Sentenza 10 settembre 2019
Massime • 1
In tema di regime detentivo differenziato, è legittimo il provvedimento di divieto di ricevere libri, riviste e stampa in genere (nella specie una rivista a fumetti), imposto ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), ord. pen., trattandosi di forme particolari di comunicazione che non rientrano nella disciplina dei controlli sulla corrispondenza ai sensi dell'art. 18-ter ord.pen., la cui limitazione non comporta un'eccessiva ed ingiustificata limitazione della libertà di manifestazione del pensiero, intesa come diritto di informazione e di studio (v. Corte Cost. n. 122 del 2017).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/09/2019, n. 5211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5211 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2019 |
Testo completo
05211-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 2493/2019- Angela Tardio Marco Vannucci CC-10/9/2019 Domenico Fiordalisi Michele Bianchi' R.G.N. 47444/17 Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT SI, nato a [...] il [...], avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Macerata in data 16/3/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberta Barberini, che ha concluso sollecitando la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., sottoscritto personalmente in data 6/12/2014, SI TT sollecitò l'adozione di un provvedimento da parte del Magistrato di sorveglianza di Macerata volto a ordinare all'Amministrazione penitenziaria la consegna di un fumetto per adulti speditogli dal fratello, NI TT, che la Direzione della Casa circondariale di Ascoli Piceno aveva trattenuto. A sostegno della propria richiesta, il detenuto, sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis Ord. pen., richiamò una pronuncia di questa Sezione della Suprema Corte del 2011, relativa a un ricorso dello stesso detenuto, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto soggettivo a ricevere, dall'esterno del carcere, "stampa periodica o riviste in libero commercio all'esterno".
2. Con decreto in data 16/3/2015, reso in calce al reclamo, il Magistrato di sorveglianza di Macerata ne dichiarò l'inammissibilità, essendo il medesimo "rivolto contro il semplice controllo da parte della censura" e avendo lo stesso Giudice "deciso in data successiva".
3. Avverso il predetto provvedimento ha proposto personalmente ricorso per cassazione lo stesso TT, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 666, comma 2, cod. proc. pen., 18, comma 6, Ord. pen., in relazione all'art. 16 Cost.. Nel dettaglio, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la non veridicità dell'affermazione secondo cui il Magistrato di sorveglianza avrebbe deciso sull'istanza successivamente al reclamo, non recando la declaratoria di inammissibilità gli estremi del provvedimento e, dunque, non permettendo di esercitare alcun controllo su di esso. Sotto altro profilo, TT censura la mancata instaurazione del contraddittorio, tenuto conto del fatto che il reclamo lamentava la violazione di un diritto soggettivo e che, in precedenza, la Corte di cassazione, in analogo procedimento, aveva riconosciuto la fondatezza della sua pretesa.
3. In data 15/7/2019, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Preliminarmente occorre osservare che il ricorso è stato proposto prima del 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen.. Ne consegue che, con riferimento a tale profilo, il ricorso deve ritenersi pienamente ammissibile (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).
2. Il ricorso è, invece, inammissibile con riferimento al contenuto delle doglianze in esso articolate.
3. Quanto alla questione processuale dedotta, concernente la mancata instaurazione del contraddittorio e la declaratoria di inammissibilità con provvedimento de plano, giova ricordare, preliminarmente, che tale modalità di adozione della decisione non si configura, necessariamente, come illegittima, dal momento che l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. consente la declaratoria di inammissibilità, senza contraddittorio, nei casi in cui la richiesta appare "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge" ovvero qualora 2 essa costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi".
3.1. Nel caso di specie, secondo quanto è dato evincere dalla sintetica motivazione del provvedimento impugnato, al momento del primo reclamo il Magistrato di sorveglianza non si era ancora pronunciato sulla legittimità della mancata consegna del plico contenente la stampa, sulla quale il Giudice aveva, nondimeno, deliberato, affermando la legittimità del mancato inoltro, soltanto il 18/12/2014, con decreto successivamente confermato, in sede di reclamo, da parte del Tribunale di sorveglianza di Ancona con ordinanza del 13/9/2017. Ciò significa che, sebbene non potesse configurarsi, ovviamente, alcuna ipotesi di reiterazione della richiesta, l'interesse del detenuto, al momento della decisione oggi impugnata, era, comunque, venuto meno, atteso che, nelle more, lo stesso Magistrato di sorveglianza aveva già rilevato, con provvedimento del 18/12/2014, la legittimità della mancata consegna della pubblicazione;
di tal che le doglianze di TT, articolate attraverso il richiamo a una giurisprudenza asseritamente favorevole alle proprie prospettazioni, avrebbero dovuto essere rivolte verso quest'ultimo provvedimento, come del resto puntualmente avvenuto nell'altro, parallelo procedimento. In questo modo, la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla censura su una misura legittimamente disposta determina l'inammissibilità del reclamo e, di conseguenza, dello stesso ricorso per cassazione.
4. Solo per completezza, deve rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. a) e c), Ord. pen., nel testo novellato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"), consente all'Amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti del detenuto in regime differenziato con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall'esterno e di spedire all'esterno libri, riviste e stampa in genere. Ciò in ragione della possibilità che libri e riviste costituiscano veicolo di comunicazioni illecite tra il detenuto e esponenti dell'organizzazione criminale di appartenenza che si trovino in libertà. Al medesimo fine, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia aveva adottato, il 6/11/2011, una prima circolare (identificata dal n. 8845/2011), recante un complesso di disposizioni in ordine all'ingresso, alla circolazione e alla detenzione della stampa nell'ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate ad accogliere i detenuti in regime speciale, con cui era stato stabilito che qualsiasi tipo di stampa autorizzata (quotidiani, riviste, libri) potesse essere acquistata dai detenuti in regime speciale solo nell'ambito dell'istituto, tramite l'impresa di mantenimento o personale delegato dalla direzione, con conseguente divieto di ricevere libri e 3 ch riviste provenienti dall'esterno, e in particolare dai familiari, sia a mezzo posta sia tramite consegna in occasione dei colloqui, così come di trasmettere, all'esterno, tale materiale da parte del detenuto.
