Sentenza 20 giugno 2002
Massime • 1
Le ordinarie preclusioni istruttorie non operano ai fini dell'accertamento della legittimazione processuale, che può essere compiuto in ogni stato e grado del giudizio, col solo limite della formazione sul punto della cosa giudicata. L'accertamento della "legitimatio ad processum" può infatti essere compiuto anche d'ufficio e in sede di legittimità, non rilevando il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale della sua sussistenza, la quale può risultare anche da produzioni od acquisizioni avvenute in un successivo grado di giudizio. (Nella specie la S.C., sulla base dell'indicato principio, ha confermato la sentenza d'appello che aveva escluso l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da società succeduta per incorporazione a quella presente in primo grado, benché solo nel corso del secondo grado fosse stata prodotta, senza previa autorizzazione, la documentazione relativa a tale evento e ai poteri del legale rappresentante della suddetta società).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/06/2002, n. 8996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8996 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE CELLERINO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SO GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato SPINOSO ANTONIO e NAPOLITANI LA, rappresentato e difesa dall'avvocato NI POLIMENI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^. 24732/00 proposto da:
CA NI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato, SPINOSO ANTONIO e NAPOLITANI LA, rappresentato e difeso dall'avvocato NI POLIMENI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI FFSS E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 82/00 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 19/05/00 - R.G.N. 98/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito l'Avvocato SPINOSO per delega POLIMENI;
udito l'Avvocato CORBO per delega MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso previa riunione dei fascicoli, inammissibilità dei ricorsi in subordine rigetto.
Svolgimento del processo
I sigg. IO AS e ME VA, prospettando molteplici vizi di motivazione e violazioni di legge, denunciano, con distinti, ma identici ricorsi per cassazione, la sentenza descritta in epigrafe del Tribunale di Reggio Calabria che, in riforma di separate sentenze del locale Pretore, ha rigettato la loro domanda diretta ad ottenere, nei confronti della spa Ferrovie dello Stato, da cui erano dipendenti con il profilo di tecnico, area 2^, 5^ livello, l'inquadramento nel profilo professionale di 1^ tecnico, area 3^, 6^ livello con le conseguenti pronunce retributive.
Nei rispettivi giudizi pretorili il AS ed il VA avevano lamentato il mancato rispetto, da parte delle FS, degli accordi nazionali del 17 e del 26 luglio 1991 (siglati in applicazione delle previsioni degli artt. 32 e 106 del CCNL 1990/ 92), che avevano previsto i criteri per valorizzare determinate attività professionali al fine dell'inquadramento, sia agli effetti giuridici che economici, nel profilo superiore.
I lavoratori avevano evidenziato, in particolare, di essere stati adibiti a mansioni successivamente valorizzate, per un periodo di tempo superiore a tre mesi e di essere stati, in seguito, rimossi da tale attività dalle FS, per cui chiedevano fosse loro applicata la norma che garantiva, comunque, la promozione dei dipendenti rimossi dai posti valorizzati.
A fronte di questa prospettazione le Ferrovie avevano obiettato che le posizioni lavorative dei ricorrenti non rientravano tra quelle valorizzate, perché i lavoratori avevano svolto le mansioni di capo gruppo di tre unità, mentre le valorizzazioni riguardavano la figura del capo gruppo di almeno cinque unità.
Accolte dal Pretore le domande dei lavoratori, la società, riproponendo in appello le argomentazioni sollevate in primo grado, documentava che dal marzo 1991, in seguito a una revisione dell'organico, i gruppi operanti presso l'Officina manutenzione veicoli di Reggio Calabria dovevano essere composti da almeno cinque unità lavorative, in luogo delle tre precedenti, e chiedeva il rigetto delle domande, non avendo le controparti titolo per l'applicazione degli accordi in questione all'epoca della loro decorrenza.
In tale sede, a loro volta, il AS ed il VA eccepivano, preliminarmente, che il lungo tempo trascorso dalla decisione di primo grado e le successive modifiche delle loro posizioni lavorative, "nel senso di quanto preteso in domanda" avevano fatto venire meno l'interesse delle FS all'appello, rilevando che, comunque, il loro diritto sarebbe disceso dall'applicazione dell'art. 2103, cod.civ..
