Sentenza 15 ottobre 2013
Massime • 2
Non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice di appello che, a seguito dell'impugnazione del solo imputato di una sentenza di condanna in tema di stupefacenti, escluda l'aggravante di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, e, conseguentemente, l'obbligatorietà dell'aumento per la recidiva previsto dall'art. 99, comma quinto, cod. pen., ridetermini, poi, la pena eliminando l'aumento per l'aggravante di cui al citato art. 80 e lasciando, invece, inalterati gli ulteriori incrementi della pena base, relativi alle altre circostanze aggravanti e alla recidiva.
L'eventuale errore verificatosi nel calcolo della pena conseguente all'esclusione in appello di una circostanza aggravante ad effetto speciale, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2013, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 15/10/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1478
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 40261/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT IC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 01/06/2012 della Corte di Appello di Napoli;
esaminati gli atti, il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le requisitorie del pubblico ministero in sede (sost. P.G. dott. FRATICELLI Mario), che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 17.6.2009 dal G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito di giudizio abbreviato in procedimento cumulativo, IM IC era riconosciuto colpevole, e per l'effetto condannato alla pena ritenuta di giustizia, del delitto di concorso - con ruolo organizzativo dell'attività dei concorrenti - in detenzione e vendita illecite continuate di sostanze stupefacenti diverse (hashish, cocaina, crack); delitto aggravato - oltre che ai sensi dell'art. 112 c.p., comma 1, n.
2 - dal numero superiore a dieci dei concorrenti nel reato (art. 73, comma 6, L.S.), dalla quantità ingente delle sostanze droganti oggetto del reato (art. 80, comma 2, L. S.) e dalla contestata recidiva qualificata.
2. Adita dall'impugnazione del IM, rinunciante in udienza - come si legge in sentenza - "ai motivi di appello concernenti l'assoluzione nel merito", la Corte di Appello di Napoli con sentenza emessa il 30.6.2010 ha ridotto, in parziale riforma della decisione di primo grado, la pena inflitta al IM, rideterminandola in sei anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa, previa esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 80, comma 2, L. S., invariati rimanendo tutti gli altri elementi circostanziali della fattispecie integrante la regiudicanda. Tale sentenza è passata in giudicato, divenendo irrevocabile il 16.11.2010.
3. Decidendo nelle forme dell'incidente di esecuzione (art. 666 c.p.p.), la stessa Corte di Appello di Napoli con l'ordinanza in data 1.6.2012 indicata in epigrafe ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione di errore materiale (art. 130 c.p.p.) della sentenza di secondo grado formulata (il 22.11.2011) dal difensore del condannato. Istanza prospettante l'erroneità del calcolo della pena compiuto dalla Corte territoriale che, esclusa l'aggravante della ingente quantità di droga (art. 80, comma 2, L. S.), ha lasciato invariati gli altri incrementi sanzionatori (ivi incluso quello derivante dalla contestata recidiva, non più obbligatorio ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 5, non ricadendo il reato - a seguito dell'espunta aggravante speciale - nella previsione di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a, n. 6, richiamata dal ridetto art. 99 c.p., comma 5).
La Corte partenopea ha argomentato l'inammissibilità dell'istanza correttiva con l'osservare - da un lato - che l'istanza ha dedotto una censura non valutabile come errore materiale, perché delineante un vizio decisorio (asserita violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4) da denunciarsi con ricorso per cassazione, e - da un altro lato -
che comunque la sentenza di merito di secondo grado, dopo aver escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, L.S., si è limitata ad elidere dal computo della pena il solo corrispondente cospicuo incremento calcolato dal giudice di primo grado (3 anni e 6 mesi, pari alla metà della individuata pena base di 7 anni di reclusione), lasciando immutati tutti gli altri dati del calcolo (relativi alle due aggravanti ex art. 112 c.p., comma 1, n. 2 e art. 73, comma 6, L.S., alla recidiva reiterata e alla continuazione interna tra i vari episodi criminosi contestati al IM).
4. Avverso la descritta ordinanza ha proposto personale ricorso per cassazione il condannato IM IC, lamentando le violazioni di legge appresso sintetizzate.
4.1. Violazione del combinato disposto dell'art. 130 c.p.p. e art.597 c.p.p., comma 4. La procedura correttiva è esperibile in luogo del ricorso per cassazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, per ottenere la rettifica della specie e della quantità della pena per errore di determinazione o di computo da parte del giudice di merito, salvo che l'errore non sia pertinente anche a vizi diversi dal semplice errore di fatto. Nel caso di specie, con sostanziale elusione del divieto di reformatio in peius di decisione impugnata dal solo imputato, la Corte di Appello non ha rispettato, alla luce del disposto dell'art.597 c.p.p., comma 4, le frazioni o percentuali del calcolo per gli aumenti di pena indotti da aggravanti e recidiva quali definiti dal giudice di primo grado (in particolare la Corte territoriale ha accresciuto la pena, rispetto a quella base del calcolo, per l'aggravante ex art. 112, comma 1, n. 2 in misura del 3,571% a fronte del 2,380 del Tribunale e per la continuazione in misura del 24,50% a fronte del 17,142% del Tribunale).
4.2. Violazione dell'art. 130 c.p. in relazione all'art. 99 c.p.. Laddove il Tribunale aveva applicato l'aumento per la recidiva in modo "automatico" (id est obbligatorio) in nome dell'art. 99 c.p., comma 5, avendo considerato sussistente l'aggravante ex art. 80,
comma 2 L.S., la Corte di Appello - pur ritenuta insussistente tale aggravante - ha mantenuto fermo l'aumento, sebbene dovesse "escludere in automatico la pena di otto mesi corrispondente alla recidiva". Come precisa la S.C., il divieto di reformatio in peius della sentenza di primo grado riguarda non solo il risultato finale, ma anche tutti gli elementi del calcolo della pena (Cass. S.U. 27.9.2005 n. 40910).
