Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7179
CASS
Sentenza 10 maggio 2003

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In tema di provvidenze per gli invalidi civili, la presenza di gravi patologie, tali non solo da rendere l'individuo inabile al 100% ma da fare ragionevolmente prevedere che la morte sopraggiunga proprio in dipendenza delle stesse, non esclude il diritto alla indennità di accompagnamento (di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e all'art. 1 della legge n. 508 del 1988) finché l'evento letale sia "certus an" ma "incertus quando", non apparendo razionale e rispondente alle finalità della legge negare la necessità di un'assistenza continua per il fatto che, entro un periodo di tempo imprecisato, sopraggiungerà la morte a causa delle patologie invalidanti. L'indennità può essere negata solo quando sia possibile formulare un giudizio prognostico di rapida sopravvenienza della morte, in ambito temporale ben ristretto, tanto che la "continua assistenza" risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani (tra i quali l'alimentazione, la pulizia personale, la vestizione)ma a fronteggiare una emergenza terapeutica

Commentario1

  • 1Diritto all’accompagnamento per gravi patologie: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2003, n. 7179
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7179
Data del deposito : 10 maggio 2003

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