Sentenza 25 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/01/2001, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2001 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 8674/98 UD. 26.10.2000 REPUBBLICA ITALIANA MBPEU 3 8 0 1IN NOME DE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE her ase SEZIONE 2a CIVILE Rep. 315 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere CORTE SUCCES Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel. Rich IL SOLE 24 ORE Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere 6 25 CEM ha pronunciato la seguente IL CANCER SENTENZA Sul ricorso iscritto al n. 8674/98 proposto Oggetto: Risoluzione da contratto compravendita. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GO LO, elettivamente domiciliata in Roma, UFFICIO COPIE Richiesta copla legale, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio dell'Avv. Roberto Idal Sig. per diritti / 100+ Afeltra che la rappresenta e difende come da procura a margi- Fl J-APR. 2001 ne del ricorso. IL CANCELLIERE RICORRENTE
contro
LI GI. INTIMATO 1731100 BB205372 T per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2591/97 del 05.05.1997 / 29.07.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.10.2000 dal Cons. Dott. Antonino Elefante. Sentito l'Avv. Roberto Afeltra. Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Vincen- zo Maccarone che ha concluso per il rinnovo della notifica del ricorso presso il procuratore domiciliatario del MO. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 17.03.1987, RE AR, pre- messo che con contratto preliminare del 1980 si era obbligata a vendere a MO RE un appartamento sito in Roma, alla via Catalani n. 31, per il prezzo di £ 40.000.000; che il MO aveva versato a titolo di caparra £.
5.000.000 e succes- sivamente la somma di £. 10.000.000 come acconto sul prez- zo, il cui saldo, in £. 25.000.000, avrebbe dovuto essere ver- sato contestualmente alla stipula dell'atto di vendita in forma pubblica, entro il 30.6.1981; che decorso tale termine aveva invitato, dapprima con lettera del 5.12.1986 e poi con diffida del 28.1.1987, il MO a comparire davanti al notaio per la stipula dell'atto pubblico, ma senza esito;
conveniva il MO davanti al Tribunale di Roma al fine di sentir dichiarare, pre- vio accertamento dell'inadempimento del promissario acqui- rente all'obbligo di pagamento del residuo prezzo e di prestare 2 il proprio consenso alla conclusione dell'atto pubblico, la ri- soluzione del contratto preliminare, con diritto di essa espo- nente di trattenere l'importo ricevuto a titolo di caparra, e con condanna del convenuto al rilascio dell'immobile, nonché al pagamento della somma di £. 15.800.000 per l'occupazione dell'immobile, somma da compensare con il credito del MO di £. 10.000.000 versate in conto prezzo e di £.
9.702.000 quale rimborso di quote di mutuo. Il MO, costituitosi, contestava la domanda assumendo che la mancata stipula del contratto non poteva essergli adde- bitata poiché l'immobile, alla data concordata, risultava anco- ra gravato da ipoteca a causa dell'inadempienza della venditri- ce, che si era obbligata a provvedere alla cancellazione di essa prima della stipula del rogito notarile. Chiedeva, pertanto, in riconvenzionale la condanna dell'AR a stipulare in forma pubblica l'atto di compravendita. Il Tribunale respingeva la domanda dell'attrice; accoglieva la riconvenzionale del MO e condannava l'AR a stipulare l'atto pubblico di trasferimento dell'immobile alle condizioni di cui al contratto preliminare di vendita . 州 Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Roma che, con sentenza n. 2591/97 del 05.05.1997 / 29.07. 1997, rigettava l'appello dell'AR, osservando che questa, come risultava dal preliminare (art. 4), si era impegnata a 3 provvedere a sua cura e spesa a cancellare, prima della stipula del rogito notarile, l'ipoteca gravante sull' immobile (per £. 26.500.000). Ma l'AR alla data del 30.6.1981, convenuta per la stipula, non aveva provveduto alla cancellazione dell' ipoteca, e neppure alla successiva data del 9.12. 1986 in cui aveva invitato il MO davanti al notaio. Tale cancellazione non risultava essere stata effettuata neppure il giorno 28.1. 1987 nel quale l'AR aveva notificato al MO l'atto di diffida;
