Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. MONACI Stefano - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio G. - Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA AO, elettivamente domiciliato in via Crescenzio, n. 62, presso l'Avvocato Paolo Antonelli Camposarcuno, che lo rappresenta e difende con l'Avvocato Enrico Allegro, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Ministero dell'economia e delle finanze;
- intimato -
avverso la sentenza n. 186/37/98 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il 16.6.1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.6.2003 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Udito, per il ricorrente, l'Avvocato Paolo Antonelli Camposarcuno;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SA AO, dirigente d'impresa licenziato ingiustificatamente, propose ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Milano avverso il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso dell'IRPEF, trattenuta dal datore di lavoro sulla liquidazione dell'indennità supplementare spettantegli a termini di contratto collettivo.
La commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 16.6.1998, rigettò l'appello da lui proposto contro la decisione di rigetto del ricorso pronunziata dalla commissione di primo grado e confermò quest'ultima, avendo ritenuto che tale indennità, stabilita transattivamente fra le parti, era soggetta ad imposta perché faceva parte del corrispettivo dovuto per il cessato rapporto di lavoro o costituiva, comunque, un provento in sostituzione di mancati redditi, ai sensi dell'articolo 6, del T.U. delle imposte dirette (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). Per la cassazione di tale sentenza, SA AO propone rituale e tempestivo ricorso, articolato in due motivi, cui non resiste l'amministrazione finanziaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso, stante la loro stretta connessione logica, vanno esaminati congiuntamente. Col primo mezzo, infatti, il ricorrente censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360, 1 co., nn. 3 e 5, c.p.c., per violazione di legge (articoli 1362, 1363, 1366 c.c., criteri legali d'interpretazione degli accordi) e difetto di motivazione, per avere il giudice a quo - desumendo il contenuto e la natura, asseritamente "novativa", dell'accordo economico conseguente al licenziamento illegittimo dal mero tenore letterale di esso, senza valutare adeguatamente il comportamento e l'intento delle parti - giudicato imponibili, ai fini dell'IRPEF, le somme pattuite.
Col secondo mezzo, si denunzia altresì violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla qualificazione della stessa indennità percepita dal ricorrente, ritenuta dalla commissione regionale di natura non sanzionatoria dell'ingiustificato licenziamento e non risarcitoria dei dipendenti danni, sol perché non trae origine da una condanna giudiziale o arbitrale.
Il collegio condivide la giurisprudenza di questa suprema corte (Cass. nn. 11687/2002, 11455/2002, 1467/2001, 14008/1999, 2931/1998), secondo la quale l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato - corrisposta ai dirigenti d'azienda, in conformità alla contrattazione collettiva, in epoca precedente all'entrata in vigore dell'articolo 32, co. 1, lett. a), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85 -
costituiva una categoria di reddito che, per il combinato disposto degli articoli 6, co. 2, e 48, co. 1, D.P.R. n. 917/ 1986, in tanto poteva essere sottoposta a tassazione, in quanto ne fosse accertata la specifica destinazione a sostituire la perdita di retribuzioni, dovuta all'ingiustificato licenziamento. Non era, invece, da ritenere soggetta ad IRPEF, qualora fosse destinata ad indennizzare un diverso genere di pregiudizio.
Alla stregua di questi condivisi principi interpretativi, la natura risarcitoria dell'indennità in questione - qualora, cioè, essa non sia versata in sostituzione di corrispettivi per l'attività del lavoratore, bensì per riparare altre conseguenze dannose dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro (Cass. nn. 2931/1998, 11417/1991) -, cui consegue l'esenzione dall'IRPEF, è ravvisabile attraverso l'analisi del contenuto dell'accordo, a prescindere dalle modalità usate per determinarne la misura, e quindi anche se essa sia frutto di transazione o conciliazione fra le parti, da cui esula l'effetto novativo (Cass. nn. 11455/2002, 14008/1999), non essendo necessario, a tal fine, che la causale risarcitoria risulti da una pronunzia giudiziale o arbitrale. La sentenza impugnata afferma l'assoggettabilità ad IRPEF dell'indennità in parola, sostenendo che essa non è "del tutto svincolata dalla sfera delle prestazioni dovute dal datore di lavoro al lavoratore in corrispettivo delle prestazioni di quest'ultimo ed a causa del rapporto di lavoro", poiché "trae origine da una transazione". Aggiunge che l'esenzione dall'imposta seguirebbe nel caso in cui una diversa natura dell'indennità - sanzionatoria per il datore di lavoro e risarcitoria di danno per il lavoratore - fosse desumibile "da una condanna giudiziale o arbitrale". Il secondo dei motivi di ricorso è dunque fondato, alla stregua dei criteri interpretativi suespressi, avendo effettivamente errato la commissione regionale nel ritenere che la natura non sanzionatoria e non risarcitoria delle somme pattuite possa essere desunta dal mero fatto che esse non siano state attribuite mediante condanna giudiziale o arbitrale;
potendo invece sussistere - se accertata in concreto - tale natura risarcitoria, e la conseguente esenzione dall'IRPEF, anche quando, a parità di condizioni, la misura del risarcimento risulti da transazione intervenuta fra le parti. Il primo motivo, invece, è inammissibile, perché il ricorrente non specifica, così incorrendo nel vizio di non autosufficienza del ricorso, quali siano esattamente gli elementi probatori non valutati dal giudice di merito, concernenti il comportamento e l'intento delle parti, in virtù dei quali sarebbe stato possibile, a suo giudizio, desumere il carattere sanzionatorio e risarcitorio, non meramente retributivo, dell'indennità di cui si tratta.
Per le ragioni esposte, la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, che giudicherà uniformandosi al principio di diritto sopra indicato e provvedere anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004