Sentenza 1 marzo 2013
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione in tema di confisca di beni, anche se accessoria ad una sentenza di condanna. (Fattispecie relativa a confisca disposta ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2013, n. 26755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26755 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 01/03/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 542
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 32992/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZE EN N. IL 07/10/1961;
avverso la sentenza n. 22059/2011 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA, del 24/01/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
lette le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
rilevate le regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
1. EN ZE - premesso che la Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 15 luglio 2010, ha disposto la confisca D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies, dell'immobile in disponibilità del ricorrente e di proprietà della moglie MA IS, sito in Bollate (MI) alla via Galileo Ferraris n. 3 (meglio individuato in ricorso) - ha presentato ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., contro la sentenza della Sesta sezione penale della Corte di cassazione n. 126 (rectius, 25254) del 24 gennaio - 26 giugno 2012, che ha rigettato il ricorso presentato contra la citata sentenza d'appello, confermando - tra l'altro - la predetta statuizione.
2. In sede di ricorso, il ZE aveva dedotto la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, ed il vizio di motivazione in ordine alla confisca dell'immobile intestato alla moglie, MA IS;
tale immobile in primo grado era stato dissequestrato e restituito all'avente diritto, ma, in accoglimento dell'appello del P.M., la Corte Distrettuale con la sentenza impugnata ha confiscato il bene.
Secondo il ricorrente, "tale capovolgimento di decisione sarebbe stato adottato in base ad una motivazione in parte non riferibile all'immobile in questione, acquistato nel 1997, e in parte inconferente, posto che l'incapacità della SO a sostenere le rate semestrali di mutuo con il proprio reddito non avrebbe avuto alcun rilievo, data la sicura riferibilità del bene al TT, con la conseguenza che ai redditi leciti di quest'ultimo avrebbe dovuto farsi riferimento e i pagamenti effettuati sarebbero stati in realtà del tutto compatibili con il reddito da attività lavorativa prodotto dal TT negli anni di riferimento.
Tali censure erano state ritenute palesemente, in virtù dei seguenti rilievi: "la Corte di Appello ha preso in esame i redditi del nucleo familiare del TT nel periodo di acquisto dell'immobile, tenendo conto dei redditi dichiarati tanto dal TT quanto dalla moglie, SO IA, per concludere che non vi era alcuna coerenza o congruenza tra i redditi dichiarati e quelli impiegati (tanto più tenendo conto anche delle risorse destinate dall'imputato in epoca precedente successiva all'acquisto di quote societarie e ai relativi investimenti), nonché tra i redditi della SO e l'ammontare delle rate semestrali del mutuo. A ciò doveva aggiungersi la evidente sproporzione tra le somme movimentate dall'imputato sul proprio conto corrente ed il volume di affari dichiarato. Oltre a questi elementi, la Corte di merito ha posto l'accento sui significativi profili di anomalia che la compravendita presentava, non chiariti dalla SO. Conseguentemente, secondo i Giudici di merito, il mutuo non poteva essere collegato in modo certo all'acquisto dell'immobile (in quanto all'epoca della sua accensione l'immobile era stato formalmente già acquistato ed il corrispettivo pagato) e appariva piuttosto come una forma di finanziamento successivo per la moglie e l'offerta in garanzia della casa all'Istituto dì Credito si profilava strumentale a giustificare l'esborso da parte della moglie nullatenente. Sulla base di queste considerazioni e in assenza di credibili giustificazioni da parte del TT circa la lecita provenienza dei capitali impiegati nell'acquisto dell'immobile la Corte di Appello ha ritenuto sussistenti le condizioni per disporre la confisca del bene".
3. Il ricorrente - premessa la sussistenza, a suo dire, dei requisiti formali per la proposizione del ricorso straordinario - deduce con l'odierno ricorso straordinario l'illegalità della confisca dell'immobile di proprietà della moglie IA SO, che sarebbe viziata da un errore di fatto commesso dalla Suprema Corte di cassazione "quando la Suprema Corte, riferendosi all'argomentazione posta dai Giudici di merito (...), ritiene che al momento dell'accensione del mutuo l'immobile era già stato acquistato e formalmente pagato": la circostanza sarebbe risultata fondamentale per la decisione di ritenere legittima la confisca de qua;
lamenta "un ulteriore ed evidente errore di fatto, ovvero che "il mutuo non poteva essere collegato in modo certo all'acquisto dell'immobile":
Ha concluso chiedendo la sospensione della confisca dell'immobile per eccezionali e stringenti ragioni di gravità, e, nel merito, l'annullamento della sentenza n, 126 (rectius, 25254) del 24 gennaio 2012 della 6^ sezione penale, nella parte in cui conferma la confiscai dell'immobile di proprietà della sig. IA SO (ma di fatto asseritamente nella disponibilità anche del ricorrente).
Il P.G., con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile avverso una statuizione di confisca.
Questa Corte Suprema (sez. 5^, n. 43416 del 17 luglio 2009, Seidita, rv, 245090) ha già condivisibilmente osservato che il ricorso straordinario è proponibile, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., soltanto "a favore del condannato": ciò vuoi dire che la legittimazione a proporre l'impugnazione straordinaria contro una decisione della Corte di Cassazione sussiste solo quando questa, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ha reso definitiva la sentenza di condanna.
Pertanto, è da ritenere esclusa la possibilità di esperire il ricorso straordinario per asserito errore di fatto soltanto nei confronti di una decisione intervenuta in tema di confisca di beni, pur quando essa risulti accessoria ad una sentenza di condanna.
2. Il ricorrente sarebbe, peraltro, all'evidenza, privo di legittimazione attiva, atteso che l'immobile de quo risulta, per sua stessa ammissione, di proprietà della moglie IS MA, non ricorrente.
3. Anche a prescindere da tali rilievi in rito, il ricorso sarebbe, comunque, inammissibile perché manifestamente infondato: come condivisibilmente osservato dal P.G. nella requisitoria scritta in atti, "nella sentenza impugnata si fa espressa menzione del motivo di ricorso relativo alla compravendita dell'immobile in questione (f. 37 della sentenza), e quindi non si può sostenere che vi sia stato un errore".
Al contrario, la Corte di cassazione ha operato in proposito una consapevole valutazione, all'esito del complessivo esame di tutte le risultanze acquisite, valorizzando anche elementi ulteriori:
valutazione non è, pertanto, censurabile attraverso lo strumento del ricorso straordinario.
4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost, 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013