cancellazione che, invece, veniva eseguita solo in data 30.1.1987, dopo acquisizione del consenso alla cancellazione espresso dall'Istituto finanziario il 18.11.1986. In base a ciò la Corte romana escludeva l'inadempimento del MO, ravvisando al contrario l'inadempimento dell' Ara- gona per non aver effettuato la cancellazione dell' ipoteca pri- ma della stipula dell'atto pubblico. Disattendeva la tesi che la cancellazione concretava un atto meramente formale, dopo l'intervenuta acquisizione del con- senso da parte dell'Istituto mutuante, sia perché la permanen- za dell'iscrizione ipotecaria non poteva considerarsi priva di effetti, sia perché la cancellazione aveva assunto uno speciale rilievo nell'economia contrattuale, tanto da subordinarvi la stipulazione dell'atto definitivo. Disattendeva altresì la tesi che, essendo stato l'atto di diffi- da notificato il 28.1.1987 e l'ipoteca cancellata il 30.1.1987, 4 l'inerzia mantenuta dal MO nel periodo successivo a tale data e fino alla scadenza del termine di 15 giorni assegnatogli con la diffida stessa, poteva costituire inadempimento colpe- vole, non essendo la fattispecie riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 1454 c.c., dato che il suddetto atto di diffida non con- teneva l'assegnazione di un termine né l'espressa dichiarazio- ne di voler far valere la risoluzione. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Lo- redana AR in base a tre motivi. All'udienza del 3.3.2000 questa Corte ha disposto la rinno- vazione della notificazione del ricorso nei confronti di MO MO, che non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente osserva la Corte che la rinnovazione della notificazione del ricorso è stata correttamente effettuata per- sonalmente al MO ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c. essendo avvenuta dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, per cui va disattesa la richiesta del P.G. che tale notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso il pro- curatore domiciliatario del MO. свя 1. Col primo motivo, deducendo violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1453 e 1455 c.c., la ricorrente AR censura l'impugnata sentenza laddove ha respinto la domanda di risoluzione contrattuale da essa avanzata rilevan- 5 ་ in ་ do da un lato l'omessa cancellazione dell'ipoteca alla data del giugno 1981 prevista per la stipula del definitivo, e dall'altro la inidoneità della diffida notificata il 18.1.1987. Assume la ricorrente che la Corte d'appello non avrebbe considerato che alla data del giugno 1981 nessuna delle due parti aveva ancora adempiuto alle proprie obbligazioni, in quanto né l'AR aveva cancellato l'ipoteca né il MO aveva posto in essere atti idonei a manifestare la propria vo- lontà di concludere (o risolvere) il contratto, per cui quel ter- mine, posto inizialmente dalle parti per stipulare l'atto defini- tivo, era stato per tacito consenso superato. Al novembre 1986, con la prima comunicazione inviata al MO, l'AR aveva incominciato ad adempiere alla propria obbligazione, ed il MO era a conoscenza che sull'immobile gravava solo una formale ipoteca in quanto l'Istituto mutuante aveva già rila- sciato il consenso alla cancellazione dell'ipoteca. Erroneamente la Corte d'appello ha escluso l'inadempi- mento del MO e ravvisato l'inadempienza dell'AR, senza considerare che il MO dopo la diffida del 28.1.1987 non aveva indicato il notaio né fissato la data della stipula, e che l'AR non era tenuta a cancellare l'ipoteca prima dell' invio della diffida ma per la data della stipula dell'atto pubbli- co, avendovi concretamente provveduto il 30.1.1987. 1.1. Il motivo è infondato sotto tutti i profili, 6 L'impugnata sentenza ha, infatti, proceduto ad una valuta- zione unitaria e comparativa degli inadempimenti reciproca- mente addebitatisi dalle parti ed ha ritenuto prevalente l' ina- dempimento dell'AR, con conseguente giustificazione di quello del MO, perché la promittente venditrice che, in base all'art. 4 del preliminare, si era impegnata a provvedere a sua cura e spesa alla cancellazione dell'ipoteca gravante sull' im- mobile (per £. 26.500.000), prima della stipula del rogito nota- rile, non aveva provveduto a tale cancellazione né alla data del 9.12.1986 in cui aveva invitato il MO davanti al notaio (dopo la tacita proroga dell'iniziale termine del 30.6.1981), né alla successiva data del 28.1.1987 in cui aveva notificato l'atto di diffida, provvedendo alla cancellazione solo in data 30.1. 1987. 1.2. L'impugnata sentenza ha anche spiegato perché era da disattendere la tesi dell'AR secondo la quale la cancella- zione dell'ipoteca concretava un atto meramente formale, dopo l'intervenuta acquisizione del consenso espresso dall' Istituto finanziario fin dal 18.11.1986, atteso che la permanenza dell' iscrizione ipotecaria, anche dopo che era stato estinto il mu- tuo, non poteva considerarsi priva di effetti, ed atteso che la cancellazione aveva assunto uno speciale rilievo nell'economia contrattuale, tanto da subordinarvi la stipulazione dell'atto definitivo. 7 1.3. Del tutto priva di pregio è la doglianza circa l'inerzia del MO poiché il promissario acquirente nulla era tenuto a fare ai fini della cancellazione dell'ipoteca. Per il resto è sufficiente rammentare che la valutazione dei giudici di merito relativa all'inadempimento colpevole e alla sua gravità, implicando risoluzioni di questioni di fatto, non è sindacabile in sede si legittimità ove sia immune da vizi logici e giuridici (cfr. ex plurimis: Cass.
