Sentenza 19 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2002, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE SUPREMA0.05 69 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 4988/99 Consigliere Cron. 1581 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE Rep. Consigliere Ud. 23/10/01 Dott. Bruno BALLETTI - Rel. Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: FIAT AUTO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROCCA PORENA 34, presso lo studio dell'avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che lo rappresenta e difende all'avvocato MILETTO MARIO, giusta delega unitamente in atti;
- ricorrente
contro
NU TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 221, rappresentato e difeso dagli 2001 avvocati SPEDALIERE LEOPOLDO, FABBRINI FABIO, giusta 4061 delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 269/98 del Tribunale di NOLA, depositata il 05/03/98 R.G. N. 439/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE LUCA TAMAJO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 4988/99 ud. 23 ottobre 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso al Pretore del lavoro di Nola depositato il 25 marzo 1994 LI LV chiedeva di dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli con comunicazione del 10 dicembre 1993, con conseguenziale reintegra nel posto di lavoro e condanna della società al risarcimento del danno a norma dell'art. 18 legge n.300/70 come modificato dalla 1. n. 108/90. Esponeva il ricorrente che il licenziamento scaturiva da un instaurato nei suoi confronti, nelprocedimento disciplinare corso del quale la FIAT gli aveva contestato di aver esibito, а titolo di rimborso spese per trasferte effettuate a Kippenhein in Germania, giustificativi inattendibili, indicando come dovuti importi superiori a quelli di fatto sborsati. Lamentava il ricorrente, sul piano procedurale, la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, con riferimento alla mancata affissione del codice disciplinare ed alla violazione del principio di immediatezza della contestazione e, nel merito, l'infondatezza degli addebiti. Si costituiva la FIAT, contestando la fondatezza delle deduzioni attoree;
dispiegava altresì domanda riconvenzionale onde ottenere la condanna del ricorrente al pagamento della somma di £ 1.773.650, indebitamente percepita a titolo di rimborso spese, oltre interessi legali. Il Pretore, con sentenza resa il 2 aprile 1996, annullava il licenziamento irrogato nei confronti del ricorrente, ordinando la 3 reintegra dello stesso nel posto di lavoro, con condanna della società datrice al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dal giorno della risoluzione del rapporto fino alla reintegra, oltre rivalutazione ed interessi;
compensava altresì le spese tra le parti e rigettava la domanda riconvenzionale. Con ricorso in appello depositato il 25 ottobre 1996 la società FIAT Auto S.p.a. interponeva gravame, chiedendo la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda di primo grado, nonchè l'accoglimento della domanda riconvenzionale. Si costituiva il lavoratore, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con vittoria di spese;
proponeva altresì appello incidentale. Con sentenza n.269 del 18 febbraio 5 marzo 1998 il tribunale di Nola rigettava l'appello principale della società e dichiarava inammissibile quello incidentale del lavoratore, così confermando la pronuncia di primo grado. con tre Avverso questa pronuncia la società ha proposto ricorso motivi di ricorso. Resiste con controricorso il LI. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 e 244 C.C.. Sostiene essenzialmente la società di aver provato la 4 normale tariffa sicché era onere del lavoratore provare le praticata ragioni dello scostamento dalla tariffa asseritamente rispetto alla tariffa normale. Con il secondo motivo la società deduce l'illegittima disapplicazione dell'art. 2729 C.C.. Il tribunale non avrebbe tenuto conto della tariffa applicata dall'albergatore in altri casi. Con il terzo motivo la società deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. per la mancata escussione del teste UD che aveva in interna, raccolto le precedenza, nel corso di un'inchiesta dichiarazioni del teste Di CA.
