CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20370 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l’ordinanza del 26/09/2025 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Molino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Bologna. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna quale Giudice dell’esecuzione ha pronunciato, in data 26 settembre 2025, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all’imputata con sentenza del Tribunale di Bologna irrevocabile il 23 marzo 2018, con la quale la ricorrente era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. Il beneficio era stato concesso subordinando la sospensione condizionale della pena, ex art. 165 cod. pen., al pagamento della provvisionale pari ad euro tremila, entro il termine di sei mesi dall’irrevocabilità della sentenza, ma il Tribunale dà atto, nel provvedimento impugnato, di aver riscontrato che, a fronte dell’irrevocabilità della sentenza intervenuta il 23 marzo 2018, il pagamento non era stato effettuato entro il termine assegnato (23 settembre 2018) e che, anzi, tale mancato pagamento si era protratto sino al 3 maggio 2024, data della e-mail inviata dal difensore della parte civile che aveva dichiarato che non era stato effettuato, a quella data, il pagamento della provvisionale disposta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20370 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 L’ordinanza impugnata evidenzia, inoltre, che, anche alla luce della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non era emersa una condizione di assoluta impossibilità per la condannata di adempiere, in quanto la produzione (attestazione ISEE del 2024) era relativa alle condizioni economiche all’attualità e non al momento in cui il termine era inutilmente decorso;
sicché, a mente dell’art. 168, comma primo, cod. pen. il beneficio era stato revocato. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, la condannata, per il tramite del difensore, Avv. G. Musella, affidando l’impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. Il certificato dei redditi, prodotto in allegato alla memoria difensiva del 3 settembre 2024, era rilasciato dall’Agenzia delle entrate in relazione agli anni dal 2017 al 2021, come da allegato al ricorso. Sicché, si denuncia travisamento della prova documentale in relazione a quanto comprovato con l’atto prodotto dalla Difesa. La documentazione allegata è stata ritenuta non sufficiente perché riguarderebbe la situazione reddituale all’attualità mentre quella prodotta riguarda proprio gli anni in cui si concentra l’inadempimento.
2.2. Il secondo motivo contesta inosservanza degli artt. 165 e 168 cod. pen. La ricorrente ha avuto conoscenza della sentenza di condanna, pronunciata nei suoi confronti il 5 febbraio 2018, solo nel mese di giugno del 2024, trattandosi di processo in assenza, come indicato nella memoria allegata. Inoltre, si evidenzia che la ricorrente era disoccupata, per anni aveva provveduto al sostentamento proprio della figlia minore a carico con il sussidio del reddito di cittadinanza nonché con aiuto del padre, sicché si trovava, all’epoca, in una condizione di costante indigenza. Peraltro, la ricorrente è stata nel tempo soggetta a ricoveri presso una clinica di riabilitazione psichiatrica e, in data 22 agosto 2021, è stata aggredita dal soggetto con il quale aveva intrapreso una relazione sentimentale riportando fratture, con conseguente necessità di ricorrere a quattro operazioni chirurgiche nonché a un lungo periodo di riabilitazione. Si tratta di circostanze che sono state trascurate dal Giudice dell’esecuzione e che avrebbero dovuto condurre a una motivazione più approfondita. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere adottata in presenza di inadempimento non imputabile al condannato, dovuto a impossibilità oggettive e ad altre cause indipendenti dalla sua volontà. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, P. Molino, ha fatto pervenire 2 requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che, conformemente ai principi espressi da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, [...], Rv. 283577 – 01, la sentenza di condanna irrevocabile emessa nei confronti della ricorrente conteneva l’espressa statuizione di un termine per l’adempimento delle obbligazioni civili, specificamente liquidato in euro tremila a titolo di provvisionale, fissato in sei mesi dalla irrevocabilità dal passaggio in giudicato della sentenza, come condizione per fruire della sospensione condizionale della pena irrogata. Non è contestato che nessun adempimento, entro detto termine, si sia verificato né ciò sia avvenuto successivamente e fino al maggio 2024. