Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20370
CASS
Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Travasamento della prova documentale

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta non fosse idonea a provare l'impossibilità di adempiere, poiché il mancato pagamento si era protratto per un lungo periodo (fino al maggio 2024) e l'impossibilità di adempiere non era stata dedotta in precedenza. Anche se la documentazione reddituale risaliva agli anni 2017-2021, il travisamento non è stato ritenuto decisivo.

  • Rigettato
    Inosservanza degli artt. 165 e 168 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la deduzione sulla mancata conoscenza della sentenza non fosse specificamente devoluta nel ricorso e che la dichiarazione di assenza fosse stata formalmente regolare. Le condizioni di salute allegate non coprivano l'intero periodo di inadempimento e non risultavano aver inciso economicamente in modo tale da rendere impossibile l'adempimento anche rateale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20370
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20370
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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