Il Tribunale, riunite le cause, ha accolto la tesi delle Ferrovie. La sentenza impugnata, oltre a condividere l'interesse delle Ferrovie all'impugnazione, negata da controparte per l'intervenuta (nel frattempo) promozione dei ricorrenti, non essendo chiaro se ciò fosse dipeso dalla volontaria esecuzione della sentenza di 1^ grado o in virtù d'un autonomo giudizio, anche in considerazione della diversa decorrenza emergente dagli atti, ha argomentato che era "pacifico in giudizio che ne' il AS, ne' il VA abbiano mai svolto le mansioni di capo gruppo di almeno cinque unità." Infatti, premesso che gli accordi sulla valorizzazione furono stipulati dalle parti sociali il 17 ed il 26 luglio 1991 e che l'individuazione, in sede sindacale, delle posizioni da valorizzare nell'ambito del Compartimento di Reggio Calabria si verificò l'8 agosto 1991, il Tribunale ha enunziato che, tenuta "presente la struttura dell'organizzazione aziendale vigente rispettivamente nel luglio e nell'agosto del 1991" presso l'Officina manutenzione veicoli di Reggio Calabria, a quelle date non esistevano più ne' gruppi di lavoro DL/SR di tre unità, ne' tanto meno capo gruppi di lavoro DL/SR di tre unità, sicché, sulla base di questa "ricostruzione storica degli eventi negoziali più rilevanti,... l'individuazione - nel verbale di accordo dello 8.9.91 siglato per il Compartimento di Reggio Calabria tra le parti sociali - del posto di lavoro da valorizzare di capo gruppo DL/SR, presso l'Officina Manutenzione Veicoli di Reggio Calabria, doveva necessariamente avere ad oggetto i capi gruppo di cinque unità, non esistendo più nella struttura organizzativa aziendale i capi gruppo di tre unità, a seguito delle disposizioni, impartite in data 25.3.91, dal Servizio Gestione e Manutenzione Corrente Rotabili di Roma.. - ".
D'altra parte, il Giudice territoriale ha escluso che i lavoratori potessero beneficiare della clausola di garanzia, prevista dagli accordi in questione, che imponeva alle Ferrovie "il riconoscimento dell'inquadramento superiore al personale che, adibito in posti oggetto della valorizzazione per più di tre mesi, fosse stato rimosso dal datore di lavoro successivamente al 19.5.90" essendo fuor di dubbio "che la valorizzazione non abbia riguardato il posto di lavoro: capo gruppo di tre unità lavorative DL/SR, ma solo gli omologhi capi gruppo di cinque unità lavorative", venendo così meno "i presupposti di fatto legittimanti l'applicazione della citata norma di garanzia", non emergendo, infine, "una condotta contraria a buona fede da parte dell'appellante, sulla base di una presunta predisposizione sleale di condotta", ne' rilevando, perché profilo nuovo, l'art. 2103, cod.civ.. Ad entrambi i ricorsi la soc. Ferrovie dello Stato oppone distinto controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. Motivi della decisione
Le due impugnazioni devono essere riunite, essendo proposte, con conforme argomentazione da parte della comune difesa dei ricorrenti, contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 83, 99, 125, 2^ comma, 156, 165, 324, 325, 326, 327 e 360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ., i ricorrenti ipotizzano, richiamando al riguardo la sentenza di questa Corte n. 1128/1997, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità e l'inesistenza dell'appello della società, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, perché la persona (dr. R.R. UB) che ha conferito e sottoscritto la procura difensiva in quel grado non era legale rappresentante della società, ma il responsabile del servizio centrale legale e contenzioso. Con il secondo motivo, riproponendo l'inammissibilità dell'appello, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 75, cod.proc.civ. in riferimento agli artt. 100, 101 e 115, stesso codice, e l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cod.proc.civ. e agli artt. 324, 325, 326 e 327 cod.proc.civ., per non avere la società prodotto nel giudizio d'appello la procura speciale, rilasciata dal legale rappresentante al suo funzionario, per la nomina del difensore in giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello e passaggio in giudicato della sentenza, rilevabile d'ufficio concernendo l'accertamento della legitimatio ad processum, oltretutto la procura apposta a margine vanificando la verifica dei poteri del delegante, essendo priva di data, e in proposito, è segnalata la sentenza della Corte n. 3612/2000. Questi due primi motivi d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente incidendo sulle convergenti questioni della rappresentanza processale e della legitimatio ad processum. Essi non possono essere condivisi.
