Sentenza 28 marzo 2008
Massime • 1
L'errore materiale nel quale il giudice sia incorso nella qualificazione della pena inflitta non può avere incidenza alcuna sulla individuazione del mezzo d'impugnazione che la legge faccia dipendere dalla natura di detta pena. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che la corte d'appello erroneamente avesse trattato nel merito, invece di qualificarlo come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., e trasmetterlo alla corte di cassazione, l'appello proposto dall'imputato avverso una sentenza di condanna per reato contravvenzionale, nel cui dispositivo la pena inflitta era stata erroneamente indicata come multa anziché come ammenda).
Commentario • 1
- 1. Separazione, addebito, domanda, autonomia, conseguenzeAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 14639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14639 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 28/03/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 646
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 043446/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SO DO, N. IL 01/06/1951;
avverso SENTENZA del 08/01/2007 CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Sorrentino Federico, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e, qualificata come ricorso per Cassazione la impugnazione proposta, il rigetto del ricorso.
Dispone la correzione del dispositivo della sentenza del Tribunale nel senso che dove è scritto multa deve intendersi ammenda. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14.2.2006 il Tribunale di Genova - davanti al quale IS ID era stato citato per rispondere dei reati di tentata violenza privata e di molestie per avere cercato di costringere la sua ex fidanzata IV ZI a riprendere la relazione sentimentale ormai interrotta, telefonandole ripetutamente, imponendole la sua presenza, seguendola in continuazione ed anche minacciandola in luogo pubblico ed aperto al pubblico, per petulanza ed altri biasimevoli motivi - riteneva l'imputato colpevole del solo reato di molestie alla stregua delle testimonianze di due amiche della donna e del teste Siciliani che avevano letto i messaggi continui che il IS inviava alla ex fidanzata notando pure come lo stesso seguisse la donna, che si dimostrava apertamente disturbata, sui luoghi di lavoro e di svago, ma applicava la pena di Euro 500,00 di multa, condannando altresì l'imputato al risarcimento del danno in favore della persona offesa che si era costituita parte civile.
Investita dall'appello dell'imputato che aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado perché aveva irrogato la pena della multa per un reato contravvenzionale e per illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato pur in assenza di qualsiasi comportamento qualificabile come molestia, posto che il IS voleva soltanto riprendere la relazione con la ex fidanzata, la Corte di Appello di Genova, con sentenza in data 8 gennaio 2007, ha confermato la sentenza di primo grado in punto di responsabilità, ma ha determinato la pena in Euro 300,00 di ammenda.
La Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse appellabile, pur avendo il giudice applicato la pena erronea della multa, poiché l'art. 593 c.p.p., dichiarava inappellabili soltanto le sentenze con cui era stata applicata la sola pena dell'ammenda, mentre, quanto al merito, ha ritenuto concludenti le prove raccolte nel primo grado del giudizio e congrua la motivazione in ordine alla sussistenza del reato di molestie, in quanto l'imputato tormentava la ex fidanzata che era costretta a farsi accompagnare da terze persone ed in una circostanza si era messa anche a piangere perché spaventata dal comportamento del IS che era diventato intollerabile.
Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputato lamentando: nullità della sentenza di appello per violazione dell'art. 593 c.p.p., comma 3 e art. 568 c.p.p., commi 1 e 5, poiché l'errore in cui era incorso il giudice di primo grado nell'applicare la multa invece dell'ammenda non poteva determinare lo spostamento della competenza del giudice dell'impugnazione in violazione delle regole generale sulla impugnabilità delle sentenze, per cui la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare correttamente la impugnazione erroneamente qualificata dalla difesa dell'imputato e trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione;
mancanza di motivazione e violazione di legge in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato poiché la petulanza ed il biasimevole motivo non potevano essere desunti dalla mancanza di gradimento, da parte della donna, del risultato di tali comportamenti.