da lui personalmente depositato presso la cancelleria del Tribunale di Livorno (v. l'originale dell'atto di impugnazione e l'attestazione di deposito in calce allo stesso, in fasc. Corte d'appello)". Dagli atti allegati all'odierno ricorso risulta incontestabilmente che il ricorso fu effettivamente sottoscritto dal IO, che provvide altresì personalmente al tempestivo deposito dell'atto presso la cancelleria del tribunale di Livorno (sez. dist. di Piombino) e che, per errori burocratici di trasmissione, tale originale non fu trasmesso alla cancelleria della Corte di Cassazione.
Ma ciò che più conta, tale realtà emerge senza ombra di dubbio anche da una delle copie del ricorso inserite nel fascicolo definito con la sentenza n. 22114/2002. Da ciò si deduce che erroneamente la Corte ritenne "originale" del ricorso una delle copie dattiloscritte, esistenti nel fascicolo, in cui era stata omessa non solo la firma del ricorrente, ma anche l'annotazione del cancelliere sull'avvenuto deposito.
Tale errore di percezione, assolutamente determinante nella deliberazione della declaratoria d'inammissibilità, rientra nell'ambito delle situazioni considerate dall'art. 265-bis c.p.p., per cui va disposta la revoca della sentenza n. 22114/2002, con rinvio a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso proposto dal IO avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze data 22.5.2001.
P. Q. M.
La Corte revoca la sentenza di questa Corte del 16.4.2002 n. 22114 nei confronti di IO TE e rinvia a nuovo ruolo per la trattazione del ricorso del IO medesimo proposto contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze data 22.5.2001. Roma, 12 novembre 2002.
Depositato in cancelleria l'8 gennaio 2003 .