Anzitutto il richiamo alla sentenza di questa Corte del 14 novembre 1997, n. 11281 è improprio. Infatti, la questione allora decisa non è sovrapponibile a questa, perché, come si legge in quella motivazione, dove si trattava di accertare l'ammissibilità del ricorso incidentale delle Ferrovie, la Corte, prendendo in esame il conferimento della procura al difensore, avendo rilevato, "nell'intestazione dell'atto che il controricorso viene presentato 'nell'interesse delle Ferrovie dello Stato in persona del legale rappresentante pro tempore'", osservava che "la relativa procura risulta peraltro conferita, non già dal legale rappresentante della controricorrente, bensì dal dott. Ruggiero UB, che si qualifica 'Responsabile del Servizio centrale legale e contenzioso' della società Ferrovie dello Stato" per inferirne che "in ordine alla legittimazione del UB al conferimento della procura in nome e per conto della società Ferrovie dello Stato la controricorrente si astiene da ogni pur essenziale chiarimento ne' adduce la necessaria documentazione".
Chiarimenti e documentazione, invece, avvenuti in questa sede, avendo la difesa controricorrente prodotto e depositato, con il controricorso, la procura del 7 agosto 1997, n. 53321, per atto del notaio Paolo Castellini, conferito all'avv. Maria Teresa Fantola, all'epoca Direttore dell'Ufficio legale, dall'Amministratore delegato delle Ferrovie, da cui scaturì l'incarico all'avv. Angiola Infantino, nell'interesse delle FF.SS..
Sulla questione, infine, oltre a quanto diffusamente trattato dalle Sezioni unite nella sentenza 5 febbraio 1994, n. 1167, che costituisce caposaldo di giurisprudenza, è appena il caso di segnalare che, com'è certamente a conoscenza della difesa dei ricorrenti (e già lo era all'atto dell'odierna impugnazione:
novembre 2000), questa Corte, con la sentenza n. 11010 del 19 agosto 2000, valutando una fattispecie consimile, ha ritenuto che "la necessità di siffatta produzione non costituisce conseguenza automatica dell'esercizio del suddetto potere, ma soltanto onere che il rappresentante è tenuto ad assolvere ove venga negata l'esistenza dell'atto di cui trattasi (Cass. 12 giugno 1984 n. 3507)" aggiungendo, comunque, "che la questione della regolarità della procura nei precedenti gradi può essere sollevata in questa sede in quanto l'accertamento della legitimatio ad processum, riguardando un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere compiuto - salvo il limite del giudicato - anche d'ufficio e in sede di legittimità, con possibilità di diretta valutazione degli atti attributivi del potere rappresentativo (Cass. 22 aprile 1997 n. 3463)", puntualizzando, infine, che "come la questione della sussistenza della legittimazione ad processum è esaminabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, così non rileva il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale di tale sussistenza, che, imponendosi di per sè, ben può, con riguardo ad un determinato grado, risultare da produzioni od acquisizioni avvenute in quello successivo (Cass. 16 novembre 1995 n. 11851 - sottolineatura dello scrivente). Nello stesso senso, vale a dire circa la possibilità di sanatoria in questa sede di legittimità delle vicende attinenti alla legittimazione processuale, si esprime anche la sentenza n. 3612 del 25 marzo 2000, citata in chiusura del secondo motivo laddove afferma, in motivazione, riallacciandosi alle sentenze 22 aprile 1997, n. 3463 e 9 dicembre 1992, n. 13014, che ne chiariscono ulteriormente il contenuto: "la mancanza del deposito della procura speciale in discorso, che il giudice può e deve necessariamente esaminare ai fini della verifica della legitimatio ad processum di colui che procede alla nomina del difensore ad litem, rende pertanto impossibile la indispensabile verifica della sussistenza in capo al procuratore speciale dei predetti poteri, che lo abilitano