Sentenza 15 giugno 1999
Massime • 1
Il trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 2 legge n. 228 del 1984 per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera licenziati per <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5961 |
| Data del deposito : | 15 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. Gentile RAPONE Presidente
Dott. Marino SANTOJANNI Cons. Rel.
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE - INPS -, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Roma via della Frezza 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e defeso dagli avv.ti Gorga Vincenzo, Giordano Giacomo, Fabiani giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT RL, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco De Sanctis 4 sc. A/13 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Petti che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 890/95 del AL di Bolzano depositata il 14/12/95 R.G. 5371/94;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/1/99 dal Relatore Cons. Dott. Santojanni Marino Donato;
Udito l'Avv. Gorga;
Udito l'avv. Petti;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratote Generale Dott. Cinque Alberto che ha concluso per rimessione atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione alle SS.UU. in subordine rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 marzo 1992 l'I.N.P.S. otteneva decreto ingiuntivo emesso dal Pretore di Bolzano in data 2 aprile 1992, nei confronti di RL OT, per il pagamento dell'importo di lire 3.156.260, con accessori, a titolo di restituzione d'indennità di disoccupazione speciale.
Avverso tale decreto l'ingiunto proponeva opposizione con ricorso depositato il 28 aprile 1992, eccependo nel merito: che trattavasi di pretesa di ripetizione d'indebito per trattamento speciale di disoccupazione erogato a norma della legge 12 giugno 1984 n. 228;
che tale trattamento era stato legittimamente corrisposto ai sensi del citato art. 2, per avere egli svolto attività lavorativa subordinata in Svizzera quale "frontaliero" per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti la disoccupazione e per essere poi stato licenziato per motivi economici.
L'I.N.P.S., costituitosi in giudizio contestava la fondatezza dell'avversa pretesa;
chiedeva in subordine l'autorizzazione a chiamare in causa la regione Trentino Alto Adige per l'accertamento dell'obbligo della stessa a corrispondere all'Istituto l'importo di cui al suddetto decreto;
concessa tale autorizzazione, la Regione, costituitasi, eccepiva in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva.
Il Pretore, con sentenza n. 697 del 1994, riteneva infondate le deduzioni dell'opponente in ordine alla debenza del trattamento speciale per disoccupazione, condannandolo alla restituzione all'I.N.P.S. degli importi a tale titolo erogati, con accessori. Non prendeva in esame la domanda proposta dall'I.N.P.S. nei confronti della chiamata regione, siccome graduata in subordine per l'ipotesi, non verificatasi, di accoglimento dell'opposizione. Proposto appello da parte del lavoratore al quale aveva resistito l'I.N.P.S., il tribunale di Bolzano, Sez. Lavoro, con sentenza depositata il 14 dicembre 1995, accoglieva l'impugnazione; per l'effetto revocava l'opposto decreto ingiuntivo e rigettava le domande dell'I.N.P.S. di ripetizione d'indebito.
Per quanto ancora interessa nel presente giudizio di legittimità, tale decisione è così motivata.
La controversia attiene all'interpretazione dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 228; legge promulgata allo scopo di dare attuazione all'accordo italo - svizzero stipulato il 12 dicembre 1978, ratificato con il d.P.R. 8 febbraio 1980 n. 90. Nella relazione ministeriale che accompagnava il disegno di legge la ratio legis era così delineata: "Con l'accordo italo - svizzero del 12 dicembre 1978 è stata regolata sul piano internazionale la situazione dei lavoratori frontalieri italiani occupati i Svizzera, i quali pur essendo soggetti all'obbligo del versamento dei contributi all'assicurazione locale contro la disoccupazione, non possono percepire le indennità relative a causa del divieto di esportazione di queste ultime stabilito nella legislazione interna elvetica"; "sono stati stipulati quindi accordi internazionali bilaterali in base ai quali si conveniva che ciascun dei due Paesi contraenti avrebbe provveduto ad indennizzare il rischio della disoccupazione totale dei propri frontalieri con le somme che il Paese d'occupazione del lavoratore avrebbe restituito al Paese di provenienza del lavoratore stesso, costituite dai contributi versati nell'assicurazione contro la disoccupazione sia da parte del lavoratore, sia da parte del datore di lavoro;
in sostanza il legislatore ha inteso sopperire all'impossibilità che i frontalieri stagionali italiani ricevessero il trattamento di disoccupazione direttamente dalla Svizzera, che pure percepiva i relativi contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro. In particolare, quanto al significato dell'espressione di cui al citato art. 2, primo comma ("frontalieri licenziati in Svizzera per motivi economici"), si dovrebbe avere dirimente riguardo non alla rilevanza economica del licenziamento, bensì alla sua motivazione, di natura intrinsecamente economica.
