Sentenza 8 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2003, n. 15036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15036 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Dott. Vincenzo TREZZAVincenz 5 Composta dagli Il mi igg Magistrat. Presidente R.G.N. 5629/01 Iron. ron. 30464 Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Donato FIGURELLI - Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Natale PIO Consigliere ha pronunciato la seguente 1 S E N T ENZA sul ricorso proposto da: - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PI NA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERGAMO 3, presso lo studio dell'avvocato AMOS 2003 ANDREONI, che la rappresenta e difende unitamente agli 1874 ur t -1- avvocati ALBERTO PICCININI, VALERIO CERRITELLI, giusta | delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 602/99 del Tribunale di | BOLOGNA, depositata il 08/03/00 R.G. N. 4799/98; | udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Ettore ..... MERCURIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
| udito l'Avvocato AMODEO per delega ANDREONI;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore | Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per | 1'accoglimento del ricorso. -2- Emer SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 1'8.3.2000 ha rigettato l'appello proposto dallo Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avverso 1'impugnata sentenza pretorile che aveva accolto la domanda proposta nei confronti di tale Istituto da NN RI IT, assunta alle dipendenze dell'Ente Fiera di Bologna con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo parziale su base con previsione cioè di prestazioneannua, lavorativa soltanto per alcuni mesi all'anno (c.d. lavoro part-time verticale ciclico), ed aveva conseguentemente dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere per l'anno 1995, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 21 marzo 1988 n. 86 (convertito nella legge 13 maggio 1998 n. 153), la indennità di disoccupazione involontaria a requi- siti ridotti, prevista appunto per gli addetti a lavorazioni annuali di durata inferiore ai sei mesi, e condannato l'INPS ai relativi pagamenti. Il giudice d'appello ha osservato, tra l'altro, che nella specie si trattava di rapporto di lavoro indeterminato, nel cui ambito eranoa tempo contrattualmente predeterminati periodi di sospen- sione a tutti gli effetti della attività اسخی 3 lavorativa, periodi durante i quali non si determinava la estinzione del rapporto;
che la normativa sull'indennità di disoccupazione involon- taria non richiedeva la estinzione del rapporto;
che il periodo di sospensione, con assenza sia di prestazione che di retribuzione, era da considerare periodo di disoccupazione;
e che, per il consegui- mento del relativo sussidio, era necessaria e sufficiente la iscrizione dell'assicurato nelle liste di collocamento, nella specie esistente per l'anno 1995. L'INPS chiede la cassazione di tale sentenza, con ricorso a questa Corte affidato ad un unico motivo. L'intimata resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) L'Istituto ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del R.D. n. 2270/1924 nonché degli artt. 45, 73 comma 3°, 76, commi 1°, 2° e 3°, 77 del R.D.L. n. 1827/1935 e dell'art. 1 del D.L. 29 marzo 1991 n. 108. Deduce che la tutela della disoccupazione è diretta solo a coloro che non siano più titolari di un rapporto di lavoro stabile e continuativo: nel caso di specie, RI invece, il rapporto di lavoro era stabile, certo e 4 continuativo, pur se caratterizzato da periodi intermedi di inattività concordati tra le parti, e vi era la consapevolezza per il lavoratore di riprendere la propria attività al termine della pattuita sosta, usufruendo degli eventuali incrementi maturati, in una situazione pertanto ben diversa da quella di chi si trovi disoccupato e Rileva che là dove i senza certezza di lavoro. periodi di inattività nel corso dell'anno sono predeterminati, come appunto nel caso di specie, risoluzione deldifetta il requisito della rapporto, per licenziamento 0 per dimissioni, da ritenersi essenziale ai fini dell'erogazione della indennità di disoccupazione. -2) Il ricorso è fondato e va accolto. Ritiene il Collegio di dover aderire, e uniformarsi, a recente pronuncia delle Sezioni unite della Corte di cassazione che, componendo contrasto giurisprudenziale formatosi nell'ambito della sezione lavoro di questa Corte, ha enunciato il principio di diritto così massimato: "Ai lavoratori impiegati a tempo parziale secondo il annua, non spetta latipo c.d. verticale a base indennità di disoccupazione per i periodi di تھی inattività, posto che la stipulazione di tale tipo 5 di contratto, dipendendo dalla libera volontà del lavoratore contraente, non dà luogo a disoccu- con la pazione involontaria nei periodi di pausa, conseguenza che a tali lavoratori neanche può estendersi in via analogica, in mancanza di una "eadem ratio", la disciplina della disoccupazione involontaria vigente per i contratti stagionali, la cui stipulazione è invece resa necessaria dalle oggettive caratteristiche della prestazione" (Cass. Sez. Un. 6 febbraio 2003 n. 1732). 