alla nomina di tale difensore. Alla stregua dei principi esposti deve pertanto ritenersi inammissibile l'appello delle Ferrovie dello Stato, in quanto la mancanza in atti della procura speciale in discorso non consente di accertare che il dr. UB fosse munito di poteri idonei per la nomina del predetto difensore, e che di conseguenza il difensore ad litem fosse stato validamente nominato". Con ulteriore mezzo, la difesa ricorrente contesta la sentenza del Tribunale, oltre che per vizi di motivazione, per aver violato gli artt. 100, 112 e 329 cod.proc.civ., non avendo la società interesse all'appello, avendo attribuito l'inquadramento nel corso del 1993, a qualche mese di distanza ("sia pure con decorrenza leggermente diversa") dalla decisione che lo assegnava dal 1^ novembre 1991, così escludendo, in tesi, l'interesse all'impugnazione proposta, 9imitatamente all'an e non alla decorrenza", a "ben quattro anni di distanza dall'emissione del dispositivo".
In sostanza la difesa ricorrente si duole che la sentenza d'appello non affronti lo spontaneo ed unilaterale riconoscimento della qualifica, la cui decorrenza "fa riferimento ad un periodo in cui il giudizio di primo grado era ancora pendente".
Anche questa censura è infondata: la diversa decorrenza fra quanto indicato dal Pretore e quanto attribuito dalla Società indica chiaramente che, quanto meno, per il periodo controverso non Vera stata acquiescenza.
Ma, a prescindere da questa considerazione, parte ricorrente omette di precisare, nel rispetto del principio d'autosufficienza del ricorso desumibile dall'art. 366, n. 3, cod.proc. civ., il titolo dell'attribuzione del superiore inquadramento riconosciutogli, sicché non è neppure possibile affrontare l'argomento sotto il profilo dell'ipotizzato difetto di motivazione.
Con il quarto motivo, illustrando la violazione dell'art. 2697, cod.civ., nonché vizi di motivazione, parte ricorrente si duole che il Tribunale, sebbene le Ferrovie non avessero provato l'eccezione secondo la quale la valorizzazione poteva avvenire solo per i capi di gruppo composto da almeno cinque unità, "costruendo induttivamente fatti inesistenti" abbia giustificato il rigetto della pretesa affermando "del tutto gratuitamente che 'la disposizione aveva imposto che i gruppi di cui si discute fossero composti da almeno cinque unita''", senza tener conto che l'istanza dei dipendenti non era stata accolta, secondo i documenti provenienti dal Capo officina e dal Capo ufficio compartimento di Reggio C. "per cessazione dell'attività di capogruppo... per effetto della contrazione del numero dei posti in questione".
Con il quinto motivo, si sostiene la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1366, cod.civ. oltre vizi di motivazione, per avere il Tribunale, in base a uno "sbiadito" documento, definito Foglio disposizioni - di cui parte ricorrente trascrive il contenuto -, ritenuto, contrariamente al vero (potendo sussistere gruppi con meno di cinque unità) e senza fondamento probatorio, trattandosi di disposizione unilaterale, che all'atto degli accordi per la valorizzazione del personale "non esistevano gruppi di meno di cinque unità".
In particolare segnala che la sentenza "ha inserito nelle norme contrattuali da applicarsi clausole e condizioni inesistenti, dilatando i patti negoziali con l'introduzione dei diritti e obblighi diversi da quelli in essi contemplati"; ha trascurato di considerare "che la norma contrattuale di garanzia da applicare" prevedeva che "se rimozioni da parte delle FS si sono verificate dal 19.5.1990 impegno dell'Ente è ricollocare i dipendenti in tali mansioni, se scoperte, oppure se le mansioni al momento delle rimozione avevano superato i tre mesi a promuoverli ugualmente" e non ha tenuto in conto del comportamento delle parti, (come dimostrava la vertenza proposta dall'organizzazione sindacale di riferimento in favore di AS e VA).
