Sentenza 29 marzo 1999
Massime • 1
Gli interessi, prodotti dai crediti assistiti da privilegio (speciale o generale), per il tempo successivo all'instaurarsi della procedura concorsuale a carico del debitore (nella specie, fallimento) non sono garantiti dal privilegio che tutela il credito per capitale, atteso che l'art. 55, primo comma, legge fallimentare, nel riconoscere tali interessi, fa salvo il terzo comma del precedente art. 54, il quale richiama, per l'estensione del diritto di prelazione agli interessi, solo gli artt. 2788 e 2855 cod. civ. sui crediti pignoratizi ed ipotecari, e non anche l'art. 2749 in tema di crediti privilegiati. È, al riguardo, manifestamente infondata la questione di costituzionalità relativa alle norme richiamate con riferimento agli interessi su crediti vantati dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, atteso che la Corte costituzionale, nel dichiararne la illegittimità con riferimento esclusivo agli interessi dovuti sui crediti dei lavoratori dipendenti nelle varie procedura concorsuali (sentenze nn. 300/86, 204/89, 408/89, 567/89), ne ha escluso la incostituzionalità con riferimento ad altri soggetti (ordinanze 27/89 e 226/89), sul presupposto che il regime degli interessi così come disegnato dal combinato disposto delle norme del codice civile e della legge fallimentare sopra richiamate fosse incompatibile soltanto in relazione all'esigenza di protezione dei lavoratori di cui all'art. 38 della Costituzione. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S. C. ha, ancora, precisato che l'interesse pubblico alla sussistenza di regolari fonti di finanziamento per l'INPS poteva ritenersi connesso solo mediatamente e strumentalmente con l'interesse dei lavoratori alla fruizione del trattamento previdenziale ed assistenziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/1999, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 29 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dai Magistrati
Dott. Michele CANTILLO Presidente
Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere
Dott. Vincenzo FERRO Cons. Relatore
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dallo
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo presidente legale rappresentante in carica Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dello stesso, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Fonzo e dall'avv. Antonietta Coretti in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro il
FALLIMENTO della s.r.l. F & T SALOTTI in persona del curatore DO AR, autorizzato al presente giudizio con decreto del giudice delegato 20 maggio 1997, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Cremonini del foro di Parma e dall'avv. Arturo Alfieri del foro di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma via Cassiodoro 129, come da procura a margine del controricorso,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna 6 dicembre 1886/8 febbraio 1997 n. 183,
in materia di ammissione al passivo fallimentare;
crediti contributivi;
interessi maturati durante la procedura.
Udita la relazione del consigliere relatore dott. Vincenzo Ferro nella pubblica udienza del 18 dicembre 1998;
Udito l'avv. Arturo Alfieri per il controricorrente;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Vincenzo Maccarone il quale ha concluso chiedendo la declaratoria della inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel fallimento della s.r.l. F & T Salotti, pendente presso il Tribunale di Parma, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso ai sensi dell'art. 101 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 presentato il 20 luglio 1992 ha chiesto l'ammissione al passivo del proprio credito di lire 686.485.845 di cui: lire 295.009.931 per contributo fondo pensioni dal settembre 1986 al giugno 1990 con collocazione privilegiata al grado primo dell'art. 2778 C.C. e con collocazione sussidiaria a norma dell'art. 2776 C.C.; lire 350.224.389 per contributo disoccupazione, TBC, CUF, CIG, malattia, dal settembre 1986 al giugno 1980 con collocazione privilegiata al grado ottavo dell'art. 2778 C.C.; lire 41.171.525 per somme aggiuntive, sanzioni amministrative e spese, in via chirografaria;
con gli interessi maturati durante la procedura sui crediti assistiti da prelazione, da collocarsi per metà in via privilegiata al grado ottavo dell'art.2778 C.C. e per la restante metà in via chirografaria. La Curatela
ha contestato l'ammissibilità della collocazione in via privilegiata degli interessi maturati durante la procedura. Il Tribunale di Parma con sentenza 14/23 aprile 1994 ha accolto la domanda dell'INPS come sopra formulata. ad eccezione della parte relativa agli interessi maturati dopo la data della dichiarazione del fallimento, dei quali ha disposto, nella totalità, l'ammissione in via chirografaria. La sentenza del Tribunale, impugnata dall'INPS con atto di appello notificato il 19 agosto 1994, è stata confermata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza 6 dicembre 1996/8 febbraio 1997 n. 183. Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre ancora l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. La Curatela del Fallimento della s.r.l. F & T Salotti resiste con controricorso, illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Del ricorso proposto dall'INPS con atto notificato il 15 maggio 1997 avverso la sentenza della Corte di Bologna notificata il 17 marzo 1997, deve essere, anzitutto, riconosciuta l'ammissibilità alla luce della costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale nel procedimento di insinuazione tardiva non trova applicazione la dimidiazione del termin/e per impugnare prevista dall'art. 98 dell legge fallimentare dettato in tema di opposizione allo stato passivo ma non richiamato dall'art. 101 dello stesso testo normativo. Il ricorso si palesa, peraltro, privo di fondamento e come tale va disatteso. La Corte di merito ha posto a base della propria decisione il principio, rispondente ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità che può dirsi consolidato -a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15 marzo 1982 n. 1670- secondo cui i crediti muniti di privilegio continuano a produrre interessi dopo la dichiarazione del fallimento e durante il corso della procedura, ma tali interessi trovano collocazione chirografaria, non potendo essere agli stessi riconosciuta la prelazione che assiste il credito principale perché il primo comma dell'art. 55 della legge fallimentare, nel riconoscere tali interessi, fa salvo il disposto del terzo comma del precedente art. 54 il quale richiama, quanto all'estensione della prelazione, gli art. 2788 e 2855 del codice civile, riguardanti rpettivamente i crediti garantiti da pegno o da ipoteca, e non anche l'art. 2749 C.C. in tema di crediti privilegiati;
e tale principio vale sia per l'ipotesi di privilegio speciale sia per quella di privilegio generale, in quanto il privilegio, quale diritto di prelazione previsto dalla legge in considerazione della causa del credito costituisce una categoria concettuale unitaria e la distinzione tra privilegio generale e privilegio speciale soltanto in relazione all'oggetto della garanzia.
