Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 2
L'ordinanza con la quale, nell'ambito di una procedura esecutiva individuale, essendo già intervenuta la aggiudicazione dei beni pignorati, il giudice dell'esecuzione dichiari improcedibile l'ulteriore successiva fase del trasferimento dei beni, fondando la sua pronuncia - ai sensi dell'art. 168 legge fall. - sull'avvenuta presentazione di un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (la quale preclude, dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai creditori vantanti titolo o causa anteriore al decreto, di iniziare o proseguire ogni tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore), non richiede, per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell'art. 485 cod. proc. civ. A tal tipo di conclusione si ha modo di pervenire sia sulla base della considerazione per cui, in riferimento ad una situazione del genere, nessuna disposizione di legge prescrive un tal tipo di adempimento, sia sulla base della più generale considerazione per cui, nelle procedure esecutive individuali, la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva - avviene non per costituire un normale contraddittorio, ma soltanto per il miglior esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso.
La disposizione dettata dall'art. 168 della legge fallimentare, nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali promosse sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe, a differenza di quanto disposto dal precedente art. 51, che, nel sancire analogo divieto con riferimento ai beni compresi nel fallimento, fa purtuttavia salve le eventuali, diverse disposizioni di legge.
Commentario • 1
- 1. RAPPORTI BANCARI E PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTOAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 febbraio 2017
ISSN 2385-1376 Con il contributo in allegato, il Prof. Valerio Tavormina analizza gli effetti e le conseguenze sui rapporti bancari, dell'introduzione della nuova disciplina legislativa in materia di sovraindebitamento. La legge sul sovraindebitamento, unitamente alla continua dilatazione delle più tradizionali procedure concorsuali a spese delle esecuzioni individuali, rappresenta, secondo il parere illuminato del Prof. Tavormina, un deciso passo verso il superamento di quella responsabilità del debitore, che il codice civile del 1942 aveva esteso fino al limite dell'impossibilità assolutamente non imputabile (art. 1218 e 2740 c.c.) e che invece si trova a regredire verso i traguardi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9488 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AR IO, elettivamente domiciliata in VIALE GIULIO CESARE 151, presso l'avvocato DOMENICO FEMIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI STANGHERLIN, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
LI TA SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 152/99 del Tribunale di TERNI, depositata il 22/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso in via principale: per il rinvio per l'integrazione del contraddittorio;
in subordine: per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
RT AS e NE IO, aggiudicatari di beni pignorati in una procedura promossa dalla Sezione di Credito Fondiario del Monte dei Paschi di Siena, contro la società TE ON S.p.a., proposero presso il Tribunale di Terni, con atto 12.1.1998, opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. al provvedimento del giudice della esecuzione, che aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 168 L.F., improseguibile la procedura, in quanto era stata presentata domanda di concordato preventivo con cessione di beni e disposta la restituzione agli aggiudicatari della somma versata. Eccepirono gli opponenti la nullità del decreto, in quanto emesso senza la previa comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 485 c.p.c. e per il fatto che gli artt. 168 e 169 L.F. non trovano applicazione nei confronti degli Istituti Fondiari, nonché per la definitività della aggiudicazione e il trasferimento dei beni, una volta scaduto il termine per le eventuali offerte di aumento di sesto;
chiesero, conseguentemente, la emissione del decreto di trasferimento.
Aderì alla opposizione il creditore procedente, cui invece resistette il creditore intervenuto Cassa di Risparmio di Spoleto. Il giudice unico, con sentenza 22.1.1999, rigettò la opposizione e compensò le spese processuali, ritenendo che non vi fosse nullità, in quanto il provvedimento opposto equivaleva ad una pronuncia di estinzione, che poteva essere emessa di ufficio ai sensi dell'art. 631 c.p.c., e rilevando che l'art. 168 L.F., non facendo distinzione tra soggetti procedenti - così come prevede l'art. 51 L.F. - non consente la prosecuzione della esecuzione;
che l'ordinanza di aggiudicazione, infine, è solo presupposto del decreto di trasferimento, che è l'unico atto che determina l'effetto traslativo.
Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi RT AS;
non ha presentato difese la società TE ON. Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 485 c.p.c., per non avere il giudice della esecuzione disposto la comparizione personale delle parti, prima di emettere la ordinanza del 5.10^.1998, con la quale era stato dichiarata improseguibile la procedura esecutiva e disposta la restituzione delle somme agli aggiudicatari.
Lamenta che quel giudice abbia emesso la ordinanza, senza aver dato la possibilità a tutte le parti interessate di esporre. le proprie ragioni e di evidenziate fatti e circostanze che avrebbero potuto indurre il giudice ad adottare un provvedimento completamente diverso da quello emesso.
Con il secondo è denunziata la violazione degli artt. 168 e 169, in relazione all'art. 51 L.F., secondo cui il divieto di prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore non opererebbe nei confronti del Credito Fondiario.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la erronea applicazione della legge, in relazione alla individuazione del momento in cui si verifica l'effetto traslativo della vendita coattiva;
rileva che, essendo scaduto il termine per le offerte in aumento ed essendo stato versato il prezzo della aggiudicazione, l'acquisto si era realizzato, svolgendo il decreto di trasferimento solo una funzione strumentale alla trascrizione.
Preliminarmente va disattesa la richiesta del Procuratore Generale di rinvio della udienza per la integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori intervenuti nel grado di merito, Monte dei Pachi di Siena Sezione di Credito Fondiario e Cassa di Risparmio di Spoleto, mancando i presupposti di applicabilità dell'art. 331 c.p.c. e non trovando la notificazione della impugnazione ai sensi dell'art. 332 c.p.c. ragione di essere disposta, dal momento che la loro eventuale impugnazione è preclusa per il decorso del termine, essendo stata la sentenza emessa il 20.1.1999 e depositata il 22 successivo. Il ricorso non merita di essere accolto.
Quanto al primo motivo la doglianza è senza pregio.
Prescindendo dalla circostanza che l'audizione degli interessati non è obbligatoriamente prevista da alcuna disposizione di legge in situazioni come quella di specie, nessun effetto invalidante la omissione avrebbe, comunque, comportato - in difetto di espresse comminatorie - sulla ordinanza di improseguibilità della procedura, essendo stata essa resa in piena legittimità, avuto riguardo al disposto dell'art. 168 L.F. che, stabilendo "dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore", impedisce che il procedimento esecutivo abbia ulteriore corso. Esso, infatti, ha carattere tipicamente unilaterale e la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice quando lo ritenga necessario o quando la legge lo prescrive, avviene non per costituire un normale contraddittorio ma solo per il migliore esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso (Casa. 8293/1993; 1550/1988). Peraltro la censura afferisce al provvedimento del giudice della esecuzione e non alla sentenza impugnata, della quale è stata ignorata la ratio decidendi, espressa sul punto controverso;
e tanto giova di per se alla inammissibilità del mezzo.
Quanto agli altri motivi, la infondatezza discende in maniera inequivoca dalle disposizioni di legge richiamate. Se, infatti, l'art. 51 L.F. per il fallimento fissa la regola della improseguibilità delle esecuzioni singolari pendenti, con le eccezioni eventualmente previste dalla legge, l'art. 168 per il concordato preventivo pone una regola assoluta di improseguibilità, in difetto di riferimento alcuno ad ipotesi eccettuate. (Cass. 2922/1998; 11879/1991).
In netto contrasto con l'art. 586 c.p.c. si pone, infine, l'ultima doglianza, esso stabilendo che "avvenuto il versamento del prezzo, il giudice della esecuzione può....pronunciare decreto con il quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato...". Assumere che, una volta scaduto il termine per eventuali offerte in aumento e versato il prezzo, l'aggiudicazione fosse divenuta definitiva significa semplicemente affermare che si erano realizzati i presupposti per la emissione del provvedimento traslativo, ma non anche che gli effetti giuridici del trasferimento si fossero compiuti e che la funzione del decreto fosse solo di consentire la trascrizione presso i pubblici registri. La norma citata assegna, al contrario, a quell'atto la funzione di consentire il passaggio della proprietà o altro diritto reale, al pari dell'atto pubblico che raccolga il consenso delle parti nella vendita volontaria. Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1576,00 di cui per onorari euro 1500,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in Euro di cui per onorari euro 1500,00.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2002