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con contestuale rigetto del ricorso, come tale qualificata la impugnazione proposta dall'imputato contro la sentenza di primo grado e correzione del dispositivo della sentenza in ordine alla denominazione della pena. MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall'esame della sentenza di primo grado emerge chiaramente che la applicazione della pena della multa, in luogo di quella dell'ammenda prevista dalla legge per il reato di molestia, non è derivata da un errore concettuale del Tribunale bensì da un evidente errore materiale,poiché è stata esclusa la ipotesi delittuosa inizialmente contestata (tentata violenza privata) mentre è stata ritenuta soltanto la ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 660 c.p.. Da tale errore la Corte territoriale, che è stata specificamente investita della relativa questione, ha fatto derivare che il mezzo di impugnazione esperito dall'imputato e dallo stesso qualificato come appello fosse corretto, desumendo dal tenore letterale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, che soltanto le sentenze con cui era stata applicata in concreto la pena dell'ammenda fossero ricorribili immediatamente per Cassazione, mentre tutte le altre sentenze di condanna fossero appellabili, indipendentemente dalla correttezza della pena applicata con riguardo alla ipotesi astratta (delitto o contravvenzione) prevista dalla legge, per cui era intervenuta condanna. La Corte territoriale ha quindi fatto discendere il regime della impugnazione dall'errore palese del giudice di primo grado - che la stessa Corte ha corretto - laddove ha applicato al reato contravvenzionale la pena della multa in luogo di quella dell'ammenda. Tale soluzione non può però essere condivisa poiché il sistema delle impugnazioni è stato articolato dal codice di rito attraverso un complesso di norme che tengono conto del corretto svolgimento del processo, senza prendere in esame situazioni anomale, quali quella dell'errore materiale del giudice nella applicazione della specie della pena, che appaiono insuscettibili di alterare le regole generali sui gravami, posto che l'errore del giudice nella suddetta materia può essere corretto dallo stesso giudice, attraverso la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., mentre viene corretto nei gradi successivi soltanto qualora lo stesso giudice non vi abbia provveduto (v. Cass. N. 4721 del 1994, rv. 198729; Cass. N. 6577 del 1994, rv. 198062; Cass. N. 1644 del 2003, rv. 223280; Cass.N. 35653 del 2005, rv. 232037).
L'omessa correzione dell'errore materiale non rendeva pertanto la sentenza appellabile, mentre la stessa rimaneva ricorribile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., u.c., in quanto la pena edittale era l'ammenda, mentre spettava al giudice l'individuazione dell'esatto gravame, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, sulla base della pena che il giudice avrebbe dovuto applicare correttamente, senza per questo penalizzare l'imputato (che, nel dubbio se avere come parametro la pena inflitta ovvero quella correttamente applicabile, ha optato per un mezzo di impugnazione erroneo) poiché è sempre possibile la qualificazione corretta del mezzo di impugnazione. La contraria tesi porterebbe invece a soluzioni pregiudizievoli per l'imputato poiché, nel caso in cui,ad esempio,il giudice avesse applicato la ammenda in luogo della multa prevista della legge, verrebbe privato di un grado di giudizio a causa di un errore materiale del giudice nella individuazione della specie della pena.
La sentenza impugnata, avendo deciso in secondo grado in una materia per la quale non era proponibile l'appello, deve essere pertanto annullata senza rinvio per il disposto dell'art. 620 c.p.p., lett. i).
Questa Corte deve peraltro ritenere il giudizio qualificando come ricorso per Cassazione la impugnazione erroneamente proposta contro la sentenza di primo grado e quindi esaminare le censure proposte con l'atto di impugnazione contro la sentenza di primo grado con cui veniva dedotto, a parte la erroneità della specie della pena, la assenza degli elementi soggettivi ed oggettivi del reato di molestia poiché i comportamenti posti in essere dall'imputato erano indicativi della sua volontà di riallacciare la relazione sentimentale con la persona offesa, non potendosi ricavare il dolo dell'imputato dalle reazioni della vittima.
Tali censure, che risentono del fatto che l'impugnazione era articolata come appello, introducono delle problematiche che esulano dai limiti della cognizione del giudice di legittimità; e d'altronde il giudice di primo grado aveva già esaminato la complessa condotta dell'imputato, che si era protratta nel tempo con notevole insistenza, per desumerne, con apparato argomentativo congruo, corretto e completo, quindi incensurabile in questa sede, la sussistenza del reato di molestie. D'altronde anche il richiamo al dolo appare incongruo poiché si tratta di una contravvenzione in relazione alla quale l'elemento psicologico può essere integrato dalla sola colpa, nella specie insita nella insistenza e petulanza con cui aveva agito l'imputato nonostante le reazioni della vittima che aveva ripetutamente dimostrato di essere più che infastidita dal comportamento dell'imputato.
L'appello, qualificato come ricorso, deve essere pertanto respinto, mentre si impone a norma dell'art. 619 c.p.p., comma 2, la rettifica della specie della pena contenuta nella sentenza di primo grado, poiché è stata erroneamente denominata multa mentre doveva essere denominata ammenda.
P.Q.M.
La Corte, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello come ricorso per Cassazione, lo rigetta.
Rettifica il dispositivo della sentenza di primo grado nel senso che dove leggesi "multa" leggasi "ammenda".
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008