Sentenza 12 marzo 2010
Massime • 1
La diversa qualificazione del fatto all'esito dell'istruttoria dibattimentale non attribuisce all'imputato il diritto alla rimessione nel termine per la scelta di riti alternativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2010, n. 13597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13597 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 12/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 699
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 41255/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN DU N. IL 18/01/1985;
avverso la sentenza n. 25/2009 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI, del 23/09/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
udito il P.G. in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv. Germani.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione RA OM avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli in data 23 settembre 2009 con la quale è stata parzialmente riformata quella di primo grado, che era stata di condanna alla pena di diciotto anni di reclusione in ordine al delitto di concorso ex art. 116 c.p. nell'omicidio volontario di UC NA, nonché ai reati di sequestro di persona ai danni dello stesso UC e della convivente IT, rapina di monili e di una vettura Mercedes, nonché lesioni personali volontarie a danni della donna, fatti del 24 agosto 2006.
La Corte di assise di appello confermava l'impianto probatorio ma, in punto di qualificazione giuridica del reato sub A), riteneva di dovere operare una derubricazione nel reato di omicidio preterintenzionale. Dichiarava anche la improcedibilità del reato sub D (lesioni) per mancanza di querela.
La vicenda era quella di una grave aggressione portata ai danni di UC e della sua convivente di nazionalità ucraina, separatamente bloccati e picchiati nella loro abitazione da tre individui, due solo dei quali identificati per l'odierno ricorrente e per il connazionale OB, quest'ultimo giudicato separatamente con rito abbreviato e condannato a 14 anni di reclusione per il reato di omicidio preterintenzionale.
Il terzetto aveva asportato monili d'oro ed una vettura Mercedes. Il UC, trasferito in ospedale, vi decedeva a causa delle molteplici fratture ossee riportate e lesioni a carico dei polmoni. Gli elementi di colpevolezza erano tratti dal racconto della IT che in precedenza aveva conosciuto il RA perché legato da un rapporto di lavoro con il UC, rapporto concluso con un licenziamento che, a quanto appurato presso una terza testimone, il RA aveva dichiarato di voler vendicare picchiando il responsabile e portandogli via l'auto.
Ulteriori elementi erano tratti dai tabulati telefonici che avevano dimostrato che il OB, materiale esecutore assieme al terzo rimasto non identificato, e il RA erano stati in strettissimo contatto prima della consumazione dei reati e subito dopo, dandosi alla fuga con l'imbarco per la Sardegna, dalla quale erano poi tornati il giorno successivo.
La tesi del RA era stata quella della occasionale presenza sul luogo ove terze persone, tra le quali il proprio cugino OB, avevano posto in essere i delitti in contestazione, nella totale assenza della sua consapevolezza.
Deduce:
1) la erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.
Difettava la prova che il ricorrente conoscesse le intenzioni del coimputato OB. Era invece emerso che a compiere i delitti era stato un terzo soggetto rimasto non identificato il quale fu colui che fu di ausilio al OB, non essendo viceversa necessario, neppure sul piano logico, immaginare il concorso del RA il quale, se in mala fede, avrebbe evitato di farsi notare sul posto dalla donna che lo conosceva.
2) gli stessi vizi sopra enunciati, in relazione al fatto che la sentenza adottata dalla Corte di assise di appello (di riqualificazione del più grave dei reati e di proscioglimento da quello sub B) aveva evidenziato come il RA fosse stato sottoposto non ad un giusto processo ma ad un processo con imputazioni per la maggior parte sbagliate e caratterizzato dallo strapotere processuale della accusa. La difesa, così procedendo, era stata fuorviata rispetto alla possibilità di accedere a riti alternativi;
3) il vizio di motivazione rispetto alla circostanza, emersa in dibattimento, che sulla scena del delitto vi erano tre uomini. Per farla meglio risaltare era stata chiesta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale al fine di sentire nuovamente la IT in confronto col teste D'TI, ma tale richiesta era stata ingiustamente respinta;
4) il vizio di motivazione sulla entità troppo elevata della pena inflitta e sul diniego delle attenuanti generiche nonché di quella ex art. 114 c.p.;
5) la violazione delle norme giuridiche che presiedono al gratuito patrocinio.