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, [...], Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, [...], Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, [...], Rv. 267330). Ciò premesso, deve analizzarsi la questione, che il ricorso adombra, se l’adempimento era assolutamente impossibile e se, anzitutto, tale impossibilità fosse stata allegata e compiutamente dimostrata dalla condannata. La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, da tempo chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, [...], Rv. 257587). Ora, in disparte il tema, oggetto di soluzioni non sempre sovrapponibili di questa Corte, quanto al tema dei poteri del giudice della cognizione (v., ad es., in direzioni non coincidenti, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, [...], Sgrò, Rv. 278290 – 01, da un lato, e Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, [...], Rv. 288722 – 01, dall’altro), in ogni caso, il Giudice dell’esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull’impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti, a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, [...], Rv. 285245 – 01, in motivazione). Alla stregua degli indicati principi, l’ordinanza sebbene sintetica, anche alla luce della produzione documentale avvenuta nel corso del giudizio di esecuzione, risulta immune da vizi rilevabili nella presente sede. Tale documentazione, invero, quanto alle condizioni di 3 reddito della condannata, come afferma il Giudice dell’esecuzione, non appare idonea a provare l’impossibilità di adempiere. La documentazione in questione è stata considerata, comunque, non decisiva, tenuto conto che senz’altro l’inadempimento, a fronte di un termine, che scadeva in data 23 settembre 2018, al si è protratto almeno sino al mese di maggio del 2024. La condannata, poi, si è limitata a dedurre, peraltro, soltanto dopo che era ampiamente decorso il termine fissato dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna e quando era già stato proposto l’incidente di esecuzione per la revoca del beneficio, di non poter provvedere al pagamento e di trovarsi, all’epoca, in condizioni di assoluta indigenza. Ma, come ha sottolineato il Giudice dell’esecuzione, non risulta giammai dedotta, in precedenza, l’assoluta impossibilità di adempiere;
né, del resto, risulta che la condannata si sia attivata, come invece era suo dovere, per rispettare il termine di sei mesi assegnatole dal giudice del merito per effettuare il pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile, concordando una dilazione del pagamento, in tale contesto o successivamente, visto che si deduce la mancanza di conoscenza effettiva della condanna. Sicché, il travisamento denunciato con il primo motivo di ricorso non appare decisivo anche se effettivamente ha evidenziato che la documentazione che il Giudice dell’esecuzione assume riferirsi soltanto al 2024, quanto ai redditi prodotti dalla condannata, risale già agli anni dal 2017 al 2021 (nel senso che attesta l’assenza di dichiarazioni dei redditi o di certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta negli anni dal 2017 al 2021).
1.2. Il secondo motivo è infondato. La deduzione secondo la quale la ricorrente non ha avuto conoscenza del procedimento fino al 2024 perché si tratta di giudizio celebrato in assenza non è specificamente devoluta, visto che non si denuncia, con il ricorso, alcuna irrituale dichiarazione di assenza. Sul punto, anche in base alle deduzioni difensive di cui alla memoria presentata al Giudice dell’esecuzione, peraltro, risulta che la dichiarazione di assenza è stata formalmente regolare (v. p. 2 della memoria in atti) e che il procedimento è stato seguito da un difensore di ufficio. Né risulta documentato l’esito del procedimento indicato come pendente, promosso ex art. 629-bis cod. proc. pen. Le condizioni di salute della condannata, secondo la stessa allegazione della ricorrente, coprono un periodo non completo rispetto all’inadempimento protrattosi sino al 2024. Peraltro, nemmeno nella prospettazione del ricorso si tratta di condizioni che hanno inciso, dal punto di vista economico, tanto da rendere impossibile l’adempimento anche rateale, non solo nel semestre indicato ma anche in epoca successiva e anche dal 2021 sino al 2024. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni personali e di salute della ricorrente che si commentano nel presente provvedimento
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5
udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, P. Molino, che ha chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Bologna. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Bologna quale Giudice dell’esecuzione ha pronunciato, in data 26 settembre 2025, la revoca della sospensione condizionale della pena concessa all’imputata con sentenza del Tribunale di Bologna irrevocabile il 23 marzo 2018, con la quale la ricorrente era stata condannata alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 e 642 cod. pen. Il beneficio era stato concesso subordinando la sospensione condizionale della pena, ex art. 165 cod. pen., al pagamento della provvisionale pari ad euro tremila, entro il termine di sei mesi dall’irrevocabilità della sentenza, ma il Tribunale dà atto, nel provvedimento impugnato, di aver riscontrato che, a fronte dell’irrevocabilità della sentenza intervenuta il 23 marzo 2018, il pagamento non era stato effettuato entro il termine assegnato (23 settembre 2018) e che, anzi, tale mancato pagamento si era protratto sino al 3 maggio 2024, data della e-mail inviata dal difensore della parte civile che aveva dichiarato che non era stato effettuato, a quella data, il pagamento della provvisionale disposta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 20370 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 06/03/2026 L’ordinanza impugnata evidenzia, inoltre, che, anche alla luce della documentazione acquisita nel corso del procedimento, non era emersa una condizione di assoluta impossibilità per la condannata di adempiere, in quanto la produzione (attestazione ISEE del 2024) era relativa alle condizioni economiche all’attualità e non al momento in cui il termine era inutilmente decorso;
sicché, a mente dell’art. 168, comma primo, cod. pen. il beneficio era stato revocato. 2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, la condannata, per il tramite del difensore, Avv. G. Musella, affidando l’impugnazione a due motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. Il certificato dei redditi, prodotto in allegato alla memoria difensiva del 3 settembre 2024, era rilasciato dall’Agenzia delle entrate in relazione agli anni dal 2017 al 2021, come da allegato al ricorso. Sicché, si denuncia travisamento della prova documentale in relazione a quanto comprovato con l’atto prodotto dalla Difesa. La documentazione allegata è stata ritenuta non sufficiente perché riguarderebbe la situazione reddituale all’attualità mentre quella prodotta riguarda proprio gli anni in cui si concentra l’inadempimento.
2.2. Il secondo motivo contesta inosservanza degli artt. 165 e 168 cod. pen. La ricorrente ha avuto conoscenza della sentenza di condanna, pronunciata nei suoi confronti il 5 febbraio 2018, solo nel mese di giugno del 2024, trattandosi di processo in assenza, come indicato nella memoria allegata. Inoltre, si evidenzia che la ricorrente era disoccupata, per anni aveva provveduto al sostentamento proprio della figlia minore a carico con il sussidio del reddito di cittadinanza nonché con aiuto del padre, sicché si trovava, all’epoca, in una condizione di costante indigenza. Peraltro, la ricorrente è stata nel tempo soggetta a ricoveri presso una clinica di riabilitazione psichiatrica e, in data 22 agosto 2021, è stata aggredita dal soggetto con il quale aveva intrapreso una relazione sentimentale riportando fratture, con conseguente necessità di ricorrere a quattro operazioni chirurgiche nonché a un lungo periodo di riabilitazione. Si tratta di circostanze che sono state trascurate dal Giudice dell’esecuzione e che avrebbero dovuto condurre a una motivazione più approfondita. Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere adottata in presenza di inadempimento non imputabile al condannato, dovuto a impossibilità oggettive e ad altre cause indipendenti dalla sua volontà. 3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, P. Molino, ha fatto pervenire 2 requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato. Va premesso che, conformemente ai principi espressi da Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, [...], Rv. 283577 – 01, la sentenza di condanna irrevocabile emessa nei confronti della ricorrente conteneva l’espressa statuizione di un termine per l’adempimento delle obbligazioni civili, specificamente liquidato in euro tremila a titolo di provvisionale, fissato in sei mesi dalla irrevocabilità dal passaggio in giudicato della sentenza, come condizione per fruire della sospensione condizionale della pena irrogata. Non è contestato che nessun adempimento, entro detto termine, si sia verificato né ciò sia avvenuto successivamente e fino al maggio 2024. