Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/10/2002, n. 15338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15338 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA I NOME DEL PO OLO1 5 3387 02 LA CO TE SUP E Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11105/00 Dott. Stefano CICIRETTI .35763 Dott. Bruno D'ANGELO - Rel. Consigliere Cron Consigliere Rep. Dott. Alberto SPANO' - Consigliere Ud.10/07/02 Dott. Michele DE LUCA Dott. Donato FIGURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AL M. NT, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO 9, presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAGARAGGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PRESIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 3389 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 251/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 07/02/00 R.G.N. 704/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Guido RAIMONDI che ha concluso per il Generale Dott. rigetto. . -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Lecce, VA RI AN, premesso di aver inutilmente richiesto all'Inps la pensione oppure l'assegno di invalidità, conveniva in giudizio l'istituto per conseguire la prestazione assistenziale. Espletata consulenza tecnica, il pretore accoglieva la domanda ma con decorrenza dal giorno 1 novembre 1995 e non dalla domanda amministrativa. Proponeva appello l'assicurata contestando la sentenza di primo grado solo sotto il profilo della decorrenza, che chiedeva fosse fissata all'epoca della domanda amministrativa. Il tribunale di Lecce, espletata una nuova consulenza tecnica, dichiarava che l'appellante aveva diritto all'assegno con decorrenza 1 aprile 1995 ed alla pensione con decorrenza 1 marzo 1997, condannando l'Inps al pagamento delle relative prestazioni. Avverso tale sentenza, pronunciata in data 2 dicembre 1999, l'assicurata VA ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'Inps ha depositato procura. Motivi della decisione Mazzo Con l'unico motivo di annullamento la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 1984 e vizi della motivazione. Entrambi i motivi sono infondati. Quanto al primo motivo di censura, esso si risolve in una mera enunciazione, in quanto il ricorso, nel seguito, non illustra per nulla tale supposta violazione. Quanto al secondo motivo, dal medesimo si evince una mera critica delle conclusioni cui è pervenuto il tribunale sulla base della consulenza tecnica, che avrebbe ignorato talune patologie, come la cardiopatia mitralica, la vasculopatia degli arti inferiori e così via. Il ricorso pertanto non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte (Cass., n.751 del 1998, n. 1028 del 1997, n. 7798 del 1998 e n. 225 del 2000 ), secondo le quali in applicazione del principio secondo cui il controllo di legittimità compiuto dalla Corte di Cassazione non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa, ma consiste nella verifica sotto il profilo formale della correttezza giuridica dell'esame e della valutazione compiuti dal giudice di appello, nel caso in cui il giudice di merito si basi, in un giudizio in materia di invalidità pensionabile, sulle conclusioni del consulente tecnico, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza, è necessario che sussistano affermazioni illogiche o scientificamente errate e non già difformità tra le valutazioni del tribunale e quelle della parte. Poiché la ricorrente non dimostra vizi logici ma si limita ad offrire degli atti di causa una lettura a sè favorevole, il ricorso va rigettato, invadendo il merito della causa. ' Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione data la natura * A D 1 3 S , . S T O A . L R della controversia. L m A O I S B 3 L E I
P.Q.M.
7 E P - U S D 8 I - A I 1 N S T La Corte rigetta il ricorso. S G 1 N O O E P Nulla per le spese del giudizio di cassazione. E S A I M G D I A G E A , E O Roma, 10 luglio 2002 D L O T R T E I T T A R S L I Cons. est. Il PresidenteTHE C H N I L G E D S E E E R O D IL CANCELLIERE Depositaty in Cancelleria 30 011 3902 IL CANCELLERE 2