Quanto alla mancanza del permesso frontaliero in capo all'appellante, è appena il caso di aggiungere che la qualifica di frontaliero deriva dallo stesso testo dell'accordo italo - svizzero 17 dicembre 1978 e deriva, come esattamente osservato da parte appellante, dal concorso di due fattori, e precisamente, la residenza del lavoratore ed il luogo del lavoro, entrambi i luoghi devono trovarsi, come in effetti si trovano, nella zona di confine dei due stati contraenti.
Avverso tale sentenza l'INPS ricorre per cassazione, deducendo un unico, articolato motivo.
L'intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 11 della legge 12 giugno 1984, n. 228; violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77; dell'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 427
(art. 360 n. 3 e 5 cod. proc. civ.); nonché motivazione contraddittoria, erronea e, comunque, illogica, deduce che:
contrariamente a quanto ritenuto dal AL, il citato art. 11 individua la categoria dei beneficiari nel "lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera", aggiungendo che "le espressioni permesso di lavoro per confinanti e permesso di lavoro stagionale per confinanti sono sinonimi dell'espressione permesso di lavoro frontaliero", per cui è erronea l'interpretazione del AL di Bolzano sul punto;
quanto poi al significato dell'espressione; "licenziamento per motivi economici", non può essere condivisa la motivazione del AL, ma al contrario, quella della sentenza di questa Corte n. 2394 del 26 febbraio 1993, secondo cui "il diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli artt. 3 e 4 della legge 12 giugno 1984, n. 228, previsto dall'art. 2 della stessa legge a favore dei lavoratori italiani frontalieri licenziati in Svizzera "per motivi economici", non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui il licenziamento del lavoratore, assunto con rapporto a tempo indeterminato presso azienda del settore edile, sia stato giustificato con il riferimento a fattori meteorologici (il freddo invernale che impediva l'attività) non assimilabili a motivi economici aziendali d'interruzione del lavoro"; la conclusione a cui perviene la citata sentenza trova conferma ove si rifletta che l'art. 1 della legge n. 77 del 1963 prevede, in caso d'intemperie stagionali, che ai lavoratori dell'edilizia venga corrisposto non già il trattamento speciale di disoccupazione, ma il diverso e distinto trattamento d'integrazione salariale;
inoltre, come tratteggiato dalla Corte Suprema con la sentenza n. 3844 del 17 aprile 1987, le ipotesi di cui all'art. 9 della legge n.427 del 1975, che prevedono il diritto al trattamento speciale di disoccupazione a favore dei lavoratori edili, sono tassative e fra esse non può includersi il licenziamento determinato da condizioni climatiche, sicché non può affermarsi una medesima ratio ed un identico trattamento normativo fra i lavoratori in Italia dell'edilizia e i lavoratori di cui alla legge n. 228 del 1984". Il ricorso è infondato.
A - Con il primo profilo del motivo in esame si formula una censura in modo del tutto generico, limitandosi a definire erronea l'interpretazione data dal AL al disposto dell'art. 11 della legge 12 giugno 1984 n. 228, secondo cui "ai fini dell'applicazione della presente legge il termine "frontaliero" designa il lavoratore italiano titolare di un permesso frontaliero in Svizzera. Le espressioni "permesso di lavoro per confinanti" e "permesso di lavoro stagionale per confinanti" sono sinonimi dell'espressione "permesso di lavoro frontaliero".
Al riguardo il AL ha osservato: che la qualifica di frontaliero deriva dallo stesso testo dell'accordo italo - svizzero 17 dicembre 1978 e deriva da due fattori, e precisamente dalla residenza del lavoratore e dal luogo del lavoro;
che entrambi i luoghi devono trovarsi, come in effetti si trovano, nella zona di confine dei due stati contraenti. A tale specifica argomentazione il ricorrente oppone soltanto l'erroneità dell'interpretazione data dal AL al disposto del citato art. 11, senza spiegarne le ragioni e senza considerare che il Giudice d'appello ravvisò il permesso in questione, quanto meno implicito, nel concorso dei due indicati elementi: residenza del lavoratore e luogo di lavoro situati nella predetta zona di confine. Avrebbe dovuto evidenziare il ricorrente, per dimostrare la "decisività" della censura (art. 366 n. 4 cod. proc.civ.), che, eventualmente sulla base di ulteriori elementi di fatto e (o) di diritto, tale permesso non poteva essere che "espresso e formale".
