Sentenza 25 settembre 2012
Massime • 1
L'eventuale contrasto tra dispositivo letto in udienza e motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/09/2012, n. 43048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43048 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 25/09/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 2538
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 607/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN VI N. IL 21/04/1941;
avverso l'ordinanza n. 397/2011 TRIBUNALE di FIRENZE, del 17/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17.10.2011 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica rigettava la richiesta, formulata mediante incidente di esecuzione, con la quale il difensore di OS VI chiedeva di procedere alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dal medesimo Tribunale in data 8.1.2010, con deposito della motivazione in data 25.3.2010, nella parte in cui non disponeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista invece nella motivazione. Secondo il Tribunale non ricorreva una ipotesi di errore materiale, e nella discordanza tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione depositata successivamente doveva essere data la prevalenza al dispositivo.
Avverso l'ordinanza di rigetto il difensore di OS VI propone ricorso per violazione della legge penale, mancanza o illogicità manifesta della motivazione articolando il seguente motivo: nella specie non doveva essere applicato il principio della prevalenza del dispositivo ma doveva essere privilegiata la reale volontà del giudicante, che nella motivazione aveva manifestato l'espressa volontà di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Non sussiste alcuna valida ragione per non applicare, anche al caso in esame, il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui, il dispositivo, che, attraverso la lettura in pubblica udienza, acquista rilevanza esterna prima della motivazione ed indipendentemente da essa, non può essere modificato con la motivazione. Pertanto,in caso di difformità, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione strumentale (Sez. 5, n. 4973 del 18/10/1999 - dep. 31/01/2000, Cucinotta P, Rv. 215769). Il rilevato contrasto tra il dispositivo e la motivazione ben poteva essere denunciato dall'interessato nella fase di cognizione con il mezzo di impugnazione dell'appello.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna OS VI al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2012