Sentenza 6 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2003, n. 14859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14859 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA IN 148 59 / 03 N. 5 SENTE DA TRIBUTARIA N. 131 TAB. ALL. B MATERIA Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA - Presidente R.G.N. 5011/99 Consigliere Cron.30043 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Michele D'ALONZO Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud. 16/01/03 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRAMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE LIBIA 22, presso 10 studio dell'avvocato BARBARA ROEFARO, dall'avvocato FURLAN VANDA, giusta delega a difesa margine;
- ricorrente
contro
MINISTERO FINANZE UFFICIO REGISTRO MILANO ATTI PUBBLICI;
- intimato Commissione☑ 2003 avverso la sentenza n. 46/98 della 112 tributaria regionale di MILANO, depositata il -1- 26/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. € -2- Svolgimento del processo La Brama s.r.l. ha impugnato una rettifica con la quale l'ufficio del Registro ha elevato il valore di un immobile di categoria A/3 e di un immobile di categoria D/1 dichiarato in lire : 800.000.000 complessive, ed accertato in lire 1.238.260.000 sulla base della comunicazione dell'UT. La Commissione di primo grado nel 1995 ha rigettato il ricorso ritenendo che le rendite descritte nell'avviso di accertamento erano state trasmesse dall'UT all'Ufficio a seguito della richiesta del contribuente del 18.9.1991. Ha proposto appello la società sostenendo di non avere avuto il provvedimento UT nei termini, ma di averlo ricevuto solo il 19.4.1996 e di avere intenzione di impugnarlo. Su questa base ha chiesto la sospensione del giudizio. La Commissione Regionale ha rigettato l'appello sul presupposto che la società non aveva prodotto il provvedimento di classamento da parte dell'UT né aveva documentato l'esistenza del ricorso avverso tale provvedimento, posta a fondamento della richiesta di sospensione. Ha proposto ricorso la società deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze non ha svolto attività difensive in questa sede. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto "erronea applicazioni di leggi" sul presupposto che avrebbe errato il giudice di appello a non accogliere la sua richiesta di sospensione del giudizio in attesa del provvedimento di classamento da parte dell'UT di Milano. Ha aggiunto che nella sentenza impugnata non si è tenuto conto della rendita catastale stabilita per l'immobile di cat. D/1 in lire 15.000 e si è creata una palese ed illegittima situazione valutativa con la conferma di una rendita di lire 20.200. Ha evidenziato che i venditori, nelle sentenze n.175/55/98 e n.176/55/98 del 2.6.1998, emesse dalla Commissione Regionale di Milano, sez.55, si sono visti applicare ai fini Invim la rendita di lire 15.000. Ritiene la Corte che la doglianza è inammissibile sia perché essa riguarda una questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, e sia perché essa è estremamente generica in relazione al principio di autosufficienza del ricorso. E infatti, non è dato rilevare con esattezza la somma stabilita dall'UT (se quella di 20.200 utilizzata dall'Ufficio, o quella di lire 15.000 dedotta dalla ricorrente); né se il provvedimento di classamento è stato impugnato e dinanzi a quale giudice pende la relativa impugnativa, che avrebbe legittimato la richiesta di sospensione;
né è dato conoscere se si è formato un giudicato cui il giudice dell'eventuale rinvio si dovrebbe adeguare;
Peraltro, va rilevato come il giudice di appello ha evidenziato la mancata esibizione di documenti a sostegno della impugnazione, sicchè una eventuale produzione dei documenti successiva al giudizio di appello sarebbe automaticamente inammissibile. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia sul presupposto che quanto prospettato in sede di appello in punto di fatto poteva essere accertato anche di ufficio dal giudice in base all'art. 7 d.lgs. n.546/92, che assegna poteri istruttori. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata poichè l'esercizio del potere istruttorio del giudice di merito comporta una discrezionalità che non è sindacabile in sede di legittimità. Peraltro, la TR ha ampiamente motivato in punto di onere della prova nel momento in cui ha evidenziato una carenza totale di produzione di documenti da parte della contribuente appellante. Il ricorso va dunque, respinto. Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio non avendo il Ministero svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
Nullaspose Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 16.1.2003 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. A M PL E Il Presidente Il cons. est. R P U Dr. Ugo Favara Dr. Giuseppe Falcone S Javaza ERIA CANCEL OTT 2003 IN Arnaldo CasaANCELLIERE IL CANCELLIERE C1 CANCELLIERE DEPOSITATO Amalop Casafo Oggi - 6 Боль