Di tale indirizzo interpretativo mostra di essere consapevole l'Istituto ricorrente, che infatti ne sollecita una revisione riduttiva che conduca ad escluderne l'operatività in ordine ai crediti aventi ad oggetto la corresponsione dei contributi previdenziali, adducendo a tal fine, ma infondatamente, una pretesa analogia di ratio rispetto alle situazioni nelle quali il giudice delle leggi ha introdotto una deroga alla natura chirografaria degli interessi maturati durante il fallimento in relazione ai soli crediti di lavoro. Invero, la Corte Costituzionale con la sentenza 20 aprile 1989 n. 204 ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli art. 54 terzo comma e 55 primo comma della legge fallimentare nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti dei lavoratori dipendenti nella procedura di fallimento del datore di lavoro. Analoghe dichiarazioni di incostituzionalità sono state pronunciate: con la sentenza 31 dicembre 1986 n. 300 in relazione alla procedura di concordato preventivo con incidenza sull'art. 169 della legge fallimentare;
con la sentenza 22 dicembre 1989 n. 567 con riferimento all'art. 1 della L. 3 aprile 1979 n. 95 per l'amministrazione straordinaria;
con la sentenza 18 luglio 1989 n. 408 per i crediti delle società o enti cooperativi di produzione e di lavoro portatori del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 C.C., nel fallimento e nel concordato preventivo. Per contro, la stessa questione di illegittimità costituzionale è stata dichiarata no fondata, in considerazione della ritenuta insussistenza degli estremi della prospettata parità di trattamento con i crediti dei prestatori di lavoro, relativamente ai crediti derivanti da rapporti di agenzia (C. Cost., ord. 20 aprile 1989 n. 226) e relativamente ai crediti tributari (C. Cost. ord. 20 aprile 1989 n. 27). Orbene, le ragioni che hanno indotto la Corte Costituzionale a ritenere il regime degli interessi come sopra delineato incompatibile con l'esigenza di protezione dei lavoratori elevata a livello di precetto costituzionale, non sono ravvisabili nei confronti del diritto dell'Istituto ricorrente alla percezione dei contributi che allo stesso sono dovuti dai datori di lavoro e che costituiscono la fonte di finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate ai lavoratori. La rilevanza determinante della diversità delle situazioni soggettive, correlata all'alterità degli aventi diritto e della diversità ontologica del contenuto dei rispettivi crediti, non può essere superata dalla generica considerazione della rilevanza sociale delle funzioni istituzionali degli Istituti previdenziali;
e l'interesse pubblico a che agli stessi siano assicurate regolari fonti di finanziamento appare solo mediatamente e strumentalmente connesso all'interesse dei lavoratori - che trova tutela nell'art. 38 della Costituzione- alla fruizione del trattamento previdenziale e assistenziale. Del resto, proprio in relazione a tale esigenza la legislazione ordinaria prevede strumenti di vario genere volti ad agevolare la riscossione dei contributi, quali: sul piano sostanziale, il riconoscimento degli speciali privilegi di cui alla L. 29 luglio 1975 n. 426 e la sottrazione, disposta dall'art. 4 comma quarto della L. 29 febbraio 1988 n.48 poi abrogato e sostituito dall'art. 1 comma 223^ della L. 23 dicembre 1986 n. 662 alla disciplina della revocatoria fallimentare dei
"pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori e accessori a favore degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza"; sul piano repressivo, la comminatoria di sanzioni a carico dei datori di lavoro inadempienti;
sul piano strumentale, l'esperibilità della procedura della ordinanza ingiunzione di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689. E dalle argomentazioni svolte dalla difesa dell'Istituto
ricorrente non emergono elementi tali da giustificare ne' la pretesa interpretazione filocostituzionale in base alla quale si invoca -contro la decisione del giudice del merito- il riconoscimento del privilegio in relazione agli interessi maturati durante la procedura fallimentare di cui trattasi, ne' la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto delle citate disposizioni della legge fallimentare nell'interpretazione come sopra illustrata per l'asserito contrasto con gli art. 3, 36, 38 e 81 della Costituzione, in quanto la disparità di trattamento che emerge dallo stato attuale della legislazione ordinaria quale risultante dagli interventi del giudice delle leggi appare tutt'altro che irragionevole alla luce della diversità sostanziale delle situazioni di riferimento. Viene quindi ritenuta manifestamente infondata la prospettata questione di illegittimità costituzionale;
e riceve reiezione il ricorso dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale, il quale viene conseguentemente condannato al rimborso in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente Istituto Nazionale della previdenza sociale in persona del legale rappresentante il carica al rimborso in favore del resistente Fallimento della s.r.l. F & T Salotti in persona del Curatore delle spese del presente giudizio che liquida in lire 150.000 per esborsi e in lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 1999