Con ulteriore (sesto) motivo, la difesa dei lavoratori aggiunge, invocando la violazione dell'art. 1321, cod.civ., e vizi di motivazione, che il Tribunale non ha giustificato la natura del "foglio disposizioni" prodotto dalle FF.SS., da ritenere mera comunicazione interna, senza alcuna rilevanza contrattuale. Con il settimo mezzo sono illustrati, sempre con riferimento allo stesso documento, la violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1363, cod.civ., e vizi di motivazione, poiché esso non riguarda la formazione dei gruppi di lavoro, ma "il pagamento di indennità di utilizzazione del settore manutenzione rotabili.." legato alla produttività e comunque "ammette espressamente la possibilità di gruppi composti da 3/4 persone".
L'ottavo motivo d'impugnazione denuncia la violazione dell'art. 2697, 2' comma, cod.civ. e vizi di motivazione per non avere il Tribunale
motivato sul requisito di composizione del gruppo di cinque unità ai fini della valorizzazione, a fronte della circostanza che il mancato riconoscimento era stato ascritto dall'Ente esclusivamente come conseguenza "della contrazione del numero dei posti e non mai della consistenza numerica dei gruppi di lavoro.".
L'analisi di questi cinque motivi, che attengono al merito della controversia, contestando, anche sotto il profilo dell'onere della prova e della sua consistenza, l'interpretazione della documentazione su cui il Tribunale ha fondato la propria decisione, merita di essere trattata congiuntamente.
Peraltro le censure non possono essere accolte proponendo una lettura degli atti processuali difforme da quella valorizzata dal Tribunale con coerente ed esaustiva motivazione.
Infatti, la valutazione delle prove acquisite, operata dal Tribunale, a proposito della vicenda surriferita, essendo fondata su una motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottrae al sindacato di legittimità, che è, com'è noto, limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente spiegazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito dal giudice del merito.
Quest'ultimo è, infatti, libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in esame tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi - come appunto è avvenuto nel caso in esame - gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, dovendo ritenersi disattesi quelli incompatibili con la decisione adottata.
Il giudice del merito ha dato conto degli accertamenti compiuti, esaminando i risultati dell'istruttoria ed esponendo adeguatamente il suo convincimento.
Anzitutto, ha ritenuto di dover affermare "pacifici i fatti sostanziali oggetto della controversia" essendo "emerso che entrambi i lavoratori fossero stati addetti sino al marzo del 1991, alle funzioni di capo gruppo di tre unità presso l'Officina Manutenzione Veicoli di Reggio Calabria" e che, in seguito, essi "sono stati inseriti in gruppi di cinque unità, senza più svolgere le funzioni di capo gruppo.".
Rilevato che "l'oggetto del contendere si è, perciò, concentrato sulla corretta applicazione delle norme contrattuali alla fattispecie appena descritta", consistente nella valorizzazione di talune posizioni lavorative, la sentenza impugnata ha escluso che il AS ed il VA fossero "occupati in mansioni valorizzate alla data del 1^.12.91" o che potessero beneficiare della cd. clausola di garanzia, prevista nei citati accordi sindacali, secondo la quale "ove un dipendente fosse stato adibito - per un periodo di tempo superiore a tre mesi - in una posizione lavorativa successivamente valorizzata, il suo diritto all'inquadramento superiore non sarebbe stato pregiudicato da un'eventuale rimozione da tale attività lavorativa, effettuata dalle FS successivamente al 19.5.90".
Argomenta, infatti, il Tribunale: "orbene, è pacifico in giudizio che i ricorrenti siano stati adibiti alle mansioni di capo gruppo - DL/SR, presso l'Officina Manutenzione Veicoli di Reggio Calabria, sino al 25.3.91, quando il Servizio Gestione e Manutenzione Corrente Rotabili di Roma aveva disposto l'immediata revisione dei gruppi di lavoro, imponendo che questi ultimi fossero composti da non meno di cinque persone, in luogo delle precedenti tre" sicché "i ricorrenti non svolsero più le mansioni di capo gruppo, ma entrarono a comporre un gruppo di cinque persone, coordinato e diretto da altro lavoratore, quale capo gruppo".
