Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2013, n. 2306
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Sentenza 15 ottobre 2013

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Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito dell'impugnazione del solo imputato di una sentenza di condanna in tema di stupefacenti, escluda l'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, e, conseguentemente, l'obbligatorietà dell'aumento per la recidiva previsto dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., ridetermini, poi, la pena eliminando l'aumento per l'aggravante di cui al citato art. 80 e lasciando, invece, inalterati gli ulteriori incrementi della pena base, relativi alle altre circostanze aggravanti e alla recidiva.

L'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all'esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2013, n. 2306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2306
    Data del deposito : 15 ottobre 2013

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