Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5961
CASS
Sentenza 15 giugno 1999

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Il trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 2 legge n. 228 del 1984 per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera licenziati per <> spetta anche ai lavoratori stagionali (nella specie, addetti al settore dell'edilizia) che siano stati licenziati per ragioni climatiche (legate all'impossibilità di svolgimento dell'attività edilizia nei mesi invernali più rigidi), atteso che l'espressione <>, riferita alle ragioni del licenziamento, deve essere interpretata estensivamente, nel senso che i suddetti motivi sono configurabili anche con riguardo al criterio economico della riduzione dei costi di lavoro mediante interruzione stagionale delle lavorazioni intraprese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/06/1999, n. 5961
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5961
    Data del deposito : 15 giugno 1999

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