L'indagine storica compiuta dal Tribunale appare corretta, anche perché rammenta esplicitamente che, in prime cure, il Pretore aveva accolto le domande proposte dagli odierni appellati ed oppone, a tale giudizio, la considerazione che "l'esatta scansione temporale dei fatti rilevanti in causa può agevolare, una migliore comprensione della controversia che ci occupa".
Segnala, in proposito, che "a seguito delle disposizioni impartite con effetto immediato dal Servizio Gestione e Manutenzione Corrente Rotabili di Roma (v. all. n. 5 al fascicolo degli appellanti) sin dal 25.3.1991, presso l'Officina Manutenzione Veicoli di Reggio Calabria non esistevano più gruppi di lavoro DL/SR di tre unità", dovendo i gruppi essere composti da almeno cinque unità e, in questo contesto, ribadisce che ne' il AS, ne' il VA svolsero le mansioni di capo gruppo di almeno cinque unità, perché gli accordi sulla valorizzazione furono stipulati dalle parti sociali nel luglio del 1991, mentre l'individuazione dei posti da valorizzare avvenne nell'agosto 1991, quando ormai gli odierni ricorrenti non rivestivano neppure l'incarico di capo gruppo di tre unità, di cui, comunque, non s'occupava la c.d. clausola di garanzia, posto che i citati accordi nazionali assicuravano il riconoscimento dell'inquadramento superiore solo "a quel personale che, adibito in posti oggetto della valorizzazione per più di tre mesi, fosse stato rimosso dal datore di lavoro, successivamente al 19.5.90".
Requisito, questo, mai rivestito dai ricorrenti, essendo stati capo gruppo di tre unità lavorative, ma non di cinque.
A questo proposito il collegio territoriale aggiunge che "la riferita scansione storica dei fatti normativi e delle disposizioni datoriali rilevanti nella causa testimonia, in modo non equivoco, come non sussista alcun nesso di strumentalità tra la revisione dei gruppi predisposta il 25.3.91 ed i successivi accordi di valorizzazione". Orbene alle riferite valutazioni parte ricorrente, come visto, contrappone proprie difformi apprezzamenti, ma della maggiore o minore attendibilità di essi rispetto a quelli compiuti dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato in sede di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (v. ad es. da ultimo anche, SS.UU., 27 dicembre 1997, n. 13045; 11 giugno 1998, n. 5802, secondo cui il controllo della Cassazione sulla motivazione del giudice del merito in relazione alla censura di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non può tradursi in un riesame del fatto o in una rinnovazione del giudizio sul fatto, poiché il giudizio di cassazione non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta esclusivamente di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge).
D'altra parte l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, stante la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e seg. cod. civ.) ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica.
Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che l'accusa di vizio di motivazione esigono una specifica indicazione:
la precisazione, cioè, del modo attraverso il quale si è realizzata la detta violazione e delle ragioni dell'obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata.
Nella specie, ricorre, appunto, tale ipotesi, atteso che la parte ricorrente svolge la sua tesi d'interpretazione contrattuale prescindendo del tutto dal precisare le violazioni di norme e i vizi della motivazione in cui sarebbe incorso il Giudice, il quale ha concluso nel senso di una concatenazione di eventi da cui non è dato di desumere alcun difetto interpretativo.
Essendo la sentenza impugnata sorretta, come ampiamente ricordato, da una corretta ratio decidendi, appare, quindi, evidente che le argomentazioni del ricorrente tendono a rimettere in discussione il risultato finale cui è pervenuto il Tribunale, proponendo un'interpretazione delle clausole contrattuali in contrapposizione a quella illustrata dal Tribunale.
Il che, per quanto già ampiamente detto, non è consentito in questa sede.
