Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 52031
CASS
Sentenza 6 novembre 2014

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Massime1

L'inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude la possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, in quanto effetto dello "jus superveniens", che, modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, abbia ridotto i limiti edittali della pena e conseguentemente il termine prescrizionale del reato. (Fattispecie relativa a fatto di lieve entità di sostanze stupefacenti trasformato da elemento circostanziale a fattispecie autonoma di reato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 52031
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52031
Data del deposito : 6 novembre 2014

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