2. I primi due motivi del ricorso, che possono essere trattati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
2.1. Va premesso che il vizio di insufficiente motivazione di una sentenza sussiste allorché essa mostri, nel suo insieme, una criterio logico che ha condotto il obiettiva deficienza del giudice di merito alla formazione del proprio convincimento mentre il vizio di contraddittoria motivazione, anch'esso denunziabile in cassazione, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, ossia l'indentificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione adottata. 5 profili comunque la denunzia del vizio di Sotto questi due conferisce a questa Corte il potere di motivazione non riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (cfr. ex plurimis Cass. 13 gennaio 1999, n.287; 2 febbraio 1999, n.3183; 3 agosto 1999, n.8383). Quindi il controllo in sede di legittimità dell'osservanza dell'obbligo della motivazione non può trasmodare in una innammissibile rinnovazione del giudizio di merito;
nè può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso nella sentenza impugnata, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale è possibile valutare la legittimità della base di quel convincimento;
sicchè il vizio di motivazione non sussiste quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un significatosemplicemente non conforme alle attese ed alle deduzioni della parte Inoltre il vizio denunciato deve riguardare un punto decisivo- tale, cioè, che se il relativo errore non fosse stato commesso, 6 il giudizio sarebbe potuto essere diverso l'identificazione del quale, peraltro, non può essere rimessa a questa Corte cui venga genericamente espressa la doglianza di motivazione viziata, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso e del carattere limitato del mezzo di impugnazione, è onere della parte ricorrente, dunque, di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo sulla sufficienza e non contraddittorietà della motivazione. Ossia il ricorrente, ove lamenti l'omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale il giudice di merito abbia trascurato e per quale motivo logico-giuridico la ricostruzione del fatto accolta dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, si cade nella richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
2.2. Con riferimento poi al caso di specie deve in particolare considerarsi che la sentenza impugnata è rispettosa della struttura argomentativa tipica di un giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'assunto illecito disciplinare commesso dal lavoratore e della giustificatezza del licenziamento intimato dal datore di lavoro. In particolare la sentenza impugnata dà atto che il teste De dell'esercizio alberghiero di Kippenheim inCA, gestore Germania che ha ospitato il LI in trasferta, ha riferito 7 due circostanze precise: da una parte le tariffe alberghiere che egli usava praticare ai clienti potevano essere di gran lunga superiori a quella base;
d'altra parte, in particolare, ai trasfertisti FIAT furono normalmente praticate tariffe di gran lunga superiori al normale>>. Tanto basta per poter ritenere che in questo contesto probatorio perde di significato la circostanza, dedotta dalla difesa della società, che la tariffa normale fosse di importo sensibilmente inferiore rispetto a quella indicata dal LI come effettivamente corrisposta e richiesta quale rimborso delle spese sostenute per la trasferta in Germania. Esattamente quindi osserva il tribunale che la dichiarazione dell'albergatore di aver praticato per i dipendenti FIAT tariffe superiori a quelle normali scardina la stessa premessa del ragionamento presuntivo della difesa della società, secondo la quale il fatto secondario noto, provato, era il prezzo normale delle stanze. In realtà in disparte ogni considerazione sull'attendibilità del teste che nella sua deposizione testimoniale ha reso dichiarazioni sostanzialmente diverse da quelle che la società assume aver egli reso informalmente ad un suo ispettore il fatto noto si è rivelato essere non significativo al fine della prova del fatto ignoto, posto а fondamento del licenziamento quale giusta causa di recesso. Rimane quindi che la società non ha fornito la prova dell'asserito abuso commesso dal LI nel domandare il rimborso delle spese sostenute nell'interesse della società nel corso della sua trasferta in Germania;
talché consegue 8 l'illegittimità dell'intimato licenziamento.
3. Anche il terzo motivo è infondato. Essendo denunciato un vizio processuale sicché il sindacato di questa Corte si estende anche agli atti di causa, può rilevarsi che nella specie l'escussione del teste UD in un contesto in - la veridicità della deposizione del De cui non era contestata CA era inutile perché il UD avrebbe riferito de relato, mentre era possibile escutere ed in effetti è stato escusso per dichiarazioni,rogatoria - proprio il teste De CA le cui secondo l'assunto della società, erano state in precedenza raccolte dal UD. Esattamente quindi ha osservato il tribunale che il contenuto del 01 capitolo di prova articolato dalla FIAT e non ammesso non era rilevante, né idoneo a contribuire alla formazione di un diverso apprezzamento dei fatti costitutivi del recesso.
4. Il ricorso va quindi integralmente respinto. Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 23 ottobre 2001 Il Presidente Il Consigliere estensore (Giuseppe Landianniruberto) iovanni Amoroso) , de un 飚