Infine, con la nona doglianza, parte ricorrente contesta la mancata applicazione dell'art. 2103, cod.civ. e degli artt. 420 e 345, cod.proc.civ., di cui enuncia la violazione insieme a difetto di motivazione, avendo svolto per oltre tre mesi mansioni superiori, come richiesto in sede di discussione, e reiterato nelle note difensive, trattandosi di "domanda implicita e compresa nella domanda contenuta in ricorso" trattandosi di norma di garanzia. Anche questa prospettazione è infondata, essendo assolutamente conforme a diritto la reiezione di questa domanda da parte del Tribunale, che ne ha rilevata la tardività, per essere stata enunciata (o meglio formalizzata) per la prima volta in grado d'appello.
Infatti, a prescindere dall'irrilevanza della sua prospettazione all'esito del giudizio di primo grado o in sede d'appello, ciò che conta è pur sempre l'inosservanza della regola processuale che non consente l'introduzione di domande nuove nel corso del giudizio, tale dovendo considerarsi, secondo pacifica giurisprudenza, quella che immette nel processo una diversa giustificazione della pretesa. Nè gli articoli richiamati dalla censura (420 e 345 - rectius: 433, cod.proc.civ., trattandosi di processo giuslavoristico) abilitano la pretesa in questione, che la stessa difesa dei ricorrenti riconosce esposta per la prima volta "in sede di discussione della causa" di primo grado ed "inserita nelle note difensive" (v. penultima pagina delle memorie ex art. 378, cod.proc.civ.), dovendo ritenersi "implicitamente compresa nella domanda contenuta in ricorso". Infatti, l'analisi dell'identificazione della domanda (e dei limiti della sua sufficienza), sia come oggetto o petitum (artt. 163, n. 3 e 414, n. 3, cod.proc.civ.), che come causa petendi (ovvero come complesso degli elementi della fattispecie posta a fondamento dell'azione: arti. 163, n. 4 e 414, n. 4, cod.proc.civ.), non solo contrassegna necessariamente i confini dell'azione e, conseguentemente, del giudizio, ma è rilevante perché, da un lato, risponde al principio dispositivo del processo, - inteso come "monopolio delle parti sull'iniziativa processuale" (v. Cass., 13 settembre 1995, n. 2877) - e, dall'altro, fa divieto d'introdurre nel processo (d'ufficio o ad iniziativa di parte) un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta, con l'effetto, se verificata, di alterare il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (artt. 2907, cod.civ., 99 e 112, cod.proc.civ.).
Se, infatti, è del tutto evidente che il giudice non può, attraverso l'esercizio del potere d'impulso processuale, consentire che le parti integrino i fatti da loro indicati a fondamento della domanda con altre circostanze costitutive, modificative o estintive della pretesa, altrettanto è vietato alla parte introdurre nel processo, una volta che abbia cristallizzato nel giudizio il suo potere d'iniziativa, "domande nuove", da intendere non nel senso di ulteriori pretese attraverso l'inserimento di dati diretti a espandere la fattispecie tutelata dalla norma, di cui si chiede l'attuazione, quanto come espressione di una tutela affatto innovativa, perché ancorata a un diverso presupposto normativo, sulla base di una nuova prospettazione fattuale.
Orbene, in questa vicenda, seppure possa affermarsi che rimaneva immutata l'identità del petitum, ovvero della promozione, tuttavia la causa petendi, originariamente invocata attraverso l'istituto contrattuale della valorizzazione di una certa prestazione professionale, propose, in uno stadio ormai avanzato della lite, quel riconoscimento attraverso la distinta giustificazione della fattispecie legale fondata sull'art. 2103, cod.civ., che presuppone una diversa articolazione e prospettiva giuridica dei requisiti formali e che, pertanto, non si limitò a realizzare una mera emendatio libelli, oltretutto tardiva, intesa come mera esplicitazione e qualificazione aggiuntiva del fatto costitutivo della domanda originaria.
Correttamente, pertanto, il Tribunale rigettò quell'istanza e si deve qui, conclusivamente, respingere anche questo motivo di ricorso. L'andamento processuale complessivo suggerisce di compensare fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta: Compensa le spese processuali di questo giudizio di legittimità fra le parti. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2002