4.1. Tali disposizioni erano state, successivamente, disapplicate con provvedimenti di alcuni magistrati di sorveglianza, secondo cui esse avrebbero leso i diritti di informazione e di studio dei detenuti, introducendo penalizzanti ostacoli all'acquisizione dei testi necessari per l'esercizio di tali diritti, incidendo, altresì, sulla libertà di corrispondenza, sancita dall'art. 15 Cost... I provvedimenti di disapplicazione della circolare ministeriale erano stati, tuttavia, annullati dalla Corte di cassazione, secondo cui l'Amministrazione penitenziaria aveva regolarmente esercitato il potere regolamentare» per la concreta applicazione delle restrizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, senza rendere inutilmente più gravoso lo speciale trattamento e senza un'inutile compressione dei diritti costituzionalmente garantiti anche al detenuto (cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, dep. 2015, Tarallo, Rv. 261858; Sez. 1, n. 46783 del 23/9/2013, Gullotti, Rv. 257473). Inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, la ricezione e lo scambio stampa non avrebbero potuto essere ricondotti al concetto di della corrispondenza» in senso stretto (Sez. 1, n. 19204 del 3/3/2015, Madonia, non massimata;
Sez. 1, n. 6889 del 16/10/2014, dep. 2015, Lioce), essendo quest'ultima limitata alle forme di comunicazione del proprio pensiero a persone determinate tramite scritti, sostitutiva della comunicazione verbale e strumentale al mantenimento delle relazioni interpersonali e affettive e non comprensiva, pertanto, della ricezione dall'esterno, tramite servizio postale, di pubblicazioni quali libri e riviste che riportano il pensiero di terzi. E proprio per le limitazioni - nella ricezione della stampa, dalla sottoposizione al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. derivava la sottoposizione a una disciplina speciale, derogatoria di quella dettata dall'art. 18-ter Ord. pen., giustificata dal più elevato livello di pericolosità del detenuto (Sez. 1, n. 1774 del 29/9/2014, cit.). Va, peraltro, osservato che la stessa giurisprudenza di legittimità aveva anche osservato, condivisibilmente, come la mancata consegna, al detenuto in regime speciale, di pacchi postali contenenti libri o riviste provenienti dall'esterno non potesse assimilarsi al «trattenimento» della stampa di cui all'art. 18-ter, comma 5, Ord. pen., demandato, da tale disposizione, all'Autorità giudiziaria. Ciò in quanto, diversamente dal trattenimento, la mancata consegna non sottraeva gli stampati alla disponibilità tanto del mittente quanto del destinatario, ma aveva il solo effetto di non consentire l'ingresso dei libri e delle riviste nell'istituto, ferma restando la facoltà del mittente di pretenderne in qualunque momento la restituzione;
sicché, in definitiva, la mancata consegna configurava un semplice "respingimento" (Sez. 1, n. 50158 del 16/10/2014, Lioce, non 4 massimata;
Sez. 1, n. 9674 del 3/10/2013, dep. 2014, Rotolo, in motivazione), analogo a quello che l'Amministrazione penitenziaria poteva disporre nei casi in cui un pacco postale o gli oggetti in esso contenuti non fossero conformi alla normativa di ordinamento penitenziario o alle prescrizioni del regolamento interno di istituto.
4.2. A fronte dell'indirizzo giurisprudenziale prima ricordato, che aveva riconosciuto la correttezza dell'azione amministrativa, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria aveva emanato, in data 11/2/2014, una nuova circolare, con la quale aveva ripristinato le disposizioni della circolare oggetto dei provvedimenti di disapplicazione.
4.3. La relativa disciplina è stata, infine, ritenuta compatibile con i principi della Carta fondamentale da parte della Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 122 in data 8/2/2017, ha ritenuto che le disposizioni in questione non violassero la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), intesa nel suo significato passivo di diritto di essere informati e del diritto allo studio (artt. 33 e 34 Cost.), sottolineando come il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni di loro scelta non fosse limitato da tale disciplina, essendo agli stessi semplicemente imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell'istituto penitenziario, al fine di evitare che il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l'esterno. E parimenti infondata è stata ritenuta la censura di violazione della libertà di corrispondenza (art. 15 Cost.), non potendo la trasmissione di libri e riviste rientrare nella nozione di «corrispondenza» in quanto inidonei a fungere da veicolo di comunicazione di un pensiero proprio del mittente, indirizzato in modo specifico ed esclusivo al destinatario, posto che, in tal modo opinando, si sarebbe dovuto riconoscere alla persona detenuta, in nome della libertà di corrispondenza, il diritto di scambiare con l'esterno, senza alcuna restrizione quali-quantitativa fin tanto che non intervenisse uno specifico provvedimento limitativo dell'autorità giudiziaria - non soltanto libri e riviste, ma qualsiasi tipo di oggetto. Pertanto, e conclusivamente, anche nel merito le censure difensive si palesano come manifestamente infondate.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Al contrario, si ritiene di non dover condannare il ricorrente al versamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., considerato che la particolare sinteticità del provvedimento possa avere indotto in errore incolpevole il detenuto in ordine alla fondatezza della propria doglianza, definitivamente esclusa dalla ricordata pronuncia della Corte costituzionale, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso. 5
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 10/9/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente carlo Meno di Angela Tardio Ingele Parchis DEPOSITATA IN CANCELLERIA -7 FEB 2020 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 6