Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 14639
CASS
Sentenza 28 marzo 2008

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Massime1

L'errore materiale nel quale il giudice sia incorso nella qualificazione della pena inflitta non può avere incidenza alcuna sulla individuazione del mezzo d'impugnazione che la legge faccia dipendere dalla natura di detta pena. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stato ritenuto che la corte d'appello erroneamente avesse trattato nel merito, invece di qualificarlo come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., e trasmetterlo alla corte di cassazione, l'appello proposto dall'imputato avverso una sentenza di condanna per reato contravvenzionale, nel cui dispositivo la pena inflitta era stata erroneamente indicata come multa anziché come ammenda).

Commentario1

  • 1Separazione, addebito, domanda, autonomia, conseguenzeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2008, n. 14639
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14639
Data del deposito : 28 marzo 2008

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