Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9488
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

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L'ordinanza con la quale, nell'ambito di una procedura esecutiva individuale, essendo già intervenuta la aggiudicazione dei beni pignorati, il giudice dell'esecuzione dichiari improcedibile l'ulteriore successiva fase del trasferimento dei beni, fondando la sua pronuncia - ai sensi dell'art. 168 legge fall. - sull'avvenuta presentazione di un ricorso per l'ammissione al concordato preventivo (la quale preclude, dalla data della presentazione del ricorso fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologa, ai creditori vantanti titolo o causa anteriore al decreto, di iniziare o proseguire ogni tipo di azione esecutiva individuale sul patrimonio del debitore), non richiede, per la sua legittimità la previa convocazione delle parti ai sensi dell'art. 485 cod. proc. civ. A tal tipo di conclusione si ha modo di pervenire sia sulla base della considerazione per cui, in riferimento ad una situazione del genere, nessuna disposizione di legge prescrive un tal tipo di adempimento, sia sulla base della più generale considerazione per cui, nelle procedure esecutive individuali, la convocazione delle parti - quando il giudice la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva - avviene non per costituire un normale contraddittorio, ma soltanto per il miglior esercizio della potestà ordinatoria affidata al giudice stesso.

La disposizione dettata dall'art. 168 della legge fallimentare, nel vietare ai creditori di iniziare o proseguire eventuali azioni esecutive individuali promosse sul patrimonio del debitore ammesso al concordato preventivo, non contempla deroghe, a differenza di quanto disposto dal precedente art. 51, che, nel sancire analogo divieto con riferimento ai beni compresi nel fallimento, fa purtuttavia salve le eventuali, diverse disposizioni di legge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9488
Data del deposito : 28 giugno 2002

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