4.3. Erronea applicazione dell'art. 666 c.p.p.. Illegittimamente la Corte territoriale ha tramutato un'istanza di correzione di errore materiale in incidente di esecuzione ex artt. 665 ss. c.p.p., il cui relativo procedimento può essere instaurato su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato o del difensore, ma non certo di ufficio come è avvenuto nel caso in esame.
5. L'impugnazione va dichiarata inammissibile per indeducibilità e infondatezza palese dei motivi che la sorreggono.
5.1. Precisato per chiarezza che il IM aveva appellato la sentenza di condanna di primo grado con riguardo al solo trattamento sanzionatorio (nulla eccependo sulla sua affermata responsabilità), l'ultimo rilievo del ricorrente è privo di ogni serio pregio, atteso che con corretta inferenza logica e giuridica la Corte territoriale ha qualificato l'istanza di correzione del supposto errore materiale della sentenza di appello ormai divenuta definitiva quale atto (del difensore) del soggetto "interessato" (il condannato IM) propulsivo del procedimento camerale in executivis ai sensi dell'art.666 c.p.p., comma 1. Essendosi formata la regiudicata sulla condotta criminosa attribuita al richiedente, la Corte di Appello non avrebbe avuto altro titolo e strumento per valutarne l'istanza correttiva, se non quello della procedura esecutiva incidentale. Procedura che, del resto, si delinea come l'unico mezzo per far valere meri errori materiali di una sentenza formalmente irrevocabile (arg. ex: Cass. Sez. 1, 5.3.2009 n. 20978, Cataneo, rv. 243553; Cass. Sez. 1, 25.9.2012 n. 43048, Dicanosa, rv. 253630).
5.2. Il principio del divieto di reformatio in peius, esplicitamente richiamato dall'istanza di correzione della sentenza di appello e dall'odierno ricorso quale effetto dell'addotto presunto errore materiale nel calcolo della pena, costituisce l'indice più sicuro - come esattamente rileva l'impugnata ordinanza incidentale - della indeducibilità della doglianza espressa dal ricorrente, in quanto incentrata su una violazione di legge apprezzabile soltanto in sede di impugnazione di legittimità della sentenza di appello e non attraverso l'istituto correttivo disciplinato dall'art. 130 c.p.p.. L'addotto contrasto che sarebbe ravvisabile tra la mitigata pena indicata nel dispositivo della sentenza di secondo grado e la sua determinazione articolata in motivazione non è riconducibile ad un errato calcolo matematico della pena finale, ma - secondo lo stesso enunciato del ricorrente - alla non corretta applicazione di un criterio giuridico, quale appunto quello dettato dall'art. 597 c.p.p., comma 4 (cfr. Cass. Sez. 4,4.10.2011 n. 38896, P.G. in proc.
Zitto, rv. 251108).
5.3. Per altro l'originaria censura del condannato ripresa dal ricorso è palesemente infondata anche con specifico riguardo alla pretesa erroneità del calcolo sanzionatorio sviluppato dalla sentenza di appello passata in giudicato. In vero, al di là delle non chiare alchimie contabili somministrate dal ricorso, nessun concreto errore di calcolo è ravvisabile nella determinazione della pena compiuta dalla sentenza di appello, limitatasi ad espungere dal computo aritmetico l'incremento sanzionatorio (3 anni e 6 mesi) già applicato in primo grado in rapporto alla esclusa aggravante di cui all'art. 80, comma 2 L.S., lasciando immutate tutte le altre entità numeriche incrementali della pena base del reato (stabilita in primo e in secondo grado in sette anni di reclusione). Ciò in ragione della confermata e motivata sussistenza sia delle altre due residue aggravanti (art. 112, comma 1, n. 2, art. 73, comma 6 L.S.), sia della contestata recidiva mantenuta ferma sia pure in forma meno grave di quella in origine qualificata ratione criminis ex art. 99 c.p., comma 5, sia infine della continuazione interna alla regiudicanda.
Nell'indiscussa stabile valenza applicativa della statuizione delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, per cui il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato non investe unicamente l'entità globale della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua definizione (Cass. S.U., 27.9.2005 n. 40910 Morales, rv. 232066, decisione richiamata in ricorso), non può non ribadirsi che non è ravvisatole alcuna violazione del divieto di reformatio in peius allorché il giudice di appello, pur non riconoscendo la sussistenza di una aggravante o - come nel caso di specie - di una meno grave forma di recidiva (ex art. 99 c.p., comma 3 e 4 in luogo di quella ex art. 99 c.p., comma 5, u.p.), confermi nel quantum il trattamento sanzionatorio e il giudizio di comparazione delle circostanze definiti dal giudice di primo grado, poiché il giudizio espresso su tali componenti della sanzione dal giudice del gravame di merito, lungi dal dover essere parametrato su specifici coefficienti matematici di dubbia misurazione dosimetrica, è sottoposto alla sola verifica di adeguatezza inferenziale postulata dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (cfr.: Cass. Sez. 4, 27.10.2010 n. 41566, Tantucci, rv. 248457 - Cass Sez. 6, 3.10.2012 n. 41220, Caravelli, rv. 254261;
Cass. Sez. 5, 17.1.2013 n. 10176 Andries rv. 254262). Alla inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equamente fissata in Euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014