Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
È affetta da nullità insanabile, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., la sentenza deliberata da un giudice diverso da quello che ha assistito all'udienza di precisazione delle conclusioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI rel. - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OM NC ND, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana, 35 presso l'avv. Maria Pia Cafiero, che la rappresenta e difende, con l'avv. Zerbini Claudio, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO QUARNARO di Monza, in persona dell'amministratore pro-tempore;
- intimato -
avverso la sentenza del giudice di pace di Monza n. 302/96 del 3.07.1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/11/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe Boselli;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Monza, con sentenza 3.07.1996, rigettava l'opposizione proposta da OM ND al decreto ingiuntivo emesso per lire 1.139.289, su ricorso dell'amministratore del condominio, quale quota spese condominiali a carico della stessa condomina.
Il giudice medesimo rigettava l'eccezione di incompetenza per valore proposta dall'opponente e riteneva provato il credito del condominio opposto.
Contro la sentenza la OM ricorre per cassazione con sei motivi.
Il condominio non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la "nullità assoluta - inesistenza della sentenza" in quanto "emessa e sottoscritta" da giudice (dr.ssa Paleari) diverso da quello (dr.ssa Sanna) "presente all'udienza di discussione.
È fondato.
La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione è insanabile e rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (vedi sentenza n. 2815/95). Nella specie vi è la prova - emergente dagli atti - che all'udienza di precisazione delle conclusioni ha assistito un giudice di pace (dr.ssa Giuseppina Paleari) che ha deliberato la sentenza. L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri.
Consegue che la sentenza va cassata e la causa rinviata ad altro giudice dell'ufficio giudici di pace di Monza che provvederà anche sulle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa ad altro giudice dell'ufficio giudici di pace di Monza che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, 5.11.1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 FEBBRAIO 1999.