Sentenza 6 novembre 2014
Massime • 1
L'inammissibilità del ricorso per cassazione non preclude la possibilità sia di far valere, sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, nel caso in cui la causa estintiva del reato non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, in quanto effetto dello "jus superveniens", che, modificando il regime sanzionatorio in senso più favorevole all'imputato, abbia ridotto i limiti edittali della pena e conseguentemente il termine prescrizionale del reato. (Fattispecie relativa a fatto di lieve entità di sostanze stupefacenti trasformato da elemento circostanziale a fattispecie autonoma di reato).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2014, n. 52031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52031 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/11/2014
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 3123
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 49054/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA OS, n. 31/12/1983 in BANGLADESH;
avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO in data 11/06/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fimiani P., che ha chiesto annullarsi l'impugnata sentenza, senza rinvio, per prescrizione. RITENUTO IN FATTO
1. RA OS ha proposto personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di MILANO, emessa in data 11/06/2012, depositata in data 11/12/2012, con cui è stata confermata la sentenza del tribunale di VARESE del 4/05/2011, che lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per l'illecita detenzione al fine di spaccio di gr.
24,28 di sostanza stupefacente del tipo hashish e gr. 8,3 di marijuana (fatto contestato come commesso in data 23/11/2004).
2. Con il ricorso, proposto personalmente dal ricorrente, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per vizi di motivazione in punto di responsabilità penale del ricorrente nonché per errata valutazione della prova della ricorrenza del delitto contestato. La censura investe l'impugnata sentenza per aver la Corte d'appello erroneamente ritenuto che la sostanza detenuta fosse destinata allo spaccio, atteso che, si sostiene in ricorso, il quantitativo di stupefacente e il numero di dosi ricavabili consentivano di ritenere che lo stesso fosse destinato ad uso personale;
la sentenza sarebbe illogica, poi, laddove ritiene superato il limite massimo di 40 dosi singole, laddove, invece, gli elementi in atti avrebbero consentito di ritenere non superato detto limite e, quindi, destinata ad uso personale la sostanza, atteso che, peraltro, in possesso del ricorrente non era stato rinvenuto nulla che facesse pensare ad un'attività di spaccio;
sarebbe, poi, palesemente contraddittoria l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la prova dell'attività di spaccio sarebbe stata desumibile dalla circostanza che nell'auto del ricorrente vi fosse odore di stupefacente, consumato da un terzo che l'aveva acquistata dal ricorrente medesimo;
allo stesso modo, illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione nella parte in cui sostiene che la prova della destinazione allo spaccio derivasse dal possesso di strumenti utilizzabili per il consumo, laddove, invece, proprio tale circostanza avrebbe dovuto comprovare che il ricorrente fosse un consumatore e non uno spacciatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso, pur inammissibile quanto ai motivi originari per manifesta infondatezza, merita tuttavia accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4. Ed invero, non è sindacabile il percorso argomentativo della decisione impugnata che ha confermato la sentenza di condanna del ricorrente per il reato ascrittogli. I giudici di appello hanno infatti puntualmente argomentato in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato addebitato al ricorrente, essendo infatti caduta sotto la diretta percezione degli operanti la vicenda processuale. I giudici, infatti, hanno individuato una serie di elementi idonei a ritenere che lo stupefacente detenuto dal ricorrente fosse destinato, anche se parzialmente, alla cessione a terzi, escludendone l'uso esclusivamente personale (presenza di due persone sull'auto di proprietà e condotta dal ricorrente;
detenzione da parte del solo imputato di un quantitativo considerevole di sostanze stupefacenti;
possesso dello strumento per il fumo;
odore di recente consumazione di stupefacente all'interno dell'auto), concludendo nel senso che la detenzione della sostanza fosse non solo destinata parzialmente ad essere ceduta, ma anche che all'acquirente l'imputato avesse offerto sia la sostanza che un luogo ed uno strumento per l'immediato consumo.
I giudici di appello, peraltro, avevano confutato puntualmente, con argomenti non illogici, le deduzioni dell'adora appellante, pervenendo alla conclusione che almeno parte dello stupefacente fosse destinato ad essere ceduto a terzi.
5. Deve, tuttavia, procedersi all'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza, essendo il reato estinto per prescrizione alla luce del novellato trattamento sanzionatorio introdotto da D.L. n. 36 del 2014, conv. in L. n. 79 del 2014 con riferimento all'ipotesi, riconosciuta, del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Ed invero, in assenza di sospensioni rilevanti ex art. 159 c.p. (in primo grado, infatti, risultano essere state tenute tre udienze senza rinvii originanti cause di sospensione: 28/09 e 17/12/2010 e 4/05/2011; in appello, è stata tenuta la sola udienza dell'11/06/2012), trova applicazione il principio già di recente affermato da questa Corte secondo cui i reati previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, relativi a sostanze stupefacenti inserite nelle vecchie tabelle 1 e 3 allegate al citato decreto, commessi prima dell'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, o per i quali a tale data risulta emessa la sentenza di condanna in primo grado, si prescrivono, ove sia stata ritenuta l'ipotesi di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 5, - come modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 - nel termine ordinario di sei anni ed in quello massimo di anni sette e mesi sei (Sez. 3, n. 23904 del 13/03/2014 - dep. 06/06/2014, Mariotti e altro, Rv. 259376).
Ne discende, pertanto, che in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, la riforma introdotta dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, lett. a) del ha trasformato la "condotta lieve" avente per oggetto sostanze stupefacenti, in precedenza configurata come circostanziale, in fattispecie autonoma di reato, con la conseguenza che il termine di prescrizione deve essere calibrato sui relativo massimo edittale, e non più sulla pena prevista per l'ipotesi base contemplata dal cit. D.P.R., art. 73, comma 1, (anni venti di reclusione: Sez. 4, n. 7363 del 09/01/2014 - dep. 17/02/2014, Fazio, Rv. 259280). Ne consegue, dunque, che avuto riguardo alla data del commesso reato (23/11/2004), il medesimo si è estinto per prescrizione - alla luce della novella del 2014 - alla data del 23/05/2012, dunque in epoca antecedente all'impugnata sentenza d'appello.
6. Solo per completezza, osserva il Collegio, non trova applicazione nel caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, ma non dedotta ne' rilevata da quel giudice (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005 - dep. 22/06/2005, Bracale, Rv. 231164). Ed infatti, nel caso in esame, il principio autorevolmente affermato non può trovare applicazione in presenza dello jus superveniens che ha ridotto il regime sanzionatorio per il cit. D.P.R., art. 73, comma 5, atteso che la prescrizione non avrebbe potuto essere rilevata ne' dedotta davanti alla Corte d'appello - in quanto, all'epoca in cui la decisione era stata assunta, il reato non poteva considerarsi prescritto non essendo ancora intervenuta la "novella" sul regime sanzionatorio per i fatti di "lieve entità" - ne' all'atto del ricorso per Cassazione, atteso che, all'epoca della presentazione dell'impugnazione di legittimità (12/03/2013), detta "novella" non era parimenti ancora intervenuta. Ne discende, dunque, a giudizio del Collegio che, in casi come quello in esame, pur in presenza di un ricorso inammissibile, il giudice di legittimità, in virtù di quanto disposto dall'art. 609 c.p.p., "decide" (dunque, può rilevare di ufficio) quelle questioni che, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., possono comportare una declaratoria di estinzione del reato (nella specie, per prescrizione), pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza di appello, che "non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello", stante lo jus superveniens".
7. L'impugnata sentenza dev'essere, conclusivamente, annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014