Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 2997
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Sentenza 29 marzo 1999

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Gli interessi, prodotti dai crediti assistiti da privilegio (speciale o generale), per il tempo successivo all'instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, fallimento) non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55, primo comma, legge fallimentare, nel riconoscere tali interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l'art. 2749 in tema di crediti privilegiati. È, al riguardo, manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alle norme richiamate con riferimento agli interessi su crediti vantati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, atteso che la Corte costituzionale, nel dichiararne la illegittimità con riferimento esclusivo agli interessi dovuti sui crediti dei lavoratori dipendenti nelle varie procedura concorsuali (sentenze nn. 300/86, 204/89, 408/89, 567/89), ne ha escluso la incostituzionalità con riferimento ad altri soggetti (ordinanze 27/89 e 226/89), sul presupposto che il regime degli interessi così come disegnato dal combinato disposto delle norme del codice civile e della legge fallimentare sopra richiamate fosse incompatibile soltanto in relazione all'esigenza di protezione dei lavoratori di cui all'art. 38 della Costituzione. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S. C. ha, ancora, precisato che l'interesse pubblico alla sussistenza di regolari fonti di finanziamento per l'INPS poteva ritenersi connesso solo mediatamente e strumentalmente con l'interesse dei lavoratori alla fruizione del trattamento previdenziale ed assistenziale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 2997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2997
    Data del deposito : 29 marzo 1999

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