Il ricorrente era stato condannato a rifondere le spese, tra l'altro, di due parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato. La condanna doveva pertanto essere emessa a favore dell'erario. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo, al pari del terzo, è inammissibile perché con esso vengono dedotte ragioni diverse da quelle che possono essere rappresentate nella sede della legittimità.
La censura formulata dal ricorrente è invero versata in fatto richiedendosi al giudice della cassazione di rivalutare l'atteggiamento psicologico del RA alla luce delle emergenze di causa.
Il rilievo non è consentito, soprattutto a fronte di una sentenza che risulta ampiamente e congruamente motivata sul punto, tanto da farla ritenere sottratta anche al solo sindacato consentito che è quello sulla completezza e razionalità della motivazione esibita. È appena il caso di osservare che i giudici hanno rimarcato le numerose circostanze di fatto che li hanno indotti a ritenere certo che sia stato il RA, se non ad eseguire, certamente però a ideare il complesso di reati ai danni del UC, colpevole ai suoi occhi di averlo ingiustamente licenziato in un recente passato. La Corte di assise di appello ha infatti ritenuto di prestare credito alle dichiarazioni della teste PO che alcuni mesi prima aveva raccolto talune confidenza del RA avendogli costui riferito che, a causa di un licenziamento subito senza neppure versamento delle somme di sua spettanza, egli intendeva rivalersi sul responsabile "dandogli un pugno e rubandogli la macchina".
Sulla scorta di tale precedente e del comportamento comunque tenuto dal RA sulla scena dei delitti (la IT lo aveva descritto come persona che aveva mostrato di sapere bene che sul posto vi era il cugino, assunto il giorno prima dal UC e quindi, deve ritenersi, introdotto in maniera strumentale per realizzare i proposti illeciti) la Corte di assise di appello, soprattutto evidenziandone la mancanza di sorpresa quando aveva constatato la presenza del OB, ha accreditato la tesi del pieno accordo tra i due menzionati rumeni e il terzo pure intervenuto al fine di portare a termine il progetto ritorsivo.
Ogni contraria allegazione da parte della difesa si sostanzia in una indebita sollecitazione alla diversa ricostruzione del fatto, dimenticando che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (rv 215745). Il secondo motivo è manifestamente infondato.
La diversa qualificazione giuridica del fatto all'esito del processo o il proscioglimento da taluna o da tutte le imputazioni non costituiscono la dimostrazione che l'imputato è stato sottoposto ad un processo ingiusto ma esattamente il contrario, e cioè che la istruttoria dibattimentale e il contraddittorio delle parti hanno portato, proprio per la esistenza e il rispetto di regole processuali, alla acquisizione di una verità che non ha permesso di confermare in toto la ipotesi di accusa, istituzionalmente spettante, quanto alla individuazione del fatto penalmente rilevante, al rappresentante dell'Ufficio del Pubblico miniestro e quanto alla qualificazione giuridica, al verdetto finale del giudice. La rimessione in termini per la scelta di riti alternativi, d'altra parte, è evenienza non estranea all'ordinamento vigente ma con riferimento alla contestazione di fatti nuovi (art. 516 c.p.p.) e non anche alla diversa qualificazione giuridica. Quest'ultima, a differenza della contestazione suppletiva che è evento processuale eccezionale e non prevedibile, è invece espressione della discrezionalità tecnica del giudice il quale è sempre tenuto a ricondurre la fattispecie nell'esatto perimetro normativo, nel rispetto della contestazione dei fatti. La parte, pertanto, ha il dovere di esercitare tutte le proprie opzioni nella previsione che tale eventualità di verifichi.
Il quarto motivo è interamente versato in fatto, al pari del primo. Esso va dichiarato inammissibile perché formulato in modo da richiedere alla Cassazione il riconoscimento di benefici che presuppongono l'accertamento di situazioni di fatto, spettante al giudice del merito.
Il quinto motivo è inammissibile sia per la genericità della sua formulazione che per carenza di interesse.
Il ricorrente formula una doglianza di tipo assertivo ma non comprova se e quale delle parti civili sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. In più, chiedendo la conversione della condanna, da pronunciarsi non più a favore della parte civile ma dell'Erario, non indica, così violando l'art. 568 c.p.p., comma 4, quale sia il suo concreto interesse al conseguimento del provvedimento sollecitato, essendo egli comunque tenuto all'esborso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2010