8.5.1996 n. 4260; 30.1.1995 n. 1077; 8.3.1983 n. 1698).
2. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa appli- cazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1453, 1454 e 1455 c.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove ha ritenuto la diffida ad adempiere del 28.1.1987 ini- donea a conseguire gli effetti risolutori del contratto. Al ri- guardo la ricorrente assume che i giudici di merito hanno in- terpretato erroneamente tale diffida allorché hanno escluso che essa non conteneva l'assegnazione del termine e la volontà di conseguire la risoluzione. Inoltre hanno omesso di conside- rare che il MO non aveva indicato il notaio rogante, mentre M essa a quella data aveva già ottenuto il consenso per la can- cellazione dell'ipoteca.
2.1. Anche tale motivo è infondato. E' ius receptum che l'interpretazione del contenuto di un atto costituisce apprezzamento di fatto affidato al giudice di 8 M merito e censurabile in sede di legittimità solo per insuffi- cienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non con- sentire la ricostruzione dell' iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per violazione delle norme ermeneutiche, la quale però deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da esse, per- ché in caso diverso, le critiche dell' apprezzamento operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpreta- zione costituiscono una censura inammissibile in sede di le- gittimità, onde la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. per il solo fatto che gli ele- menti considerati dal giudice di merito siano, secondo l'opi- nione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazio- ne, conforme alla tesi da lui sostenuta (Cass. 18.3.1997 n. 2354; 18.6.1992 n. 1740; 21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356). L'impugnata sentenza ha spiegato come l'atto di diffida del 28.1.1987 in base al suo contenuto letterale non poteva con- seguire gli effetti risolutori del contratto preliminare poiché non era riconducibile nell'ambito della previsione di cui all'art. 1454 c.c., in quanto era privo sia dell'assegnazione di un con- gruo termine sia della dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intendeva senz'altro risolto. 9 2.2. La ricorrente non può in questa sede di legittimità do- lersi del silenzio del MO dopo la diffida, né far valere che essa alla data di tale diffida aveva già ottenuto il consenso alla cancellazione dell'ipoteca, una volta che i giudici di merito hanno proceduto ad valutazione complessiva e comparativa dei reciproci inadempimenti.
3. Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazio- ne dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1499 c.c., la ri- corrente si duole che la Corte d'appello e prima ancora il Tri- bunale abbiano accolto la domanda di adempimento ex art. 2932 c.c. avanzata dal MO statuendo l'obbligo dell'AR di stipulare l'atto definitivo di compravendita alle condizioni di cui al preliminare del 1980, senza prevedere il pagamento de- gli interessi compensativi sul prezzo.
3.1. Il motivo è inammissibile perché con esso si mira a censurare la decisione del Tribunale in ordine alla omessa statuizione della corresponsione degli interessi compensativi, introducendo una questione che è rimasta completamente estranea al giudizio d'appello, perché non ha formato oggetto di gravame. E' principio costantemente affermato nella giuri- sprudenza di questo Supremo Collegio che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto di gra- vame, e che siano dunque già comprese nel tema del decidere 10 del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni o dalle richieste delle parti (Cass.
4.6.1994 n.5442; 18.5.1994 n.4857). In base alle considerazioni svolte il ricorso va rigettato. Nulla in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione perché l'intimato MO non si è costituito.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Se- zione Civile, il 26 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Antonino Elefarite Грайли IL CANCELLIERE C Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 GEN. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 Για Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2, of s. ruplo Iscritto a Art. n.