B - Quanto alle altre censure, va tenuta presente in primo luogo la formulazione letterale dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n.228, secondo cui "i lavoratori italiani frontalieri licenziati in
Svizzera per motivi economici hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge qualora abbiano svolto in quel Paese un'attività soggetta a contribuzione nel regime svizzero di assicurazione contro la disoccupazione...". La ratio legis, così come delineata nella relazione ministeriale che accompagnava il disegno di legge, è stata puntualmente individuata dal AL (vedasi parte espositiva della presente sentenza); ratio legis che corrobora il convincimento circa la rilevante diversità tra la presente fattispecie normativa e le previsioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 (disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia d'integrazione guadagni) e all'art. 9 della legge 6 agosto 1975, n. 475 (norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini): l'art. 1 della legge n. 77 del 1963 prevede che agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini, i quali, per effetto delle intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, sono costretti a sospendere il lavoro od a lavorare ad orario ridotto, venga corrisposta l'integrazione salariale;
l'art. 9 citato prevede che ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, venga corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti. Com'è agevole constatare, in tali fattispecie non si fa specifico riferimento ai "motivi economici", menzionati espressamente nell'art. 2 della legge n. 228 del 1984, i quali - ed è questa la peculiare connotazione -
riguardano i lavoratori frontalieri licenziati in Svizzera, ovvero danneggiati dal mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale. Inoltre, l'art. 1 della legge n. 77 del 1963 non contempla soltanto le "intemperie stagionali", ma anche "altre cause non imputabili a nessuno dei due contraenti" (ampia previsione non riscontrabile nell'art. 2 della legge n. 228 del 1984); peraltro, alcuni eventi previsti dall'art. 9 della legge n. 427 del 1975, quali la cessazione dell'attività aziendale, l'ultimazione del cantiere, potrebbero anche non costituire "motivi economici", ma conseguire a determinazioni dell'imprenditore estranee al profitto (esempio:
imprenditore che cessa la sua attività aziendale per ragioni di salute o per altre ragioni "non economiche").
Va comunque sottolineata, anche a proposito di siffatte diversità, la ratio legis dell'art. 2 della legge n. 228 del 1984 e, in particolare quanto stipulato negli accordi internazionali, puntualmente ricordati dal AL: ciascuno dei contraenti avrebbe provveduto ad indennizzare il rischio della disoccupazione totale dei propri frontalieri con le somme che il Paese d'occupazione del lavoratore avrebbe restituito al Paese di provenienza del lavoratore stesso, costituite dai contributi versati nell'assicurazione contro la disoccupazione sia da parte del lavoratore, sia da parte del datore di lavoro;
situazione questa che non può dirsi sottesa, almeno nella sua evidente peculiarità, nelle altre fattispecie considerate ai fini del raffronto. Non può, pertanto, il ricorrente INPS trarre argomento da "queste altre fattispecie" per sostenere che, facendo rientrare la sospensione del lavoro per avversità atmosferiche nel concetto di "motivi economici", secondo l'assunto del resistente, si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra "frontalieri" e altri lavoratori di cui alle legge n. 77 del '63 e n. 427 del '75. Aggiungesi che, opinando diversamente, potrebbe dubitarsi seriamente della legittimita' dell'art. 2 piu' volte citato, con riferimento all'art. 38, comma secondo, cost., atteso che, nel caso di licenziamento di frontalieri conseguente ad avversità atmosferiche, non risulterebbe salvaguardato il diritto dei medesimi alla predisposizione di un mezzo idoneo a fronteggiare l'evento della disoccupazione involontaria.
Nel dubbio, così prospettato, dovrebbesi, in ogni caso, optare per la soluzione ermeneutica favorevole ai lavoratori. Inoltre e in particolare, l'espressione "per motivi economici", che ovviamente non può essere riferita ai lavoratori licenziati, perché ogni licenziamento o mancato rinnovo contrattuale ha per essi, di regola, conseguenze economiche negative, può e deve logicamente ricomprendere anche la sospensione del lavoro per avversità atmosferiche. Invero, il licenziamento è qui determinato dall'impossibilità d'impiegare i lavoratori nei periodi di stasi provocati dalle suindicate avversità atmosferiche, con conseguente incidenza negativa, quanto meno temporanea, nell'economia dell'impresa, che d'altra parte non può retribuire i dipendenti senza ottenere in cambio la prestazione di lavoro: il motivo economico appare dunque evidente (in tal senso vedasi Cass. 7 aprile 1998 n. 3590, 6 marzo 1992, n. 2750). Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Per il principio della soccombenza il ricorrente va condannato al rimborso delle spese sostenute dal resistente, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al rimborso delle spese sostenute dal resistente, che liquida in Lire.18.000 oltre Lire tre milioni per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 12 gennaio 1999.