3) - In tale sentenza delle Sezioni unite -pronunciata dunque dall'organo supremo istituzio- nalmente demandato a rimuovere la difformità tra decisioni di sezioni semplici della Corte, al fine fondamentale di assicurare comunque quella uniformità nell'interpretazione della legge che la -Corte stessa nel suo insieme è tenuta a garantire il superamento del precedente contrasto giurispru- denziale viene fondato anzitutto sulla conside- razione che i periodi di pausa del part - time verticale non integrano alcuna delle ipotesi di disoccupazione involontaria e quindi indenniz- zabile: e ciò in quanto la volontarietà della limitazione temporale è rilevabile dalla stessa Gues espressione del comma prime dell'art. 5 della legge n. 726 del 1984, là dove si fa riferimento, nel prevedere l'iscrizione in apposita lista di collocamento, ai "lavoratori che siano disponibili a svolgere attività di lavoro ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese о dell'anno" (norma, questa, applicabile per collocazione temporale alla presente fattispecie, perché abrogata solo successivamente, con effetto cioè del 4 aprile 2000, dall'art. 11, comma primo, D.L.vo 25 febbraio 2000 n. 61). È stato pure nella stessa sede autorevolmente evidenziato come la stipula di contratti a tempo parziale, siccome rimessa alla volontà privata, è suscettibile di una illimitata estensione;
così come del pari illimitati appaiono i casi di lavoro a tempo non pieno, per i quali non risulta essere ipotizzato un indennizzo dei tempi di inattività intervallati, come ad esempio nel lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale о nel cosiddetto lavoro ripartito (job sharing: ove un unico lavoro a tempo pieno è diviso tra più persone ad orario ridotto). Onde deve ritenersi rimessa al legislatore la scelta dei casi, e dei modi, in cui 7 Gar favorire la conclusione dei contratti a tempo parziale (come pure auspicato dalla direttiva comunitaria n. 81/97 e da Corte Cost. 28 maggio 1999 n. 202), ma in maniera tale da evitare un ampliamento degli indennizzi che sia rimesso sostanzialmente alle scelte dei privati e che si risolva, in definitiva, in un finanziamento permanente della sottooccupazione. Dal che consegue pure, secondo la decisione delle Sezioni unite, che all'ipotesi in esame non può estendersi in via analogica la disciplina della disoccupazione per i contratti stagionali, la quale si fonda su diversa ratio ed ha carattere eccezionale. Mentre appare significativo e indica- tivo l'intervento successivo del legislatore (con il già citato D.L.vo n. 61 del 2000) che, nel porre nuova disciplina del contratto a tempo una parziale, non ha previsto una particolare tutela contro la disoccupazione parziale, ed ha espres- samente abrogato (come prima cennato) la norma riguardante l'iscrizione del lavoratore a tempo parziale nelle liste del collocamento. 4) Oltre a ciò, avuto riguardo alle censure svolte in ricorso, appare fondato e convincente Gun anche il rilievo dell'INPS nel porre in evidenza le 8 caratteristiche del rapporto a tempo indeterminato stipulato nel caso di specie pur con la preventiva definizione dei periodi annuali non lavorati - tale, quindi, da garantire la permanenza stabile del rapporto medesimo, con determinati vincoli ed obblighi, anche al termine delle concordate sospensioni, unitamente ai vantaggi derivanti dalla continuità dello stesso, con conseguente inconfigurabilità di situazioni di disoccupazione. 5) In conclusione, l'impugnata sentenza, che ha deciso in difformità dai principi sopra enunciati, appare inficiata dai denunziati vizi e deve essere cassata. Poiché non sono necessari ulteriori accerta- menti di fatto, e la applicazione dei principi sopra esposti conduce a ritenere la infondatezza della domanda azionata contro 1' INPS, va emessa decisione nel merito, in applicazione dell'art. 384, primo comma, c.p.c., nel senso del rigetto della domanda stessa. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. C.P.C., non può emettersi pronuncia di condanna alle spese dell'intero processo nei confronti del soccombente 9 Cane ricorrente, sul qual punto non si deve dunque provvedere.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata;
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta contro l'INPS. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 28 marzo 2003. Vincense Fresska Ѵейселко ите миси о il Presidente: I Cons estenore: IL CANNE RE celleria I D 108 01. 2003 , SA O S 0 Ca 1 A L 3 T . O 3 , T 5 R A CANCELLIERE L . A D E N A S T I 3 S N D 7 O G - I P 8 O S - IM U 1 A 1 D S A E I D E , A E O G T R O G N T T E IS E T L I S G IR E E A R D L L O E D 10