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il mancato adempimento, entro il termine fissato, dell’obbligo - cui sia subordinata la concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen - determina la revoca della sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, [...], Rv. 266466; Sez. 3, n. 13745 del 08/03/2016, [...], Rv. 266783; Sez. 3, n. 30402 del 08/04/2016, [...], Rv. 267330). Ciò premesso, deve analizzarsi la questione, che il ricorso adombra, se l’adempimento era assolutamente impossibile e se, anzitutto, tale impossibilità fosse stata allegata e compiutamente dimostrata dalla condannata. La giurisprudenza di legittimità ha, sul punto, da tempo chiarito che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni, l’assoluta impossibilità di adempiere, accertata dal giudice dell’esecuzione, impedisce la revoca del beneficio (Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, [...], Rv. 257587). Ora, in disparte il tema, oggetto di soluzioni non sempre sovrapponibili di questa Corte, quanto al tema dei poteri del giudice della cognizione (v., ad es., in direzioni non coincidenti, a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019, [...], Sgrò, Rv. 278290 – 01, da un lato, e Sez. 6, n. 33680 del 23/09/2025, [...], Rv. 288722 – 01, dall’altro), in ogni caso, il Giudice dell’esecuzione deve dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive sull’impossibilità di adempiere, sulle quali deve gli opportuni accertamenti, a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, [...], Rv. 285245 – 01, in motivazione). Alla stregua degli indicati principi, l’ordinanza sebbene sintetica, anche alla luce della produzione documentale avvenuta nel corso del giudizio di esecuzione, risulta immune da vizi rilevabili nella presente sede. Tale documentazione, invero, quanto alle condizioni di 3 reddito della condannata, come afferma il Giudice dell’esecuzione, non appare idonea a provare l’impossibilità di adempiere. La documentazione in questione è stata considerata, comunque, non decisiva, tenuto conto che senz’altro l’inadempimento, a fronte di un termine, che scadeva in data 23 settembre 2018, al si è protratto almeno sino al mese di maggio del 2024. La condannata, poi, si è limitata a dedurre, peraltro, soltanto dopo che era ampiamente decorso il termine fissato dal giudice della cognizione con la sentenza di condanna e quando era già stato proposto l’incidente di esecuzione per la revoca del beneficio, di non poter provvedere al pagamento e di trovarsi, all’epoca, in condizioni di assoluta indigenza. Ma, come ha sottolineato il Giudice dell’esecuzione, non risulta giammai dedotta, in precedenza, l’assoluta impossibilità di adempiere;
né, del resto, risulta che la condannata si sia attivata, come invece era suo dovere, per rispettare il termine di sei mesi assegnatole dal giudice del merito per effettuare il pagamento della provvisionale disposta in favore della parte civile, concordando una dilazione del pagamento, in tale contesto o successivamente, visto che si deduce la mancanza di conoscenza effettiva della condanna. Sicché, il travisamento denunciato con il primo motivo di ricorso non appare decisivo anche se effettivamente ha evidenziato che la documentazione che il Giudice dell’esecuzione assume riferirsi soltanto al 2024, quanto ai redditi prodotti dalla condannata, risale già agli anni dal 2017 al 2021 (nel senso che attesta l’assenza di dichiarazioni dei redditi o di certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta negli anni dal 2017 al 2021).
1.2. Il secondo motivo è infondato. La deduzione secondo la quale la ricorrente non ha avuto conoscenza del procedimento fino al 2024 perché si tratta di giudizio celebrato in assenza non è specificamente devoluta, visto che non si denuncia, con il ricorso, alcuna irrituale dichiarazione di assenza. Sul punto, anche in base alle deduzioni difensive di cui alla memoria presentata al Giudice dell’esecuzione, peraltro, risulta che la dichiarazione di assenza è stata formalmente regolare (v. p. 2 della memoria in atti) e che il procedimento è stato seguito da un difensore di ufficio. Né risulta documentato l’esito del procedimento indicato come pendente, promosso ex art. 629-bis cod. proc. pen. Le condizioni di salute della condannata, secondo la stessa allegazione della ricorrente, coprono un periodo non completo rispetto all’inadempimento protrattosi sino al 2024. Peraltro, nemmeno nella prospettazione del ricorso si tratta di condizioni che hanno inciso, dal punto di vista economico, tanto da rendere impossibile l’adempimento anche rateale, non solo nel semestre indicato ma anche in epoca successiva e anche dal 2021 sino al 2024. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni personali e di salute della ricorrente che si commentano nel presente provvedimento
P.Q.M.
4 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 06/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 5